TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-06-06, n. 202200530

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-06-06, n. 202200530
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200530
Data del deposito : 6 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2022

N. 00530/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00779/2010 REG.RIC.

N. 00099/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 779 del 2010, proposto da M D M, rappresentato e difeso dagli avv. A S e L S, con domicilio eletto presso il loro studio in Formia (LT), via Marziale 3;

contro

Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dagli avv. D D R e S A dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Formia, piazza Municipio s.n.c.;



sul ricorso numero di registro generale 99 del 2011, proposto da M D M, rappresentato e difeso dagli avv. A S e L S, con domicilio eletto presso il loro studio in Formia (LT), via Marziale 3;

contro

Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. D D R e S A dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Formia, piazza Municipio s.n.c.;

per l’annullamento

- quanto al ricorso n.r.g. 779 del 2010:

1) dell’ordinanza urbanistica n. 155 del 12 maggio 2010, notificata il successivo giorno 17, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere abusivamente realizzate sul fondo identificato in catasto al foglio n. 2, mappale n. 145, subalterno n. 7 e consistenti in un manufatto in corso di completamento, realizzato su base di cemento ed esteso per circa mq 75,00, collocato in zona agricola E1 vincolata ex l. reg. 6 ottobre 1997 n. 29, r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 e d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. nella l. 8 agosto 1985 n. 431.

- quanto al ricorso n.r.g. 99 del 2011:

1) della nota prot. n. 170/10-rig. del 26 ottobre 2010, notificata il 2 novembre 2010, con la quale è stata respinta l’istanza di accertamento di conformità assunta dall’ente locale al prot. n. 31686 del 29 giugno 2010, presentata da parte ricorrente ex art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in relazione alle opere abusivamente realizzate sul fondo identificato in catasto al foglio n. 2, mappale n. 145, subalterno n. 7;

2) dell’ordinanza urbanistica n. 410 del 7 dicembre 2010, notificata il successivo giorno 14, con la quale, in relazione al rigetto dell’istanza di accertamento di conformità sopra citata, è stata nuovamente ingiunta la demolizione dei suddetti abusi.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Formia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 31 maggio 2022 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto preliminarmente di riunire i ricorsi iscritti al n.r.g. 779 del 2010 e 99 del 2011, stante la loro indissolubile connessione soggettiva ed oggettiva;

Considerato che con il ricorso n.r.g. 779 del 2010, notificato il 16 luglio 2010 e depositato l’8 settembre 2010, parte ricorrente è insorta avverso il provvedimento indicato in epigrafe;

Considerato che M.D.M., in riferimento alle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 155 del 12 maggio 2010, con nota allibrata dal Comune resistente al prot. n. 31686 del 29 giugno 2010 ha domandato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

Considerato che la proposizione di istanza di accertamento di conformità in relazione alle opere abusive oggetto dell’ordinanza di demolizione fa venire meno l’interesse alla decisione del ricorso, posto che essa produce l’effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell’ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2020 n. 1540;
Cons. Sic., sez. giur., 15 maggio 2018 n. 271;
Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2013 n. 5704;

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