TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-11-22, n. 201711561

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-11-22, n. 201711561
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201711561
Data del deposito : 22 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2017

N. 11561/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06567/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6567 del 2003, proposto da:
P F, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, presso il cui studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, 266, è elettivamente domiciliato;

contro

Il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

per l'annullamento

del foglio n. DGPM/II/5^/Segr./1227-1 datato 2 maggio 2003 con il quale il Ministero della Difesa – Persomil - II Reparto 5^ divisione, in relazione all’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora presentati dall’appuntato scelto U.P.G. P F tendente ad ottenere il provvedimento di ricostruzione della carriera mediante l’attribuzione, a decorrere dall’1 settembre 1995, del grado di Vicebrigadiere con conseguente riliquidazione di tutte le competenze sulla base dei livelli stipendiali di spettanza, con interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo

e

per l’accertamento

del diritto del ricorrente, con conseguente condanna a carico delle Amministrazioni resistenti, all’attribuzione, a decorrere dall’1 settembre 1995, del grado di Vicebrigadiere con conseguente riliquidazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 novembre 2017 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone il ricorrente, appuntato dei Carabinieri, di aver presentato domanda di collocamento in congedo con diritto di pensione, accolta, con effetto dal 1° settembre 1995, senza corresponsione di alcun trattamento pensionistico o buonuscita.

Rappresenta poi come, benché collocato in congedo, egli veniva richiamato in servizio dall’amministrazione, con dispaccio nr. 16597-14M-132-21.

Con tale provvedimento, avente decorrenza 28 agosto 1996, gli venivano attribuiti il grado di appuntato scelto e la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria in relazione all’art. 57 del c.p.p.

Espone poi come, in date 26 e 28 marzo 2003, egli notificava, rispettivamente al Comando Generale della Guardia di Finanza (così in atti) e al Ministero della Difesa, un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora con il quale, premesso che, “ con decorrenza dal 01.09.1995 è stato collocato in congedo a domanda e successivamente richiamato annualmente in servizio in ottemperanza alla disposizione impartita in data 31.07.1996 dal comando Generale dell’Arma di Carabinieri con dispaccio n. 16597-147M- 132-21, con cui peraltro è stato stabilito che il rientro in servizio sarebbe avvenuto nel grado di appuntato scelto U.P.G ” e che “ tale ultima disposizione non sia conforme al disposto di cui all’art. 47 del D,Lvo 12.05.1995 nr. 198 che ha previsto che gli Appuntati U.P.G. fossero inquadrati nell’istituito ruolo dei Sovrintendenti a decorrere dal 01.09.1995 con diversificazione dei gradi in base all’anzianità di servizio posseduta a decorrere dal 01.09.1995 - previo inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti - il grado di vicebrigadiere ”, invitava le predette amministrazione, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida, a ricostruire la sua carriera mediante l’attribuzione, a decorrere dall’1.09.1995, del grado di Vicebrigadiere, con conseguente riliquidazione di tutte le competenze a lui spettanti sulla base dei livelli stipendiali di spettanza, con interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo.

Con il provvedimento gravato, emesso il 2 maggio 2003, veniva comunicato al ricorrente che la sua posizione era sta stata definita in conformità di legge, in considerazione del fatto che “ … destinatario dell’art. 47 del D.Lgs. 12 maggio 1995, nr. 198, è stato il personale comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995 e che, conseguentemente, non è stato possibile applicare la norma richiamata al nominato in oggetto in quanto sotto la stessa data del 1° settembre 1995 lo stesso risultava in congedo” .

IL ricorso è affidato alla censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sul presupposto, disparità di trattamento, ingiustizia, manifesta, sviamento.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.

All’udienza del 17 novembre 2017, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso, come rappresentato alle parti presenti in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., è inammissibile per mancata impugnativa dell’atto presupposto.

Come osservato dalla Sezione in fattispecie identica, il ricorrente “ … postula, con il presente gravame, l’attribuzione di una posizione di status (grado di vicebrigadiere) necessariamente mediata, per il suo effettivo e concreto conseguimento, dall’esercizio di potestà amministrativa ovvero da atti autoritativi. Ne consegue, che la posizione giuridica posseduta ed azionata nel presente giudizio ha consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Da cui, l’onere per il ricorrente della tempestiva impugnazione dei provvedimenti assertivamente lesivi della rivendicata posizione di status ” (19 settembre 2011, n. 7365).

Nel caso in esame il ricorrente neppure riferisce di aver impugnato il dispaccio nr. 16597-14M-132-21, che ha disposto il suo richiamo in servizio con decorrenza 28 agosto 1996 con il grado di appuntato scelto, né la circostanza emerge, in ogni caso, dagli atti.

E’ evidente, pertanto, come il ricorrente abbia, con riguardo al suo collocamento in congedo nel 1995 ed al suo richiamo in servizio in qualità di Appuntato Scelto, prestato acquiescenza nei confronti di tutti i provvedimenti attributivi del detto status , così che lo stesso non può essere rimesso in discussione in questa sede.

Né vale a rimettere in termini il ricorrente il foglio DGPM/II/5^/Segr./1227-1 del 2 maggio 2003, con il quale l’amministrazione ha risposto alla diffida del ricorrente, atteso che si tratta di un atto meramente consequenziale rispetto a quanto stabilito in ordine alla posizione del ricorrente sin dal 1996.

L’inammissibilità della domanda di inquadramento nel grado di vicebrigadiere comporta, di conseguenza, l’inammissibilità anche della domanda di riliquidazione di tutte le competenze legate al rivendicato status.

Come osservato nella decisione sopra richiamata, in ogni caso, il ricorso è comunque infondato.

Recita, infatti, l’art. 47, c. 1, del D.Lvo n. 198/1995 (vigente al momento dello svolgimento dei fatti, oggi abrogato dall’art. 2268, c. 1 del D.Lvo 15/3/2010, n. 66): “ A decorrere dal 1° settembre 1995, gli appuntati scelti in possesso della qualifica di U.P.G. e gli appuntati scelti che abbiano superato il corso di qualificazione di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio, sono inquadrati nel ruolo dei "sovrintendenti" e nominati rispettivamente brigadieri capo se hanno compiuto più di 29 anni di servizio, brigadieri se hanno tra i 22 e 29 anni di servizio, vice brigadieri se hanno meno di 22 anni di servizio ”.

La disposizione, alla stregua di una piana interpretazione letterale, riguarda il (solo) personale militare che, alla data dell’1 settembre 1995, era in costanza di servizio (cfr. Tar Lazio, sez. I bis, n. 7365/7365 che rileva come l’inequivocabilità dell’inciso “ comunque in servizio ”).

Sennonché, il ricorrente, proprio a decorrere da tale data, si trovava già in congedo, nella posizione della riserva;
è evidente, pertanto, come la sua posizione si collochi al di fuori dall’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disposizione in commento.

Il ricorso in esame, per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

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