TAR Catania, sez. II, sentenza 2021-04-27, n. 202101316

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2021-04-27, n. 202101316
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202101316
Data del deposito : 27 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2021

N. 01316/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00867/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 867 del 2007, proposto da
G.I.P. S.r.l. Generale Italiana Pubblicità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, Segreteria;

contro

Comune di Milazzo (Me), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio eletto presso lo studio Rosalia Capone in Catania, via F. De Roberto,31;

per l'annullamento

(con il ricorso):

dell’Ordinanza n. 10 del 06.02.2007 con la quale il Comune di Milazzo - 7° Dipartimento Ufficio Tecnico, ha ritenuto di “ non farsi luogo al rilascio dell’istanza di autorizzazione edilizia all’installazione di n. 24 impianti pubblicitari monofacciali da collocare lungo l’Asse Viario (Corso Sicilia) Milazzo ”;

(con i motivi aggiunti):

dell’Ordinanza n. 20 del 06.04.2007, con la quale il Comune di Milazzo ha diffidato la G.I.P. s.r.l. “ a rimuovere entro 90 giorni, ai sensi dell’art. 14 della legge 28/02/1985 n. 47, le opere abusivamente realizzate e consistenti in 40 cartelli pubblicitari collocati, in assenza di autorizzazione edilizia, ai margini della carreggiata, in Corso Sicilia, nella S.S.113 in località Olivarella, nel Viale Gramsci in prossimità degli svincoli dell’Asse Viario, in Via Madonna delle Grazie ed in Via Brigandì, rispettivamente su aree appartenenti in parte al demanio comunale, in parte alla Provincia Regionale di Messina ed in parte all’A.N.A.S. s.p.a.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milazzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 15 marzo 2021, celebratasi in collegamento da remoto, il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente - impresa che opera nel campo della pubblicità – espone di avere richiesto al Comune di Milazzo l’autorizzazione edilizia per installazione di 24 impianti pubblicitari “monofacciali” lungo l’asse viario (Corso Sicilia) che collega la

SS

113 con il centro della città.

Con il provvedimento impugnato mediante il ricorso introduttivo, l’autorizzazione veniva negata - su istruttoria dell’Ufficio Polizia Municipale e dell’Ufficio tecnico comunale - in quanto “ gli impianti pubblicitari in questione, indipendentemente dalle dimensioni degli impianti pubblicitari monofacciali previsti nell’intervento proposto, verrebbero installati su strada extraurbana. Inoltre gli stessi impianti potrebbero ingenerare confusione tra i conducenti dei veicoli, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione” .

Avverso detto provvedimento ed i presupposti pareri, la ricorrente lamenta articolate ragioni di censura, con le quali fa valere (1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 23 d. lgs. n. 285/92 e dell’art. 51 d.p.r. n. 495/92;
l’eccesso di potere per difetto di istruttoria;
il difetto di motivazione;
l’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;
(2) la violazione e la falsa applicazione dell’art.23, I comma, del codice della strada;
la violazione dell’art.3 della L.n.241/1990 per carenza o insufficienza di motivazione;
l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti e per sviamento dalla causa tipica;
(3) l’eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento;
il difetto di istruttoria.

Secondo la ricorrente, il comma 7 dell’art.23 del CdS esclude l’apposizione di impianti ma solo nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali, quindi non nelle strade extraurbane, quale quella in esame.

Quest’ultima non potrebbe classificarsi come extraurbana principale perchè priva degli elementi costitutivi così come descritti nell’art. 2 del d.lgs. n. 285/1992, essendo assenti la banchina pavimentata a destra e non essendo interdetta la circolazione al traffico di veicoli a motore inferiori a 150 cc di cilindrata.

Inoltre, l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui gli impianti “ … potrebbero ingenerare confusione ” sarebbe assertiva e priva, in concreto, di una qualsiasi dimostrazione di quale profilo comporterebbe che l’installazione contrasti con le esigenze di sicurezza e, ciò, peraltro, senza prendere in esame singolarmente gli impianti oggetto di autorizzazione (tanto che, nell’avviso di avvio del procedimento, veniva erroneamente riportata una superficie degli stessi diversa da quella effettiva, affermazione poi tralasciata nel provvedimento finale, ma che dimostrerebbe la insufficiente attenzione dell’istruttoria).

La ricorrente, come anche meglio precisato nelle memorie di causa successivamente prodotte, si premura di rilevare che l’art.23 comma 1 del codice della strada prevede il divieto di installazione per i cartelli che “ possono ” (non “ potrebbero ”) ingenerare confusione tra i conducenti dei veicoli in transito.

Nel prosieguo del giudizio, su segnalazione della Polizia Municipale avvenuta con nota del 28.02.2007, il Comune diffidava la

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