TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-05-20, n. 202200498

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-05-20, n. 202200498
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200498
Data del deposito : 20 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2022

N. 00498/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00627/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 627 del 2021, proposto da
Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della delibera n. 61/2021 del 6.5.2021 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, recante “Procedimento avviato con delibera n. 19/2021 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;
della delibera n. 19/2021 dell'11 febbraio 2021, notificata con nota prot. ART n. 1981/2021, di pari data, con la quale è stato avviato un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2014, per l'eventuale adozione, nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
in quanto occorra, di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ivi compresa la relazione istruttoria dell'Autorità;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - Con il presente gravame, Trenitalia S.p.A. ha impugnato la delibera n. 61/2021 del 6 maggio 2021 con la quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito: ART), a seguito del reclamo presentato dal passeggero sig. -OMISSIS-, ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000,00 euro ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70/2014 per la violazione dell’art. 13, paragrafo 1, Regolamento (CE) n. 1371/2007, nonché la delibera n. 19/2021 dell’11 febbraio 2021 con la quale l’ART ha avviato il relativo procedimento, articolando quattro motivi di ricorso.

1.1 - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione dell’art. 13 del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario nel quadro della responsabilità del vettore ferroviario e dell’art. 26 dell’allegato 1 del Regolamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1680 e 1681 c.c. Irrazionalità manifesta anche per disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione - difetto di istruttoria.” sostenendo l’illegittima della delibera n. 61/2021 in quanto imporrebbe una sanzione per non aver effettuato il pagamento anticipato nonostante, a parere della difesa, non ricorresse il presupposto di cui all’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 ovvero la sussistenza di immediate necessità economiche.

La difesa precisa che in data 10/12/2019 all’arrivo presso la stazione di Catania Centrale, il sig. -OMISSIS-, mentre scendeva dalla carrozza n. 2 del treno Intercity Notte n. 35645, scivolava dal predellino cadendo sul marciapiede ed urtando la parte destra del corpo. Il personale di scorta interveniva tempestivamente aiutandolo ad alzarsi, mettendo a disposizione la cassetta di primo soccorso e proponendo l’intervento del Servizio Sanitario di urgenza del 118, tuttavia il sig. -OMISSIS- rifiutava ogni forma di aiuto. In data 17/12/2019, il sig. -OMISSIS-, per il tramite del suo avvocato, formulava, con atto di significazione, diffida e messa in mora – atto inviato per mezzo di raccomandata il 18/12/2019 e pervenuto alla ricorrente in data 23/12/2019 - chiedendo, inoltre, gli estremi della compagnia assicurativa ai fini del risarcimento del danno asseritamente patito.

La difesa evidenzia che il sig. -OMISSIS- non ha mai espresso alcuna esigenza economica per far fronte a immediate necessità conseguenti alla caduta e che le prime spese sostenute dal passeggero, rispetto alle quali nel reclamo presentato all’ART egli si duole di aver subito “un grave pregiudizio economico…nonostante numerose sollecitazioni non ha mai ricevuto alcun ristoro” risultano essere state sostenute il 17/1/2020 e 17/2/2020, ben oltre un mese dopo il sinistro (10/12/2019).

Difetterebbe, secondo la difesa, anche l’ulteriore presupposto di cui art. 13 del Regolamento (CE) n. 1371/2007.

L’art. 13 del suddetto Regolamento, secondo la ricorrente, deve essere interpretato nel senso di imporre il pagamento anticipato solo nel caso di responsabilità del vettore (a cui corrisponde la speculare posizione del passeggero quale soggetto avente diritto al risarcimento del danno), o quantomeno di una parvenza di responsabilità, mentre l’A.R.T., nel provvedimento impugnato partirebbe dal presupposto che la responsabilità sia “oggettiva” e che il vettore debba in ogni caso corrispondere il pagamento anticipato.

