TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 2022-06-06, n. 202200927

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 2022-06-06, n. 202200927
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202200927
Data del deposito : 6 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2022

N. 00927/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00670/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 670 del 2022, proposto da V B, rappresentata e difesa dagli avvocati G O, P B e P M R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Venezia, Santa Croce, 205- F.ta Tolentini;

contro

Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

previa adozione delle più adeguate misure cautelari:

- del provvedimento del 28 febbraio 2022, n. 3259-P, avente a oggetto la “comunicazione decadenza per avvenuta decorrenza dei termini previsti dalla legge” della sig.ra V B dalla possibilità di cedere beni culturali a pagamento di imposte ex art. 39 d.lgs. 346/1990;

- del provvedimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna del 13 aprile 2022, n. 0006424-P, di rigetto dell'istanza, della sig.ra Bertoli, di annullamento in autotutela del precedente provvedimento del 28 febbraio 2022;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ai predetti provvedimenti, tra cui, in particolare, la nota del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 30 marzo 2022, n. 0012309-P.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2022 la dott.ssa E G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone l’odierna ricorrente di aver comunicato all’Amministrazione intimata, in data 12 novembre 2019, il subentro nella proposta di cessione di un’opera di interesse culturale per il pagamento delle imposte di successione presentata dal defunto padre in data 9 ottobre 2018, in qualità di sua unica erede.

La proposta è stata effettuata in applicazione dell’articolo 39 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), a norma del quale “ Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni .”.

Soggiunge l’esponente che, nonostante tale disposizione preveda un termine di conclusione del procedimento di sei mesi, solo a seguito di sollecito è stato adottato il Decreto interministeriale 22 ottobre 2021, con il quale è stata accettata la proposta di cessione allo Stato del “ dipinto attribuito a L d B, Santo vescovo in trono e donatori, 232x117 cm, opera descritta in premessa, a scomputo del pagamento allo Stato di imposte di successione ” per la somma di euro 75.000 e che, quindi, con nota protocollata in data 14 febbraio 2022 ella ha comunicato l’accettazione della cessione alle condizioni indicate nel Decreto, impegnandosi a pagare il residuo dell’imposta dovuta.

Con provvedimento del 28 febbraio 2022, oggetto dell’odierna impugnativa, le è stata però comunicata la decadenza della proposta per avvenuta decorrenza dei termini previsti dalla legge, perché i due mesi entro i quali l’interessata era tenuta a notificare la propria accettazione al Ministero erano venuti a scadenza il 30 gennaio 2022.

L’istanza di annullamento in autotutela è stata respinta dalla Soprintendenza con provvedimento del 13 aprile 2022.

La ricorrente deduce l’illegittimità degli atti avversati, articolando tre motivi di ricorso, così rubricati:

I. Violazione di legge – Violazione dei principi di collaborazione, correttezza e buona fede – Violazione del principio del giusto procedimento – Violazione art. 97 Cost. – Violazione art. 1, l. 241/1990 – Violazione artt. 13371357 c.c. – Violazione art. 41 CDFUE – Violazione art. 39, d.lgs. 346/1990 – Eccesso di potere – ingiustizia manifesta – arbitrarietà ;

II. Violazione di legge – Violazione dell’art. 39 D.lgs. 346/90 – Violazione art. 1 L. 241/90 – Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità ;

III. Violazione di legge – Violazione dei principi di collaborazione, correttezza e buona fede – Violazione del principio del giusto procedimento – Violazione art.1, L. 241/1990 – Violazione artt. 1337 e 1375 c.c. – Violazione artt. 137 ss. c.p.c. Violazione art. 141 c.p.c. – Eccesso di potere – Arbitrarietà – Ingiustizia manifesta .

Nelle doglianze lamenta, in sintesi:

- che il Decreto non prevedeva alcun termine di accettazione da parte dell’istante, limitandosi a comunicare l’accettazione ministeriale della proposta di cessione del dipinto, rideterminandone il valore, e che l’omessa indicazione della condizione prevista a pena di decadenza viola i principi di giusto procedimento, buona fede, correttezza e collaborazione, che impongono all’amministrazione la massima chiarezza negli adempimenti posti a carico del privato, tanto più nel caso di un procedimento, qual è quello di specie, che risponde anche all’interesse pubblico;

- che le espressioni utilizzate e la clausola di impugnazione riportata in calce al provvedimento di accettazione hanno indotto l’istante a ritenere concluso l’iter procedimentale;

- che, pur avendo eletto domicilio per il procedimento de quo presso il suo commercialista, e avendone indicato i recapiti, il decreto non è stato notificato a questi ma solo a lei personalmente, sicché la notifica non si è perfezionata;

- che ha avuto contezza dell’obbligo di espressa accettazione solo a seguito di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate;

- che i termini previsti dalla legge per la cessione sono dettati dall’interesse ad una rapida definizione del procedimento tributario e non costituiscono presupposto necessario per la formazione dell’accordo di cessione.

