TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-11-22, n. 201611669
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Testo completo
Pubblicato il 22/11/2016
N. 11669/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10457/2015 REG.RIC.
N. 13446/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10457 del 2015, proposto da:
GI ON, EL SC, LI EN, AN NA, FO NI CO, CI IN, AS IL, LI LA, TI AR, PI NA MA, Basilica Massimiliano, AN RI, US CO, TT WA, D'DO OS, SC RI, OR LA, SP MA UL, AR AR, TA RA, Di TR IC, ZI OV, SS GI AR, LA NA MA, rappresentati e difesi dall'avvocato Dino Dei Rossi C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via G.G. Belli, 36;
contro
Enit - Ente Nazionale Italiano Per il Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 13446 del 2015, proposto da:
GI ON, EL SC, LI EN, AN NA, NI FO CO, LI LA, TI AR, AN RI, US CO, TT WA, D'DO OS, SC RI, SP MA UL, ZI OV, SS GI AR, LA NA MA, rappresentati e difesi dall'avvocato Dino Dei Rossi C.F. [...], con domicilio eletto presso Dino Dei Rossi in Roma, Via G.G. Belli, 36;
contro
Enit - Agenzia Nazionale Per il Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 10457 del 2015:
delibera del commissario straordinario n. 6/15 con cui è stato adottato in via definitiva in terza lettura il nuovo statuto dell'enit.
quanto al ricorso n. 13446 del 2015:
della deliberazione n. 25/15 riguardante la facolta' dei ricorrenti di esercitare l'opzione prevista dall'art. 16 comma 9 del d. l. n. 83/2014 conv. in l. 106/14 per il passaggio al ministero dei beni e attivita' culturali e del turismo o ad altra amministrazione.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enit - Ente Nazionale Italiano Per il Turismo e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il primo ricorso dipendenti e dirigenti dell’Enit- Agenzia nazionale del turismo- hanno richiesto l’annullamento parziale dei provvedimenti con cui è stato adottato il nuovo statuto nella parte in cui si è disposto che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di aziende del Turismo, Confcommercio,Federalberghi, mentre per i dirigenti dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione dei servizi, siglato dalla confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole medie imprese e dalla federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato, mentre con il secondo ricorso i due terzi dei ricorrenti originari hanno impugnato anche la delibera con cui il commissario straordinario ha disciplinato la facoltà dei ricorrenti di esercitare l’opzione per il passaggio al MIBACT o ad altra pubblica amministrazione.
Così configurata la domanda dei ricorrenti, deve essere conseguentemente respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, essendo volti i motivi dedotti a contestare la scelta discrezionale statutaria, relativa alla sussunzione nei ricordati contratti collettivi del rapporto di lavoro dei ricorrenti, in particolare sia deducendo la irrazionalità del distinto contratto di dirigenti e dipendenti, sia richiedendo l’applicazione del contratto Federcultura,, ovvero instando per una specifica disciplina contrattuale, attesa la peculiarità della Agenzia tale da giustificare l’individuazione di un contratto ad hoc.
Fondamento normativo si ritrova nel decreto-legge 31 maggio 2014, numero 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n.106, il cui articolo 16 è esattamente rubricato “trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A”., prevedendo al comma cinque l’approvazione del nuovo statuto.
Va ricordato come l’articolo 16 provveda al riordino e alla razionalizzazione dell’ENIT-Agenzia