TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2019-06-21, n. 201903448

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2019-06-21, n. 201903448
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201903448
Data del deposito : 21 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2019

N. 03448/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04838/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4838 del 2018, proposto da
M A, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ottaviano, viale Elena 12;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento del decreto che dispone il respingimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno Prot. Cat: A.12/2017/Imm/1^Sez/Dinieghi/mt 468 emesso dal Questore di Napoli il 24.11.2017 e notificato al ricorrente il 17.09.2018 tramite il difensore, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se lesivo degli interessi del ricorrente.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone in fatto il ricorrente, cittadino pakistano presente sul territorio dello Stato italiano da diversi anni con permesso di soggiorno valido fino al 12.03.2016, che, in data 05.02.2016, avanzava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo essendo in possesso di tutti i requisiti necessari ivi compreso il superamento del test di italiano.

Nel paese ospitante il ricorrente è inserito socialmente e lavorativamente.

Riferisce che in data 24.05.2016 provvedeva al deposito della documentazione necessaria, relativamente alla residenza, all’attività lavorativa e al reddito.

Tuttavia, il 17.09.2018 riceveva notifica del diniego di rinnovo.

Il provvedimento denegatorio si fonda sulla insussistenza di una pluralità di motivi ed in particolare sulla inesistenza della sede dell’attività economica o dell’imprenditore presso l’indirizzo dichiarato;
l’irreperibilità del soggetto dichiarata dal Comune di Giugliano in Campania;
l’inesistenza di atti registrati a nome dello straniero presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
per l’annodi imposta 2015 risulta aver presentato la dichiarazione dei redditi indicando un reddito di euro 22.000,00 senza aver eseguito alcun versamento di imposte;
per l’anno di imposta 2016 risulta aver presentato la dichiarazione dei redditi indicando un reddito di euro 6.100,00 senza aver eseguito alcun versamento di imposte;
non risulta proprietario di beni mobili e/o immobili registrati, necessari per lo svolgimento dell’attività di impresa.

Ed aggiunge in motivazione, in relazione alla certificazione attestante il superamento del test della lingua italiana necessario ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, che la stessa non rientra in taluna delle opportune categorie previste dalla legge, ovvero non è conforme alle previsioni normative di cui al D. M. 04.06.2010, concernente le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall’art. 9, comma 2 bis, del D. L.vo 286/98 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall’art. 1 comma 22, lettera i della legge 15 Luglio 2009 numero 94, e risulterebbe rilasciata da un Istituto non accreditato.

Parte attorea dichiara di svolgere da diversi anni svolge attività lavorativa di venditore ambulante di bijotteria e chincaglieria e, pertanto, partecipa alle fiere paesane rimanendo in quei luoghi rimane per diversi giorni.

Avverso il provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. 241/90 ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.

Il ricorso risulta fondato e va accolto

Uno dei motivi su cui si basa il prefato provvedimento è l’irreperibilità del ricorrente nella dimora dichiarata.

Va premesso, circa l’irreperibilità, che, come costantemente osservato dal Consiglio di Stato, la certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, sia per il lavoro autonomo che per il lavoro subordinato, non potendo essere rilasciato o rinnovato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 1° aprile 2016, n. 1313;
Cons. St., sez. III, 10 luglio 2013, n. 3710;
Cons. St., sez. VI, 19 agosto 2008, n. 3961 e da ultimo sez. III, 4 giugno 2018 n. 3344).

Nella specie, lo straniero al momento della presentazione della domanda di rinnovo risultava regolarmente residente nell’abitazione nel Comune di Giugliano in Campania al Corso Campano n. 508, come attestato dagli organismi dello stesso Comune che ne hanno attestato la presenza prima di effettuare l’iscrizione anagrafica.

Tuttavia, la Questura fa riferimento ad una serie di sopralluoghi compiuti dalla Polizia locale del comune di Giugliano in Campania presso la residenza indicata dal ricorrente senza dare conto di date, orari e modalità di accertamento.

Ed invero, lamenta il ricorrente che l’attività svolta di venditore ambulante comporta la sua assenza da casa per alcuni giorni per la partecipazione ad eventi fieristici che si svolgono in altre cittadine.

Pertanto, è da considerarsi del tutto inattendibile e sicuramente è da ritenersi non idoneo ad attestare l’irreperibilità del ricorrente il quale, al momento dell’accertamento, probabilmente era fuori casa per lavoro.

Deduce inoltre parte ricorrente che la violazione dell’obbligo dell’immigrato di comunicare ogni variazione del domicilio abituale, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998, art. 6, non è sanzionata con il rigetto dell’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Ed inoltre come si evince dalla giurisprudenza “la rilevata irreperibilità, in mancanza di accertamenti in ordine alla falsità delle attestazioni relative alla sistemazione alloggiativa del richiedente, può comportare il mancato invio delle comunicazioni ma non può giustificare il diniego del titolo. In ogni caso per poter dichiarare l’irreperibilità di un soggetto occorre che risultino rispettate le guarentigie di cui all’art. 4 della legge n.1228/1954 e d.P.R. n. 223/1989 ed osservare le procedure di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c..

Ai sensi dell’art.11 comma 1 lett c) del cit. d.P.R. la cancellazione dei cittadini italiani o stranieri per irreperibilità presuppone ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, sulla cui base la persona risulti irreperibile. (ex multis cfr. T.A.R. Napoli, VI Sezione, 10 aprile 2018 n. 234;
20 febbraio 2019, n. 1793).

Quanto al mancato versamento delle imposte relativamente agli anni 2015- 2016 va precisato che il ricorrente ha svolto negli ultimi anni un’attività in grado di produrre un reddito adeguato, dovendosi ribadire il principio di diritto (T.A.R Brescia, I Sezione, 22 giugno 2016, n. 370) per cui le irregolarità contabili e fiscali rilevate dall’Agenzia delle Entrate non cancellano, e in realtà confermano, la disponibilità dimezzi di sostentamento, i quali costituiscono la base materiale indispensabile per ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno.

È vero che la produzione di reddito è utile solo se avviene nel rispetto delle regole amministrative e tributarie. Tuttavia, quando esista la possibilità di regolarizzare la situazione contabile e fiscale, l’interessato dispone di un elemento sanante ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286. Pertanto, il rinnovo del titolo di soggiorno non può essere negato, ma risulta condizionato alla positiva conclusione del percorso di regolarizzazione entro un termine ragionevole. La sanatoria deve riguardare, di riflesso, anche la posizione previdenziale. La verifica di tali adempimenti è effettuata in occasione delle successive domande di rinnovo del titolo di soggiorno.

Va evidenziato inoltre che non è giuridicamente possibile far discendere dal mero mancato adempimento degli obblighi tributari e previdenziali l’illecita provenienza del reddito dichiarato ai fini del soggiorno: l’evasione fiscale e previdenziale nulla ha a che vedere con il “fattore produttivo” del reddito che “a monte” lo qualifica come lecito o illecito e sul quale la tassazione si inserisce ex post, quale obbligo legale successivo (cfr. Consiglio di Stato, 25 luglio 2016, n. 3326;
25 luglio 2016, n. 3326)”.

Relativamente alla certificazione della lingua italiana, il ricorrente ha presentato un ulteriore certificato, in data 12 giugno 2010 allegato in atti, di conoscenza della lingua italiana relativo a studi effettuati con la partecipazione della Università di Perugia e sponsorizzati dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno Dipartimento per le libertà Civili e l’Immigrazione.

In conclusione il ricorso va accolto con annullamento dell’atto impugnato.

Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

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