TAR Genova, sez. II, sentenza 2013-02-06, n. 201300232

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2013-02-06, n. 201300232
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201300232
Data del deposito : 6 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00806/2012 REG.RIC.

N. 00232/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00806/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 806 del 2012, proposto da:
F B, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso Riccardo Pontremoli in Genova, corso Aurelio Saffi, n.7;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, n. 2;



per l'annullamento

del provvedimento della Direzione Generale del Personale militare, II Reparto, IV Divisione, del 31.7.2012, notificato il 1°.8.2012 di diniego del congedo straordinario senza assegni, richiesto dal ricorrente per motivi di studio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, sottotenente di vascello del ruolo normale del corpo sanitario militare marittimo, è risultato vincitore del concorso per l’ammissione alla scuola di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare (anno accademico 2011-2012), presso l’università degli studi di Chieti.

Con istanza del 28.6.2012 ha chiesto di poter fruire del congedo straordinario, senza assegni, per motivi di studio, previsto dall’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 ovvero dall’art. 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, in quanto richiamati dall’art. 1506 cod. mil. (D.Lgs n. 66/2010).

Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, l’istanza è stata respinta perché l’amministrazione militare ha ritenuto che l’art. 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398,

si applichi al personale militare che fruisca di borse di studio, mentre l’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, riguardi ipotesi di ammissione a dottorato di ricerca.

Nessuna delle due norme invocate, prevederebbe, dunque, la ammissione a scuole di specializzazione, quale ipotesi di concessione del congedo straordinario, senza

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