A sostegno di tale assunto la difesa richiama la disciplina generale della responsabilità del vettore di cui all’art. 1681 c.c., in forza del quale il viaggiatore è tenuto a dare la prova di aver concluso il contratto di trasporto e, soprattutto, di aver subito un danno in occasione del trasporto stesso ovvero che il danno sia causalmente riconducibile all’atto di trasporto. A carico del vettore, invece, è posta una presunzione di responsabilità a fronte della quale è ammessa la prova liberatoria che attiene all’aver posto in essere tutte le misure atte in concreto ad evitare il danno, cioè le misure idonee in relazione non solo alle norme regolamentari di sicurezza del tipo di servizio prestato, ma anche alle circostanze specifiche di ogni singolo caso. Analogamente l’art. 10.4 del R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935 n. 911, recante Condizioni e Tariffe per il trasporto di persone su Ferrovie dello Stato esclude la responsabilità di Trenitalia qualora “provi che l’incidente è avvenuto per causa ad essa non imputabile”.

A parere della ricorrente, pertanto, una corretta lettura dell’art. 13 del Regolamento in esame non si porrebbe in contrasto alcuno con l’inquadramento sopra delineato, poiché l’anticipazione di cui all’art. 13 sarebbe coerente con la presunzione di responsabilità contrattuale posta dalla legge in capo al vettore ferroviario;
il fumus giustificherebbe la doverosità dell’anticipazione, pur senza ammissione di responsabilità, così come indicato nel terzo comma (“un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità”), in linea con la prova liberatoria ammessa dalla legge speciale: “l’amministrazione ne risponde a meno che provi essere l’incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile”. Questo costrutto sarebbe altresì coerente con l’art. 26 dell’allegato 1 del Regolamento, che traccia la responsabilità del trasportatore nei servizi internazionali per espresso richiamo ad opera dell’art. 11 del Regolamento che presenta un impianto logico normativo speculare a quello della richiamata legge speciale.

Orbene, anche ai fini del pagamento anticipato sarebbe necessario la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e la condotta del vettore in considerazione anche della circostanza che ai sensi del terzo paragrafo dell’art. 13 del Regolamento la somma anticipata non è “retribuibile” salvo nei casi in cui “il danno è dovuto a negligenza o errore del passeggero o quando il beneficiario del pagamento anticipato non è la persona avente diritto al risarcimento”.

Nel caso di specie, secondo la difesa della ricorrente, il sig. -OMISSIS- non può essere considerato “persona fisica avente diritto al risarcimento” ex art. 13 del Regolamento in quanto l’accertamento da parte del personale di scorta al treno, immediatamente intervenuto sul posto, ha escluso insidie o altra alterazione della funzionalità che possa aver provocato o concorso a provocare la caduta del passeggero, verosimilmente attribuibile a fatto proprio dello stesso.

1.2 - Con il secondo motivo di gravame, la difesa lamenta la “Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione dell’art. 13 del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario nel quadro della responsabilità del vettore ferroviario e dell’art.26 dell’allegato 1 del Regolamento. Irrazionalità manifesta anche per disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione - difetto di istruttoria”. La delibera impugnata si fonderebbe sull’errato presupposto che la responsabilità sia “oggettiva” e che, pertanto, il vettore debba corrispondere il pagamento anticipato in ogni caso, senza neppure considerare le contestazioni formulate da Trenitalia.

1.3 – Con il terzo motivo, la difesa si duole, in via subordinata, della “Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 70 del 2014. Irrazionalità manifesta. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 l. n. 689/1981. Irrazionalità manifesta anche sotto il profilo della contraddittorietà rispetto alla delibera n. 19/2021”. L’ART avrebbe determinato la sanzione pecuniaria in spregio ai criteri di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 70/2014, non considerando la circostanza che l’incidente abbia interessato un solo passeggero.

