TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-11-22, n. 201711561
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Testo completo
Pubblicato il 22/11/2017
N. 11561/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06567/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6567 del 2003, proposto da:
P F, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, presso il cui studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, 266, è elettivamente domiciliato;
contro
Il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
per l'annullamento
del foglio n. DGPM/II/5^/Segr./1227-1 datato 2 maggio 2003 con il quale il Ministero della Difesa – Persomil - II Reparto 5^ divisione, in relazione all’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora presentati dall’appuntato scelto U.P.G. P F tendente ad ottenere il provvedimento di ricostruzione della carriera mediante l’attribuzione, a decorrere dall’1 settembre 1995, del grado di Vicebrigadiere con conseguente riliquidazione di tutte le competenze sulla base dei livelli stipendiali di spettanza, con interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo
e
per l’accertamento
del diritto del ricorrente, con conseguente condanna a carico delle Amministrazioni resistenti, all’attribuzione, a decorrere dall’1 settembre 1995, del grado di Vicebrigadiere con conseguente riliquidazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 novembre 2017 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente, appuntato dei Carabinieri, di aver presentato domanda di collocamento in congedo con diritto di pensione, accolta, con effetto dal 1° settembre 1995, senza corresponsione di alcun trattamento pensionistico o buonuscita.
Rappresenta poi come, benché collocato in congedo, egli veniva richiamato in servizio dall’amministrazione, con dispaccio nr. 16597-14M-132-21.
Con tale provvedimento, avente decorrenza 28 agosto 1996, gli venivano attribuiti il grado di appuntato scelto e la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria in relazione all’art. 57 del c.p.p.
Espone poi come, in date 26 e 28 marzo 2003, egli notificava,