TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-12-28, n. 202203791
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Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 03791/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01393/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2022, proposto da-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato G S V, e dall'avvocato G S V in proprio quale procuratore distrattario, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per l'ottemperanza
- alla sentenza n.-OMISSIS-/2021 della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Caltanissetta, passata in giudicato il 08/03/2022, di conferma della sentenza di primo grado n.-OMISSIS-/2020 dell'1/07/2020 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di formale costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa A P;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2022, il difensore di parte ricorrente, presente così come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che:
- con atto notificato e depositato il 7 settembre 2022, i ricorrenti in epigrafe chiedono, per quanto di rispettivo interesse, che sia ordinata l’ottemperanza alla sentenza n.-OMISSIS-/2021 della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Caltanissetta, passata in giudicato il giorno 8 marzo 2022, di conferma della sentenza di primo grado n. -OMISSIS-/2020 del giorno 1 luglio 2020, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna ha:
- dichiarato il diritto di-OMISSIS-all’indennizzo di cui ai commi 1 e 2 (primo periodo) dell’art. 2, Legge 210/1992, e condannato il Ministero della Salute al pagamento: dell’assegno “una tantum” di cui al comma 2 (secondo periodo) dell’art.2 della stessa L.210/92, dell’indennizzo aggiuntivo di cui al comma 1 dell’art. 1 della Legge 229/2005 e dell’assegno “una tantum” aggiuntivo di cui all’art. 4 della Legge 229/2005, determinati secondo i parametri ivi indicati;
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