TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2020-02-11, n. 202000086

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2020-02-11, n. 202000086
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202000086
Data del deposito : 11 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/02/2020

N. 00086/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00345/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2019, proposto da:
Impresa Luas di Di Giaccu Giovanni Antonio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M B e S P, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

contro

I.N.A.I.L.- Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R D T e P S, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- della nota 28.02.2019, avente a oggetto “Avviso pubblico ISI 2017. Codice domanda ISI n. I4217-000064” , con cui l’INAIL ha comunicato alla ricorrente il definitivo mancato superamento della fase di verifica della procedura pubblica volta a ottenere il finanziamento per la sostituzione del mezzo cingolato in dotazione dell'impresa e per il conseguente acquisto di un nuovo mezzo (in grado di produrre un'inferiore esposizione alle vibrazioni per gli operatori), nonché di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese le note INAIL del 5.12.2018 e del 2.01.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2020 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto presidenziale 4 dicembre 2017, n. 444 l’I.N.A.I.L. aveva approvato l’Avviso pubblico ISI 2017, con cui aveva dato avvio a una procedura finalizzata all’erogazione di contributi alle imprese “ per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e dell’art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, con particolare riferimento, tra l’altro, all’acquisto di macchinari e attrezzature di lavoro innovativi, al fine di abbattere le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento complessivo e ridurre il livello di rumorosità e/o del rischio infortunistico.

L’Impresa Luas di Di Giaccu Giovanni Antonio (da qui in poi soltanto “Luas”) -che svolge attività di scavo e movimento terra nei cantieri edili utilizzando appositi macchinari guidati dall’operatore- ha presentato domanda di ammissione a contributo in relazione a un investimento finalizzato alla “riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche” , Tipologia b, “vibrazioni corpo intero:

1. Macchine con operatore a bordo”
, mediante l’acquisto di un nuovo escavatore cingolato per sostituire quello in uso, così da ridurre le vibrazioni meccaniche subite dal conducente del mezzo.

In relazione a tale tipologia di investimento l’Avviso I.N.A.I.L. specificava che “sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche qualora la valutazione del rischio dimostri che i valori di esposizione iniziale siano superiori al valore di azione. Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE), possono essere fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili e semoventi ad esclusione di quelle destinate ad essere collegate/agganciate a trattori agricoli e forestali tramite presa di forza o altro. Ai fini della Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che prevedano la sostituzione di macchine, che presentano valori di emissione vibratoria superiori ai rispettivi valori di azione, con altre che producono valori di emissione vibratoria inferiori di almeno il 20%. Non sono finanziabili i progetti che prevedano la sostituzione di trattori agricoli o forestali. DEFINIZIONI: per “valori di azione” per il rischio vibrazione si intendono i seguenti valori di cui all’art. 201 del d.lgs. 81/2008 ... per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è pari a 0,5 m/s2” .

In sostanza l’atto generale che regolava la procedura di finanziamento richiedeva, ai fini dell’ammissibilità dell’investimento richiesto a contributo, che il macchinario da sostituire producesse valori di emissione vibratoria superiori a 0,5 m/s2 (valore d’azione giornaliero per le vibrazioni trasmesse al corpo intero) e, al contempo, che la nuova macchina da acquistare producesse valori di emissione vibratoria inferiori di almeno il 20% rispetto a quella in sostituzione.

La domanda presentata da Luas attestava la sussistenza di tali presupposti, come si attestava in apposita perizia giurata dell’1 ottobre 2018, ove si dava atto che gli ultimi rilievi vibrometrici svolti sul campo indicavano che il macchinario da sostituire (Hitachi ZX240) produceva un’emissione vibratoria trasmessa al corpo dell’operatore pari a 1,1 m/s2, dunque superiore al valore limite di 0,5 m/s2, e che il mezzo da acquistare (Caterpillar 323F SA) produceva valori di emissione vibratoria pari a 0,42 m/s2, inferiori per più del 20% rispetto ai valori prodotti dall’apparecchiatura in utilizzo.

Ricevuta tale documentazione, l’I.N.A.I.L., con nota del 5 febbraio 2018, ha rilevato “la mancanza di uno o più dei documenti richiesti ovvero la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti previsti dal presente avviso pubblico”, chiedendo alla Luas, “al fine di verificare l’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda on line e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi” , di integrare la documentazione mediante deposito della “Dichiarazione De Minimis reg. n. 1407/2013 relativa all’anno finanziario in corso nonché ai due esercizi finanziari precedenti allegando copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante” , poi trasmesse dall’impresa interessata.

Con nota del 2 gennaio 2019, l’INAIL ha comunicato a Luas che “dall’esame della documentazione presentata a completamento della domanda in oggetto codesta impresa non ha superato la fase di verifica prevista dall’articolo 19 dell’Avviso pubblico per le sotto indicate motivazioni tecniche. In riferimento al progetto proposto (Allegato 1, intervento d, tipologia b) l’Avviso Pubblico ISI 2017 prevede: a. che il confronto tra la macchina da acquistare e quella da alienare sia operato sulla base dei valori di emissione vibratoria forniti dal fabbricante (MODULO B1_d);
b. che siano finanziabili le sostituzioni di macchine esclusivamente con valori di emissione vibratoria forniti dal fabbricante superiori ai valori di azione (Allegato 1, scheda d). Nel caso specifico nessuna delle sopraccitate condizioni viene ad essere verificata. In particolare, essendo il valore di emissione vibratoria dichiarato dal fabbricante per l’escavatore ZX240 inferiore a 0,5 m/s2 (valore d’azione), l’intervento proposto non possiede i requisiti per poter essere tecnicamente approvato”
.

Nonostante le successive osservazioni endoprocedimentali dell’interessata, con nota 28 febbraio 2019, l’I.N.A.I.L. ha confermato, la propria determinazione negativa, sul presupposto che “il valore di esposizione iniziale A(8) per l’operatore macchine movimento terra, così come determinato nel DVR e ribadito nella perizia giurata, risulta effettivamente superiore al valore di azione (0,5 m/s2), ma tale aspetto non è stato oggetto di contestazione. A pagina 14 dell’Allegato 1 è spiegato chiaramente che nella perizia giurata (Modulo B1) debba risultare l’indicazione dei parametri di emissione vibratoria dichiarati dal fabbricante;
tale prescrizione è ribadita nello stesso Modulo B1_d relativo alla specifica tipologia di intervento ed esprime che sulla base di detti parametri deve essere operato il confronto con i valori d’azione e tra le macchine da sostituire e da acquistare. Inoltre, fermo restando che in nessun punto del d.lgs. 81/2008 è utilizzata la dizione “valore di emissione vibratoria”, si evidenzia quanto riportato nella norma UNI EN 12096:1999: “il fabbricante ha la responsabilità esclusiva della dichiarazione del valore di emissione vibratoria” ... si ribadisce che, essendo il valore di emissione vibratoria dichiarato dal fabbricante per l’escavatore Hitachi ZX240 inferiore al valore di azione (0,5 m/s2), l’intervento proposto non può essere tecnicamente approvato”
.

Con il ricorso in esame, notificato in data 26 aprile 2019, la Luas ha chiesto l’annullamento di tale decisione, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si è costituito in giudizio l’I.N.A.I.L., chiedendo la reiezione del gravame.

Alla camera di consiglio del 5 giugno 2019, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la trattazione della controversia è stata rinviata al merito.

È seguito lo scambio di memorie con cui le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi.

Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

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