TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2011-03-14, n. 201100221
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N. 00221/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00024/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 1999, proposto da:
C M, L G, L M, L M L e M V, rappresentati e difesi dagli avv.ti C D e M I, con domicilio in Cagliari presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna, via Sassari n. 17;
contro
il Comune di Cabras, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P F, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Sonnino n. 33;
per l'annullamento
del decreto del sindaco di Cabras n. 78 dell'8.10.1998, e di tutti i relativi atti consequenziali, con il quale veniva disposta l'espropriazione per causa di pubblica utilità preordinata all'acquisizione degli immobili, siti in territorio del Comune di Cabras - località San Giovanni di Sinis, di proprietà degli odierni ricorrenti, per la realizzazione della "Biglietteria servizi direzionali e logistici presso il sito di Tharros - Programma C.E. Programma Operativo Multiregionale Turismo - Sottoprogramma I - Misura 3 - Itinerario Fenicio".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cabras;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2011 il dott. T A e uditi l’avv. Massimo Illotto per i ricorrenti e l’avv. P F per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera della G.M. n. 240 del 29 luglio 1998 il Comune di Cabras stabiliva di procedere, mediante procedimento espropriativo, all’acquisizione degli immobili, siti nel territorio comunale, occorrenti per la realizzazione dei lavori di costruzione della biglietteria, servizi direzionali e logistici, presso il sito di Tharros.
A tal fine, dopo l’approvazione, con la stessa delibera n. 240 del 29 luglio 1998, del progetto esecutivo delle opere, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’intervento, con decreto n. 78 dell’8 ottobre 1998 il Sindaco del Comune di Cabras autorizzava l’occupazione d’urgenza delle aree interessate stabilendo espressamente che “…l’occupazione può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso, a condizione che nel corso del quinquennio non scada, improrogato, il minor termine per il compimento delle espropriazioni fissato ai sensi dell’art. 13 della legge 25/6/1865 n. 2359…”.
A ciò seguiva, in data 23 novembre 1998, alla presenza di taluni comproprietari, l’immissione nel possesso dei beni da parte del comune.
Avverso il predetto decreto n. 78/1998 sono insorti i ricorrenti che, con ricorso notificato il 10 dicembre 1998 e depositato il successivo 8 gennaio 1999, ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
Violazione dell’art. 20 della legge 22.10.1971 n. 865 (norme che regolano la determinazione dell’indennità di espropriazione (rectius: occupazione): in quanto il Comune di Cabras avrebbe proceduto a determinare l’ammontare delle indennità di occupazione d’urgenza da corrispondere ai proprietari espropriandi senza tener conto delle leggi vigenti in materia;
Violazione degli artt. 39 e 40 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e dell’art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359 (norme che regolano la determinazione dell’indennità di espropriazione): in quanto l’indennità espropriativa unilateralmente determinata dal comune non corrisponderebbe affatto al valore effettivo dei beni espropriati;
Eccesso di potere (contrasto dell’atto amministrativo impugnato con i precedenti provvedimenti emanati dall’Autorità amministrativa): in quanto gli stessi terreni erano stati precedentemente inseriti dall’amministrazione comunale nell’ambito del piano particolareggiato della borgata di San Giovanni Sinis (piano adottato con delibera del Consiglio comunale n. 168 del 20.12.1983 e poi definitivamente approvato con delibera n. 101 del 18 dicembre 1997);
Violazione dell’art. 3, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1978 n. 1 (norme relative ai termini ed alle modalità della notifica dell’avviso di immissione in possesso): con riguardo alla mancata notifica del provvedimento di occupazione d’urgenza e dell’avviso di immissione in possesso a L M, comproprietaria del terreno.
Concludevano quindi i ricorrenti chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Cabras che, dopo aver eccepito sotto diversi profili l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, ne hanno chiesto nel merito il rigetto, vinte le spese.
In vista dell’udienza di trattazione la difesa comunale ha depositato ulteriori scritti difensivi con i quali ha confermato le già rassegnate richieste di rigetto.
Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2011, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Occorre anzitutto procedere, attraverso l’esame dell’atto introduttivo del giudizio e delle censure in esso contenute, alla perimetrazione dei confini dell’oggetto della causa, non potendosi evidentemente dare oggi ingresso in giudizio a questioni procedimentali e sostanziali rimaste estranee al ricorso.
Come precisato nella parte motiva, l’atto impugnato, e cioè il decreto sindacale n. 78 dell’8 ottobre 1998, autorizza, in vista dell’espropriazione definitiva, l’occupazione d’urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori indicati in narrativa.
Con il primo motivo di censura i ricorrenti lamentano l’illegittimità del predetto provvedimento con riferimento alla determinazione dell’indennità di occupazione, che a loro avviso non sarebbe stata correttamente quantificata con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.
In relazione a tale capo della domanda il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano oggi motivi per discostarsi, per le pretese relative all'indennità dovuta per i periodi di occupazione legittima va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la relativa giurisdizione al giudice ordinario (tra le tante: TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 giugno 2010, n. 15015;TAR Campania, Napoli, Sez. V, 9 febbraio 2010, n. 722).
Con il secondo motivo di censura i ricorrenti lamentano l’illegittimità del provvedimento impugnato con riferimento alla determinazione dell’indennità di espropriazione, che a loro avviso non sarebbe stata correttamente quantificata con riferimento alle prescrizioni normative vigenti.
Anche in relazione a tale capo della domanda il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sul punto è invero pacifico l’orientamento giurisprudenziale per il quale spetta al giudice ordinario ogni domanda inerente la misura dell'indennità dovuta al proprietario espropriato, considerato che l'eventuale erronea quantificazione dell'indennità non potrebbe, in ogni caso, inficiare la legittimità del provvedimento e/o delle convenzioni poste in essere dall'ente espropriante.
Invero, la riserva al g.o. discende dall'art. 53 comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, in base al quale deve ritenersi tuttora applicabile la previsione di cui al comma 4 dell'art. 20, l. n. 865 del 1971 (ancorché formalmente abrogata dal Testo Unico del 2001) che recita: "Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processali civili (in termini, anche di recente: T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 16 settembre 2010 , n. 2559).
Con il terzo e il quarto motivo i ricorrenti censurano, da un lato, la contraddittorietà del provvedimento impugnato rispetto a precedenti determinazioni della stessa amministrazione comunale;dall’altro, la mancata notifica dello stesso ad uno dei comproprietari.
Orbene, in relazione a tali censure il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come precisato in narrativa, il decreto di occupazione impugnato aveva un’efficacia temporale espressamente limitata a 5 anni dalla data di immissione nel possesso, avvenuta il 23 novembre 1998.
Il che significa che lo stesso ha irreversibilmente cessato i suoi effetti il 23 novembre 2003.
Entro tale data, peraltro, non risulta essere stato completato il procedimento di espropriazione con adozione, da parte dell’Autorità procedente, del relativo provvedimento acquisitivo.
Tale ulteriore vicenda, tuttavia, pur rilevando evidentemente in relazione alle eventuali iniziative che i proprietari dovessero intraprendere a tutela del loro diritto dominicale, non rileva ai fini del presente giudizio, che, come detto, concerne unicamente la richiesta di annullamento di un provvedimento che ha da tempo esaurito i suoi effetti lesivi.
Di qui, pertanto, in relazione agli ultimi 2 motivi, la declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.