TAR Latina, sez. I, sentenza 2016-11-28, n. 201600758
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2016
N. 00758/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 196 del 2016 R.G., proposto da L A, M A e V A, rappresentati e difesi dall’avvocato S T, da intendersi domiciliati agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;
contro
il comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato F P C, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura municipale, in Latina, via IV Novembre n. 25;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
della nota prot. n. 163316 del 30 novembre 2015, recante comunicazione dell’esito istruttoria sulle aree del Piano Q1 occidentale e invito alla regolarizzazione, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e in particolare delle deliberazioni del commissario straordinario del comune di Latina n. 596 del 23 novembre 2015, e n. 599 del 25 novembre 2015 e per l’accertamento che “nulla è dovuto dai ricorrenti per le causali oggetto del provvedimento impugnato”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2016 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono proprietari (o meglio i signori Valerio e M A sono proprietari della quota rispettiva del 50% e il signor L A è titolare del diritto di abitazione) di un’unità immobiliare sita in Latina, via Genova.
Ai fini della migliore comprensione della controversia è necessario premettere che questa si riferisce a sei fabbricati contrassegnati dalle lettera A, B, C, D, E e F (i ricorrenti sono proprietari di unità immobiliari nel fabbricato D) situati nel quartiere Q1.
I relativi suoli erano originariamente compresi nei piani di zona per l’edilizia economica e popolare approvati con DD.MM. Lavori Pubblici n. 349 del 29 luglio 1970 e n. 740 del 18 novembre 1970 e relativi ai quartieri Q1, Q2 e Q3.
Nel 1988 il Consiglio comunale di Latina adottava in variante al P.R.G., con delibera n. 93 del 23 settembre 1988, il piano di ristrutturazione dei quartieri Q1 e Q3; la regione, quindi, con delibera G.M. n. 2442 del 9 aprile 1992 approvava definitivamente il piano.
Nel procedimento di approvazione del piano in questione il comune aveva accolto un’osservazione proposta da proprietari che contemplava l’individuazione di un comparto edificatorio su cui sarebbe stato localizzato un complesso intervento costruttivo, a condizione che i proprietari cedessero gratuitamente al comune le aree non interessate dall’intervento o eccedenti rispetto al volume spettante.
In attuazione di quanto programmato quindi in data 7 maggio 1998 veniva stipulata una convenzione a rogito del notaio L tra il comune di Latina da una parte e la Consorzio Due Fiori s.r.l., la Florianopolis s.r.l., e i signori M G, T S M, R S dall’altra.
La convenzione prevedeva, in attuazione del piano particolareggiato di esecuzione del quartiere Q1 e quale corrispettivo per il riconoscimento di volumi edificabili ai privati, la cessione gratuita al comune da parte di questi ultimi delle aree a destinazione pubblica esterne al lotto edificabile e delle aree edificabili eccedenti i diritti edificatori da riconoscere ai privati stessi.
In particolare erano individuati 4 lotti edificabili contrassegnati dalle lettere A, B, C, e D.
I lotti con individuazione delle relative volumetrie erano ripartiti nel modo seguente: 1) il lotto A (su cui sarebbero stati realizzati i fabbricati A, B e C per un volume di mc. 14.122,500) era assegnato alla Consorzio Due Fiori s.r.l.; 2) il lotto B (su cui sarebbe stato realizzato il fabbricato D per un volume di mc. 1.350) era assegnato alla signora G; 3) i lotti C e D (su cui sarebbero stati realizzati i fabbricati E e F per un volume di mc. 5.700) erano assegnati alla Florianopolis s.r.l. e ai signori M G, T S M e R S.
A fronte del riconoscimento delle volumetrie relative ai lotti indicati i privati cedevano al comune di Latina le aree di loro proprietà aventi destinazione pubblica (parcheggi, strade, etc. …) e le aree che, pur edificabili, risultavano eccedenti rispetto alle volumetrie individuate (si vedano gli articoli 4 e 5 della convenzione).
In attuazione della convenzione (che relativamente al lotto B da assegnare alla signora Sellan che non era titolare di aree all’interno del comparto edificatorio prevedeva la stipulazione di una ulteriore convenzione con cui questa avrebbe ceduto le aree a destinazione pubblica), il comune di Latina stipulava in data 19 marzo 2003 una convenzione con la Centro Latina Due s.r.l. (che aveva nel frattempo acquistato i diritti edificatori della signora Sellan); con questa convenzione il comune cedeva alla Centro Latina Due il suolo su cui insiste il fabbricato D (in pratica si tratta delle particelle nn. 1073 e 1058 del foglio n. 169) a fronte di contestuale cessione da parte della controparte privata di altre aree; in base poi alla convenzione del 2003 era rilasciata alla Centro Latina Due la concessione edilizia n. 12 del 2004 sulla cui base è stato realizzato il fabbricato D.
Come accennato i ricorrenti possiedono un’unità immobiliare situata nel fabbricato D.
Nel corso del 2015 il comune di Latina acclarava che le aree costituenti il comparto edificatorio descritto e oggetto della convenzione del maggio 1998 erano in realtà state espropriate dallo stesso comune nell’ambito del “vecchio” piano di zona per l’edilizia economica e popolare; in particolare tali aree erano state espropriate con decreto della regione Lazio n. 986 del 31 luglio 1979 a favore del comune di Latina al fine di realizzarvi la viabilità pubblica e il verde previsti dal piano stesso.
Nel presupposto, quindi, che la