TAR Roma, sez. IV, decreto cautelare 2023-06-09, n. 202302995
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Pubblicato il 09/06/2023
N. 02995/2023 REG.PROV.CAU.
N. 08576/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 8576 del 2023, proposto da
Zeta Group s.r.l., XENTEK s.r.l., VIDEO PAGE di Martini Maurizio e Foschieri Sandra s.n.c., VIDEOINFORMAZIONI Società Cooperativa a r.l., PUBBLITEAM s.r.l., P.T.B. Centro Produzioni Televisive s.r.l., Prima Pagina s.r.l., KAPPAVIDEO s.a.s. di C C, Digital Video s.r.l., DA.MA. VIDEO s.r.l., Cravedi Produzioni e Immagini di E C &C. - s.n.c., Buona Visione s.n.c. di Sacchetto Laura e Aslan Samer, A.P.S. VIDEO di Pizzoli Vincenzo e C. s.a.s., 4MOVIES s.r.l., Lumera Communication s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Paola Rea, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma, alla Via Antonio Bertoloni, n. 26/B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del bando pubblicato in G.U.U.E. il 9 maggio 2023, con cui la RAI – Radiotelevisione Italia S.p.a. ha indetto una “procedura esclusa dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 65 D.Lgs. n. 208/2021, per l’affidamento del “servizio di riprese elettroniche ENG per le Testate giornalistiche - Area metropolitana di Roma”;
- ove occorra e per quanto qui rilevante del disciplinare di gara;
- del capitolato tecnico;
- dell’allegato tecnico;
- dell’allegato Pxq;
- dello schema di convenzione;
- delle condizioni generali di contratto RAI;
- della Guida alla redazione dell’offerta tecnica;
- dei chiarimenti di gara;
- della delibera del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2023, non pubblicata e richiamata nel disciplinare di gara, di indizione della procedura;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali alla procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;
Rilevato come le ricorrenti (interessate all’aggiudicazione del lotto n. 1) abbiano, nell’atto introduttivo:
- sottolineato che sarebbe loro preclusa la formulazione di “un’offerta congrua al valore della base d’asta che tenga altresì conto dei reali costi per la corretta esecuzione del servizio e oltre che calibrata rispetto alle prestazioni richieste nel capitolato. Tuttalpiù, può ipotizzarsi che i soli gestori uscenti possano presentare un’offerta, sfruttando il vantaggio della più approfondita conoscenza del servizio che stanno al momento gestendo ma è certo che il resto del mercato non sia in grado di formulare un’offerta seria, adeguata e consapevole e che dunque non possa partecipare”;
- per l’effetto, sostenuto che, in presenza di “clausole oggetto del presente ricorso, che rendono eccessivamente onerosa la partecipazione alla gara (se non impossibile)”, quest’ultima non potrebbe avvenire, se non “in via “esplorativa”, salvo poi impugnarne gli esiti, laddove sfavorevoli, denunciando proprio l’importo a base d’asta insufficiente alla copertura dei costi che rientra tra le clausole immediatamente escludenti”;
sì che la lamentata presentazione di offerte non remunerative, con le conseguenze sopra tratteggiate, potrebbe venire scongiurata, unicamente attraverso l’adozione della richiesta misura cautelare, a fronte della scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla data del prossimo 14 giugno;
Ritenuto che l’esigenza di preservazione della res controversa adhuc integra, unitamente ad una valutazione in termini di bilanciamento di interessi (sotto tale ultimo profilo, con riferimento alla prossima celebrazione dell’udienza camerale, in occasione della quale l’istanza cautelare dalla parte ricorrente proposta è suscettibile di trattazione in sede collegiale), consentano, in accoglimento della formulata istanza ex art. 56 c.p.a., di sospendere – come meglio specificato in dispositivo – il termine anzidetto;