TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-11-17, n. 202012058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-11-17, n. 202012058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202012058
Data del deposito : 17 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2020

N. 12058/2020 REG.PROV.COLL.

N. 10946/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10946 del 2011, proposto da
Società Milano Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N B, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Cappellini in Roma, via Salaria, 320;

contro

Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P M, P R, D A M Z, S B, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Ivass in Roma, via del Quirinale, 21;
Consap S.p.A. - Gestione Autonoma Fondo di Garanzia per Le Vittime della Strada non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza ingiunzione del Presidente ISVAP n. 3800/2011 del 30 settembre 2011 (prot. n. 14-11-009757), notificata in data 10 ottobre 2011, nonché della presupposta relazione motivata del 31 maggio 2011, resa dal Servizio Tutela degli Utenti dell'ISVAP, nonché del presupposto atto di contestazione ISVAP n. 1266/11/STU/1074del 15.03.2011 (prot. n. 09-11004644).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 il dott. S G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, nella qualità di soggetto che gestisce “un cospicuo numero portafoglio r.c. auto”, ha impugnato gli atti in epigrafe con cui l’ISVAP ha applicato nei suoi confronti la sanzione complessiva di € 60.000,00 per violazione degli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai sinistri r.c. auto per l’anno 2010.

2. In particolare, la ricorrente ha esposto le seguenti circostanze:

- con atto n. 1266/11/STU/1074 del 15 marzo 2011 (prot. n. 09-11-004644), notificato in data 24 marzo, l'ISVAP ha contestato la “ violazione delle disposizioni dell'art. 2, comma 5 quater, del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2000, n. 137 e dei relativi provvedimenti di attuazione in relazione agli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati velativi ai sinistri r. c. auto per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre dell'anno 2010, illeciti soggetti ciascuno ai sensi dell'art. 316, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla sanzione amministrativa pecuniaria per un importo minimo di euro 500,00 e massimo di euro 5.000,0 e pertanto, in relazione al periodo considerato, pari nel minimo ad euro 6.000,00 e nel massimo ad euro 60.000,00 ”;

- in data 12.052011, “Milano Assicurazioni ha presentato propri scritti difensivi, in cui ha chiesto l'archiviazione del procedimento”;

- all’esito dell'istruttoria, “con ordinanza ingiunzione n. 3800/2011 del 30 settembre 2011 (prot. n. 14-11-009757), notificata in data 10 ottobre 2011” l’ISVAP ha ritenuto di non poter accogliere “le osservazioni sollevate dalla ricorrente” e ha quindi conclusivamente ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria “per complessivi euro 60.023,40”.

3. Ciò premesso, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:

- nonostante abbia contestato “la violazione dell'art. 2, comma 5 quater del d.l. n. 70 del 2000”, l’ISVAP “non ha applicato le sanzioni amministrative che la medesima norma prevede, al successivo comma 5 quinquies, bensì le sanzioni - decisamente più afflittive - previste dalla nuova disciplina sanzionatoria (contenuta nell'art. 316, comma 2, del Codice delle assicurazioni ), all'epoca ancora non entrata in vigore”, perché attuata da parte dell'Istituto “soltanto a partire dal regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 (con entrata in vigore, per quanto interessa, dal 1° febbraio 2011)” (motivo sub I);

- “l'atto di contestazione si limita ad indicare il numero dei sinistri incompleti e/o errati, senza specificare numero di sinistro, dati mancanti, entità, valore, sebbene queste informazioni siano presenti all'interno della banca dati” (motivo sub II);

- “l'ordinanza presidenziale è stata notificata alla ricorrente … 132 giorni dopo la ricezione della relazione istruttoria da parte del Servizio Sanzioni”, e ciò in “violazione del termine di 90 giorni” previsto dall'art. 5, co. 2, del Regolamento ISVAP n. 1 del 2006 (motivo sub III);

- ove pure si abbia a ritenere che l’Amministrazione potesse “superare i termini di cui al precedente motivo di diritto, ciò sarebbe potuto avvenire solo in virtù di un'adeguata e specifica motivazione contenuta nel provvedimento conclusivo del procedimento” (motivo sub IV);

- l’Amministrazione è incorsa nella violazione del termine assegnato per la contestazione degli addebiti dall’art. 326, co. 1, del Codice delle assicurazioni e dall’art. 3 del Regolamento Isvap n. 1/2006 (120 giorni dall’accertamento dell’infrazione), dal momento che l'atto di contestazione “è stato notificato a Milano Assicurazioni solo in data 24 marzo 2011 a fronte di ben dodici infrazioni contestate che - come appare dagli atti del procedimento - risultavano accertate/accertabili ciascuna a metà del mese successivo a quello di riferimento” (motivo sub V);

- “ISVAP ha applicato il massimo edittale della sanzione per tutte le dodici violazioni contestate … senza indicare in alcun modo, nemmeno per relationem, criteri e parametri oggettivi di riferimento” (motivo sub VI);

- “ISVAP avrebbe dovuto motivare l'irrogazione della sanzione in modo puntuale e comunque idoneo a manifestare chiaramente sia l'elemento soggettivo (dolo o colpa dell'agente), ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, sia l'incidenza che gli errori e le lacune riscontrati hanno sull'interesse pubblico eventualmente tutelato, evidenziandolo in modo espresso”, laddove invece “l'ordinanza si è limitata a rilevare la generica presenza di errori nelle comunicazioni e ad irrogare la sanzione massima sulla base dell'importanza del portafoglio clienti” (motivo sub VII).

4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.

5. Nella udienza pubblica del 30.10.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato.

6.1. In merito alla censura articolata con il primo motivo, secondo cui nella fattispecie avrebbero dovuto trovare applicazione le sanzioni previste dall'art. 2, comma 5 quinquies , del d.l. n. 70 del 2000, anziché quelle più afflittive introdotte dall’art. 316 del CAP, si osserva che la giurisprudenza di questo TAR ha ribadito in più occasioni che il “ comma 4 dell’art. 354 del CAP, nel sancire che “Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie …” prevede anche che “in caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate” così, in sostanza, disponendo che la proroga delle disposizioni precedentemente in vigore operi solo in relazione alla disciplina di base delle fattispecie, non in relazione alle sanzioni che, invece, trovano immediata applicazione (incluse quelle disciplinate dall’art. 316 del CAP) ” (TAR Lazio, Sez. II Ter, 8.3.2019 n. 3091).

Di qui l’infondatezza della doglianza.

6.2. Parimenti infondato è il secondo motivo con cui è stata lamentata la genericità delle contestazioni mosse nei confronti dell’impresa.

Sul punto, basti osservare che l’atto di contestazione degli addebiti deve ritenersi integrato per relationem in forza dei reports prodotti automaticamente dal sistema informativo dell’Amministrazione nella fase di controllo dei dati trasmessi dalle imprese, ciò che vale a garantire la puntuale e circostanziata individuazione delle condotte oggetto di sanzione.

6.3. Quanto al terzo ed al quarto motivo di ricorso, con i quali è stata dedotta la violazione dei termini “interni” del procedimento sanzionatorio, è sufficiente richiamare la già citata giurisprudenza del TAR che sul punto ha osservato che: “ i termini di cui all'art.

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