TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-01-19, n. 202300993

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-01-19, n. 202300993
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300993
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2023

N. 00993/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07118/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 7118 del 2017, proposto da
- DIREL –

DIRCOM

Roma, articolazione periferica ed RSA della DIREL – Federazione Nazionale Dirigenti Enti Pubblici Locali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato D T, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, alla via Giuseppe Gioacchino Belli n. 27, e domicilio digitale in atti;

contro

- Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C S, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ente, in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21 e domicilio digitale in atti;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della deliberazione di Giunta capitolina n. 82/2017, pubblicata all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 10 maggio 2017 al 24 maggio 2017, avente a oggetto “Modifiche ed integrazioni al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione G.C. n.384 del 25-26 ottobre 2013 e s.m.i.”;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra i quali, in particolare, la proposta di deliberazione adottata in data 8 marzo 2017, prot.16736.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;

Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022, il Consigliere avv. B N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La DIREL –

DIRCOM

Roma, associazione di rappresentanza degli interessi generali dei dirigenti e dei funzionari degli enti pubblici locali, con ricorso depositato il 25 luglio 2017, è insorta avverso la deliberazione in epigrafe, nella parte in cui ha modificato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale mediante l’inserimento dell’art. 38 -bis , rubricato “interpello aperto”, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.

2. La civica Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

3. Alla camera di consiglio svoltasi il 14 settembre 2017, su istanza di parte deducente, si è disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo degli affari cautelari.

4. All’udienza smaltimento del 12 dicembre 2022, previo deposito di scritti difensivi, l’affare è transitato in decisione.

5. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

5.1. Il contestato art. 38 -bis del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, rubricato “interpello aperto” dispone quanto segue:

«1. Ai fini del conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, la Struttura preposta alle risorse umane pubblica, in una pagina dedicata inserita nell'area riservata ai dipendenti all'interno del sito istituzionale di Roma Capitale, l'elenco degli Incarichi dirigenziali vacanti, indicando la Struttura di riferimento, la denominazione, la fascia retributiva di posizione e ne cura il costante aggiornamento. Sono considerati vacanti, ai soli fini dell'inserimento nell'elenco, anche gli incarichi conferiti ad interim e gli incarichi il cui titolare sarà posto in quiescenza entro trenta giorni. Ogni Dirigente Capitolino in servizio può comunicare la propria disponibilità al conferimento di uno degli incarichi vacanti, fino ad un massimo di tre opzioni di scelta, ferme restando le preclusioni derivanti dalle esigenze di rotazione connesse all'applicazione del P. T.P. C.T. ovvero alle cause di incompatibilità e inconferibilità.

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