Inoltre, la delibera impugnata sarebbe altresì illegittima nella parte in cui non “prevede/consente” il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16 Legge n. 689 del 1981, norma che subordina unicamente la riduzione della sanzione alla condizione che il pagamento venga effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, qualora questa non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

1.4 – Con il quarto ed ultimo motivo, infine, la difesa si duole “In via subordinata, sulla non conformità dell’art. 13 Reg. (CE) n. 1371/2007 ai principi sanciti dall’Unione Europea per la tutela dei consumatori. Questione di pregiudizialità ex art. 267 TFUE dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea”.

Qualora questo Tribunale dovesse ritenere legittima la delibera dell’ART oggetto del ricorso, Trenitalia chiede di rimettere la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE in quanto l’art. 13, così come interpretato dall’ART, risulterebbe violativo dei principi sanciti dall’Unione Europea per la tutela dei consumatori. Se ogni episodio, anche fortuito o cagionato dalla condotta di terzi rispetto ai quali il vettore non ha il potere di prevenire, evitare e ovviare, dovesse automaticamente far insorgere l’obbligo per l’impresa ferroviaria di erogare l’anticipazione in esame, significherebbe consentire a qualsiasi soggetto di ottenere un beneficio sine causa - cosa che sarebbe del tutto inaccettabile nel nostro ordinamento - comportando, inoltre, un’evidente disparità di trattamento, in termini di onere della prova, del soggetto che, secondo la normativa europea, non deve dimostrare alcunché per ottenere il pagamento anticipato e il soggetto che, invece, secondo la normativa nazionale, deve dimostrare il nesso eziologico tra il danno e l’esercizio ferroviario.

Tale interpretazione sarebbe lesiva dei più basilari principi del diritto unionale, soprattutto in termini di non rispetto dell’obbligo di interpretazione conforme e del principio di leale cooperazione tra organi e Stati dell’Unione europea. Il diritto interno non deve contrastare con quello europeo, che, a sua volta, deve essere interpretato in modo da scongiurare un’interpretazione non conforme tra gli Stati ed in modo da consentire l’attuazione effettiva dei principi di libertà di circolazione ex art. 45 TFUE e della libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE.

Per tali ragioni, secondo la ricorrente, si renderebbe necessario un intervento della Corte di Giustizia al fine di armonizzare la normativa europea con quella interna, in particolare modo tra il dettato della legge speciale nazionale e quello del Regolamento oggetto di censura.

Segnatamente, secondo la ricorrente, il nesso eziologico fra il danno e l’esercizio ferroviario, richiesto dalla normativa interna ed escluso invece da ART nel suo ragionamento, sarebbe da considerarsi parte integrante della normativa europea e che sarebbe proprio il dettato dell’art. 26 dell’Allegato al Regolamento (ancorché applicabile ai soli trasporti internazionali) a fugare ogni dubbio interpretativo, in ordine alla responsabilità del vettore ferroviario per danni alle persone, laddove viene esplicitato proprio il nesso eziologico tra il danno e l’esercizio ferroviario, nonché lo stesso art. 13 che, al primo comma, prevede che solo il soggetto avente diritto al risarcimento possa beneficiare del pagamento anticipato, implicando, quindi, specularmente, la necessaria responsabilità del vettore.

2. – La ricorrente ha chiesto altresì la condanna dell’ART alla restituzione delle somme da essa versate a titolo di sanzione, con gli accessori di legge.

3. - Per resistere si è costituita in giudizio l’Autorità, depositando una articolata memoria difensiva nella quale prende posizione su tutte le censure appuntate dalla ricorrente.

4. - La causa è venuta in discussione all’udienza del 13 aprile 2022 ed è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il tema centrale per la risoluzione della controversia attiene alla corretta interpretazione dell’art. 13, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, rubricato “Pagamenti anticipati”, articolo inserito nel Capo III dedicato alla “Responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri ed ai loro bagagli”.

Il dato letterale pare decisivo a tal fine.

L’art. 13 del predetto Regolamento dispone che: “1. In caso di decesso o lesioni di un passeggero, l’impresa ferroviaria di cui all’articolo 26, paragrafo 5, dell’allegato I, effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall’identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito.

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