TAR Catania, sez. III, sentenza 2012-11-22, n. 201202649

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2012-11-22, n. 201202649
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201202649
Data del deposito : 22 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02495/2011 REG.RIC.

N. 02649/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02495/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2495 del 2011, proposto da:
E Q, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;

contro

Comune di Castiglione di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del diniego di visione e rilascio atti del 24.6.2011 prot. n. 7597 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Castiglione di Sicilia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente, in data 7 giugno 2011 ha inviato a mezzo fax al Sindaco e al Comandante del Comando Polizia Municipale del Comune di Castiglione di Sicilia una richiesta di rilascio di copia delle controdeduzioni inviate alla Prefettura di Catania, relative a un ricorso da questi presentato per avversare il verbale (di infrazione stradale) n. 61 del 23/10/2010, emesso da detto ultimo Organo..

L’istanza veniva respinta con atto emesso in data 24 giugno 2011, prot. n.7597 dell’8.06.2011 8381/ 2011, nell’assunto che si tratterebbe di atto non ostensibile ex art. 22 l. 241/1990 e che l’ostensione era preclusa per essere il procedimento in corso.

Con ricorso passato per la notifica il 26.7.2011 e depositato l’8.8.2011, il ricorrente ha impugnato detto diniego, affidandosi alle seguenti censure:

1) Violazione di legge, 2) Manifesta illogicità. 3) Mancanza di motivazione o motivazione insufficiente.

L’Amministrazione non si è costituita e la causa è stata trattenuta per la decisone alla Camera di Consiglio del 9.5.2012.

Con Ordinanza n. 1743/12 del 6.7.2012, resa ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato la sussistenza di “seri dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso, stante la mancata produzione in giudizio delle cartoline attestanti l’avvenuta notifica del ricorso”, ha assegnato alla parte ricorrente trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della medesima ordinanza, per presentare memorie vertenti su detta questione.

Il ricorrente, con deposito del 2.8.2012, ha documentato esaustivamente l’avvenuta notifica del ricorso all’Amministrazione.

Indi, alla Camera di Consiglio del 3.10.2012, il Collegio si è nuovamente riunito per decidere il ricorso.

II. Il ricorso è fondato.

Il ricorrente fonda l'esercizio del diritto di accesso ai documenti richiesti sull'esigenza di tutelare una situazione giuridicamente rilevante, quale è la proposizione di un ricorso contro l'accertamento di una violazione amministrativa.

Il Comune ha denegato il rilascio delle chieste controdeduzioni, in quanto atto afferente “un procedimento in corso, peraltro non qualificabile come documento amministrativo”.

L’assunto contrasta con quanto stabilito dall’art. 22 7.8.1990, n. 241, che al comma 1, lett. d), così espressamente recita:

“1. Ai fini del presente capo si intende:

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento , detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Sicché anche gli atti c.d. interni costituiscono documenti accessibili.

Secondo la previsione del comma 4 del medesimo articolo 22 “non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”, tra le quali certamente non rientrano le chieste controdeduzioni (cfr. in materia

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