Si sono costituite per resistere al ricorso le intimate amministrazioni.

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 26 maggio 2022 per la trattazione dell’istanza cautelare formulata in via incidentale, all’esito della quale, dato avviso alle parti ex articolo 60 c.p.a., è stata trattenuta in decisione, ravvisando il Collegio i presupposti per una definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata a termini della richiamata disposizione.

Il ricorso è fondato.

Va considerato, in primo luogo, che il Decreto interministeriale già citato in alcuna parte indicava all’istante la necessità di un’espressa accettazione e che la lettera di trasmissione predisposta dall’Amministrazione (prot. 19490 del 22 novembre 2021 della Soprintendenza per il Comune di Venezia e Laguna), nella quale era richiamato detto obbligo e il relativo termine di legge, non risulta notificata all’odierna ricorrente atteso che, come sottolineato dal suo difensore nel corso della camera di consiglio, la relata di notifica riporta la consegna di sette pagine, corrispondenti al testo del solo Decreto.

Per contro, il provvedimento di accettazione utilizza formule proprie di un atto definitivo e l’indicazione dell’autorità giurisdizionale competente a riconoscere di eventuali ricorsi, elemento in sé ultroneo per gli atti non definitivi.

Va evidenziato, inoltre, che la deducente ha comunicato all’Amministrazione l’elezione di domicilio presso il suo commercialista per la pratica di cessione di cui è questione, difettando delle conoscenze tecniche necessarie per seguirne l’iter, e che, ciò nonostante, il Decreto è stato notificato esclusivamente al domicilio dell’istante.

L’amministrazione ha evidenziato in memoria la valenza dell’adempimento prescritto dalla norma a carico del privato, sottolineando che lo schema posto alla base del nominato articolo 39 è quello di un contratto, che richiede una proposta di cessione da parte del contribuente e, qualora l’accettazione non sia conforme (in questo caso in relazione al valore del bene culturale), e pertanto equivalga a nuova proposta, una ulteriore accettazione della controparte, in applicazione dei principi civilistici (articolo 1326, comma 5, c.c.).

L’assunto può essere condiviso, atteso che il peculiare procedimento disciplinato dal d.lgs. 346/1990 dà vita ad un vero e proprio contratto di cessione, che costituisce altresì una datio in solutum rispetto all’obbligazione tributaria.

Sulla scorta di tali considerazioni si ritiene peraltro che debba, analogamente, trovare applicazione il disposto dell’articolo 141, secondo comma, c.p.c., che, in deroga al principio generale di facoltatività della notifica presso il domicilio eletto, ne prevede l’obbligatorietà ove l’elezione sia stata inserita in un contratto. Dispone, infatti, che: “ Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato. (…)”.

La necessità della notifica presso il domicilio indicato dalla ricorrente risponde peraltro, più in generale, al principio di leale collaborazione.

Va rilevato, inoltre, che la deducente ha accettato le condizioni imposte dal Ministero a pochi giorni di distanza dallo spirare del termine, circostanza che conferma, da un lato, il suo interesse all’accettazione alle condizioni indicate dall’Amministrazione, dall’altro che dal Decreto non erano desumibili gli ulteriori adempimenti necessari per il perfezionamento dell’ iter .

Va sottolineato, infine, che la cessione di cui è qui questione non arreca solo un beneficio al privato, ma risponde anche ad un interesse pubblico, atteso che, come emerso dalla lunga istruttoria condotta dalle Amministrazioni (conclusasi dopo tre anni, in luogo dei sei mesi di legge), due istituzioni museali hanno manifestato interesse all’acquisizione del dipinto.

Alla luce delle circostanze esposte, il ricorso va accolto e i provvedimenti impugnati vanno annullati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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