TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2019-05-31, n. 201907005
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Testo completo
Pubblicato il 31/05/2019
N. 07005/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01253/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2019, proposto da
E P, rappresentata e difesa dagli avvocati B S, F T, V V, con domicilio eletto presso lo studio del secondo di essi in Roma, largo Messico n. 7;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
a) Della comunicazione prot DGPROF/2/I.5.h.a.7.1/2018/642 del 18/12/2018 del Ministero della Salute Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN, con cui è stata definitivamente negato il riconoscimento del titolo di fisioterapista rilasciato dalla Università di Ostrava (Repubblica Ceca) e di tutti gli atti, pareri, verbali e comunicazioni ivi richiamate;
b) Se e per quanto occorra, della precedente nota del medesimo Ministero, prot. DGPROF/2/I.5.h.a.7.1/2018/642 del 17/10/2018 con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di riconoscimento, con tutti gli atti e comunicazioni ivi richiamati e allegati, a cominciare dal verbale della Conferenza dei Servizi del 26/9/2018 e atti richiamati dalla medesima Conferenza;
c) Di ogni atto comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
a) parte ricorrente formulava istanza al Ministero della salute per il riconoscimento del titolo di fisioterapista rilasciato dalla Università di Ostrava (Repubblica Ceca);
b) in seguito alla riunione della competente Conferenza di Servizi (ex art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007) nonché in forza di specifico parere del CIMEA (organo di consultazione e di informazione sulle procedure di riconoscimento titoli), il Ministero riteneva di non accogliere la suddetta istanza sulla base delle considerazioni di seguito sintetizzate: 1) la parte teorica del corso si era tenuta in Svizzera presso il centro studi AIEU di Chiasso, il quale aveva a tal fine stipulato apposita convenzione con l’Università di Ostrava. Una simile “ triangolazione formativa ” aveva “ suscitato alcune perplessità ” in capo ai competenti uffici ministeriali: di qui una prima consultazione con le autorità svizzere (le quali rilevavano che il centro studi AIEU era liberamente stabilito nel loro territorio) e poi una specifica richiesta di parere al CIMEA il quale evidenziava un certo “ difetto di valutazione della qualità ” in merito al predetto corso; 2) la parte pratica (tirocinio) si era svolta presso strutture italiane in assenza, tuttavia, della prescritta procedura di autorizzazione di cui all’art. 4 della legge n. 4 del 1999 (c.d. filiazione );
c) la predetta negativa determinazione ministeriale veniva dunque impugnata per i seguenti motivi: 1. Violazione art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007 per illegittima composizione della conferenza di servizi ivi prevista nella parte in cui mancava sia il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del consiglio dei ministri, sia il Ministero con compiti di vigilanza sulle professioni sanitarie; 2. Difetto di motivazione nella parte in cui l’intimata amministrazione statale non avrebbe adeguatamente rappresentato le ragioni per cui il corso, tenuto dalla Università di Ostrava presso il centro studi svizzero AIEU, sarebbe radicalmente privo dei prescritti requisiti di qualità; 3. Difetto di istruttoria e violazione art. 50 della direttiva 2005/36/UE nella parte in cui, pur a fronte di manifestati dubbi sulla qualità dei corsi predetti, il Ministero non avrebbe ritualmente interpellato gli organismi specificamente preposti al fine di superare simili perplessità, ossia le competenti autorità ceche;
d) Si costituiva in giudizio l’intimata amministrazione statale mediante articolate controdeduzioni basate, essenzialmente, sull’utilizzo improprio di una triangolazione formativa che avrebbe avuto come unico obiettivo quello di aggirare la normativa interna sul “numero chiuso” onde accedere ad analoghi corsi universitari italiani;
e) In esito alla camera di consiglio del 26 febbraio 2019 questa sezione disponeva determinati incombenti istruttori, nei confronti del