TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-01-16, n. 202400058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-01-16, n. 202400058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400058
Data del deposito : 16 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2024

N. 00058/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01406/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2022, proposto da
Jonic Sea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M L e G D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza n. 495 del 18/11/2022 del Dirigente del Settore 4: Gestione del Territorio, del Patrimonio e Innovazione Demanio del Comune di Gallipoli, notificata in data 24/11/2022, recante l'ordine di “…sgombero da persone e/o cose del Box n. 7, ubicato presso il Mercato ittico al dettaglio, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del presente atto…”

e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, nonché comunque - occorrendo - della diffida al rilascio dell'immobile del 16/09/2022 con prot. n. 0057109 del Dirigente del Settore 4 del Comune di Gallipoli da valere “…quale comunicazione di avvio del procedimento teso all'adozione di apposita ordinanza di sgombero…”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv. M. Lembo per la parte ricorrente e avv. A. Stefanelli per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso all’esame, la Società ricorrente impugna l’ordinanza n. 495 del 18/11/2022 del Dirigente del Settore 4: Gestione del Territorio, del Patrimonio e Innovazione Demanio del Comune di Gallipoli, notificata in data 24/11/2022, recante l'ordine di “…sgombero da persone e/o cose del Box n.7, ubicato presso il Mercato Ittico al dettaglio entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del presente atto” e ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale nonché comunque - occorrendo - la diffida al rilascio dell'immobile del 16/09/2022 con prot. n. prot. n. 0057109 del Dirigente del Settore 4 del Comune di Gallipoli da valere “…quale comunicazione di avvio del procedimento teso all'adozione di apposita Ordinanza di sgombero…”.

1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER CARENZA DI POTERE IN CONCRETO.

1.2. Il 19 gennaio 2023 si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

1.3. L’istanza di sospensiva proposta dalla Società ricorrente è stata accolta da questa Sezione con ordinanza n.55/2023 (confermata dalla VII^ Sezione del C.d.S. con ordinanza n. 1480/2023), pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 24 gennaio 2023 con la seguente motivazione “ considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso appare assistito dai necessari presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora in quanto: analogamente a quanto già rilevato da questa Sezione nelle ordinanze cautelari n. 13,14 e 17 del 2023, anche nella fattispecie concreta dedotta nel presente giudizio, appaiono suscettibili di favorevole apprezzamento le censure con le quali (sostanzialmente) si contesta il potere di polizia demaniale del Comune di Gallipoli ad esercitare l’autotutela esecutiva di cui al 2°comma dell’art. 823 c.c., agendo quest’ultimo (espressamente quale concessionario e non come Autorità concedente) solo sulla base dell’atto n.1/2004 rep.n.84 del 20.10.2004 con il quale il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli, in rappresentanza dell’Amministrazione Marittima (Autorità concedente), lo ha autorizzato all’occupazione dell’area demaniale marittima de qua per la ristrutturazione della Località “Mercato ittico al dettaglio”; Osservato che non risulta neppure esplicitata specificamente la fonte legislativa, pattizia o autorizzativa dei poteri di polizia demaniale esercitati con il provvedimento impugnato, vieppiù che gli stessi non risultano expressis verbis evincibili sia dal citato atto n.1/2004, sia dal verbale di consegna temporanea in uso n.135/2018 ex art. 34 Codice della Navigazione e art.36 del Regolamento del Codice della Navigazione; Rilevato, altresì, che l’esibito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2005 recante “L’identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell’art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977” esclude l’area in questione (Mercato ittico di Gallipoli) tra quelle affidate alle funzioni amministrative delle Regioni, con sub delega ai Comuni; Ritenuto, infine, opportuno mantenere integra la res controversa nelle more del

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