TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-07-17, n. 202312060
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 12060/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15019/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15019 del 2022, proposto da
Petacloud A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo De Gregoriis, Jacopo Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
F.P.M. - Federazione Contro La Pirateria Musicale e Multimediale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della DELIBERA N. 142/22/CSP - PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I., pubblicata sul sito internet www.agcom.it in data 28.09.2022;
- per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Petacloud a.s., con sede legale nella Repubblica Ceca, ha impugnato la delibera n. 139/22/csp – emessa ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. d), del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti, di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/cons e s.m.i., pubblicata sul sito internet www.agcom.it in data 28.09.2022, congiuntamente ad ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
II Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70.
Violazione e falsa applicazione, in particolare, degli artt. 1, 7, 8 e 9 del predetto Regolamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della Legge 241/90.
Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 9 aprile 2003, n.70, ed in particolare dell’art. 2 e dell’art. 16.; violazione e falsa applicazione della Direttiva 2000/31/CE. Eccesso di potere per sviamento; difetto di motivazione; difetto di istruttoria.
III. Violazione di legge. Sotto altro profilo: violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70. Violazione dell’art. 1 della legge 241/90, ovvero violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di adeguatezza e del principio di gradualità. Irragionevolezza e illogicità manifesta. Eccesso di potere per sviamento.
2. Si è costituita in giudizio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso ed eccependone l’inammissibilità.
3. All’esisto della camera di consiglio del 7 febbraio 2023 il Collegio accoglieva l’istanza cautelare in quanto “ la ricezione di tale mail è stata specificamente contestata da parte ricorrente e l’amministrazione non ha fornito alcuna prova della sua intervenuta consegna; - che, in particolare, non si tratta di una mail inviata da un indirizzo pec ad altro indirizzo pec, bensì di una mail inviata da un indirizzo pec ad un indirizzo di posta ordinaria, circostanza che non assicura la ricezione del messaggio e l’integrità del relativo contenuto ”.
4. Tale ordinanza veniva successivamente riformata con ordinanza cautelare del 5 aprile 2023 del Consiglio di Stato (Sezione Sesta), in quanto “ l’Autorità, dopo aver disposto l’avvio del procedimento nei confronti dei prestatori di servizi italiani, ha accertato il carattere massivo delle violazioni e che la disabilitazione dell’accesso al sito è stata disposta in attuazione dell’art. 8, comma 4, del Regolamento al “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera n. 680/13/CONS, non impugnato; ritenuto che nel bilanciamento degli opposti interessi, allo stato, prevale l’interesse pubblico ad inibire l’ulteriore reiterazione delle violazioni.”
5. All’udienza del 12 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La parte ricorrente ha premesso che con istanza DDA/4559, pervenuta all’Autorità in data 5 settembre 2022 è stata segnalata dalla “ Federazione contro la pirateria musicale e multimediale ” (FPM), giusta delega delle società Warner Music Italia S.r.l, Universal Music Italia S.r.l. e Sony Music Entertainment Italy S.p.a. – titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell’istanza – la presenza di talune opere di carattere sonoro sul sito internet https://uloz.to di pertinenza della ricorrente, in asserita violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché la presenza di numerose altre opere dell’ingegno protette dalla legge sul diritto d’autore, scaricabili direttamente dal sito per il tramite di link indicizzati.
Per l’effetto, l’Amministrazione resistente effettuava dalle verifiche sul sito oggetto della predetta istanza, all’esito delle quali rilevava l’accessibilità, alle pagine internet sopra indicate, di talune opere sonore che apparivano diffuse in violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41 che inducevano l’Amministrazione resistente a ritenere che i fatti stessi configurassero un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.
Con comunicazione dell’8 settembre 2022 (prot. n. DDA/0003380), asseritamente non pervenuta alla parte ricorrente, inviata tramite p.e.c. indirizzata, alle caselle di posta elettronica non certificata di pertinenza della ricorrente indicate nel proprio sito internet e nel registro Whois (registro internazionale pubblico dei domini non territoriali ove sono dichiarati il soggetto registrante il dominio, il provider dei servizi di hosting e altre informazioni), alla società Nubium, titolare del dominio e alla NE Repubblica Ceca che ospita il predetto sito, la Direzione servizi digitali avviava il procedimento istruttorio n. 1732/DDA/NV in ordine alla richiamata istanza DDA/4559, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41.
I predetti destinatari, così come individuati dalla predetta comunicazione, non davano alcun riscontro nei prescritti tre giorni lavorativi di cui all’art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento, decorrenti dall’8 settembre, data di presunta ricezione dell’istanza di FPM.
A seguito della suddetta contestazione, l’Autorità emetteva la delibera 139/22/csp, emessa ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. d), del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/cons ove veniva constatata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore nel sito della ricorrente e conseguentemente accertata la violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della legge n. 633/1941, ordinando ai prestatori di servizi che svolgono attività di mere conduit di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 70/2003 di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall’Autorità.
7. Ha contestato