TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-06-06, n. 202200530

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-06-06, n. 202200530
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200530
Data del deposito : 6 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2022

N. 00530/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00779/2010 REG.RIC.

N. 00099/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 779 del 2010, proposto da M D M, rappresentato e difeso dagli avv. A S e L S, con domicilio eletto presso il loro studio in Formia (LT), via Marziale 3;

contro

Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dagli avv. D D R e S A dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Formia, piazza Municipio s.n.c.;



sul ricorso numero di registro generale 99 del 2011, proposto da M D M, rappresentato e difeso dagli avv. A S e L S, con domicilio eletto presso il loro studio in Formia (LT), via Marziale 3;

contro

Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. D D R e S A dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Formia, piazza Municipio s.n.c.;

per l’annullamento

- quanto al ricorso n.r.g. 779 del 2010:

1) dell’ordinanza urbanistica n. 155 del 12 maggio 2010, notificata il successivo giorno 17, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere abusivamente realizzate sul fondo identificato in catasto al foglio n. 2, mappale n. 145, subalterno n. 7 e consistenti in un manufatto in corso di completamento, realizzato su base di cemento ed esteso per circa mq 75,00, collocato in zona agricola E1 vincolata ex l. reg. 6 ottobre 1997 n. 29, r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 e d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. nella l. 8 agosto 1985 n. 431.

- quanto al ricorso n.r.g. 99 del 2011:

1) della nota prot. n. 170/10-rig. del 26 ottobre 2010, notificata il 2 novembre 2010, con la quale è stata respinta l’istanza di accertamento di conformità assunta dall’ente locale al prot. n. 31686 del 29 giugno 2010, presentata da parte ricorrente ex art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in relazione alle opere abusivamente realizzate sul fondo identificato in catasto al foglio n. 2, mappale n. 145, subalterno n. 7;

2) dell’ordinanza urbanistica n. 410 del 7 dicembre 2010, notificata il successivo giorno 14, con la quale, in relazione al rigetto dell’istanza di accertamento di conformità sopra citata, è stata nuovamente ingiunta la demolizione dei suddetti abusi.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Formia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 31 maggio 2022 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto preliminarmente di riunire i ricorsi iscritti al n.r.g. 779 del 2010 e 99 del 2011, stante la loro indissolubile connessione soggettiva ed oggettiva;

Considerato che con il ricorso n.r.g. 779 del 2010, notificato il 16 luglio 2010 e depositato l’8 settembre 2010, parte ricorrente è insorta avverso il provvedimento indicato in epigrafe;

Considerato che M.D.M., in riferimento alle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 155 del 12 maggio 2010, con nota allibrata dal Comune resistente al prot. n. 31686 del 29 giugno 2010 ha domandato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

Considerato che la proposizione di istanza di accertamento di conformità in relazione alle opere abusive oggetto dell’ordinanza di demolizione fa venire meno l’interesse alla decisione del ricorso, posto che essa produce l’effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell’ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2020 n. 1540;
Cons. Sic., sez. giur., 15 maggio 2018 n. 271;
Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2013 n. 5704;
TAR Lombardia, Milano, sez. II, 15 settembre 2021 n. 1999;
sez. II, 13 dicembre 2019 n. 2670;
sez. II, 28 novembre 2019 n. 2544;
sez. II, 17 ottobre 2019 n. 2188;
TAR Veneto, sez. II, 30 luglio 2019 n. 901;
TAR Umbria, sez. I, 10 dicembre 2018 n. 672;
TAR Puglia, Lecce, sez. III, 18 maggio 2018 n. 827);

Considerato che l’avvenuta presentazione dell’istanza ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, risale a data anteriore alla notifica del presente gravame, che pertanto va dichiarato inammissibile;

Dato, altresì, atto che la prefata istanza di permesso di costruire in sanatoria è stata rigettata dal Comune di Formia con nota prot. n. 170 del 26 ottobre 2010, versata in atti dall’Amministrazione resistente ed oggetto di impugnazione con il ricorso iscritto al n.r.g. 99 del 2011;

Considerato che mediante il ricorso n.r.g. 99 del 2011, notificato il 3 gennaio 2011 e depositato il successivo giorno 27, parte ricorrente è insorta avverso i provvedimenti indicati in epigrafe;

Considerato che l’atto amministrativo plurimotivato, fondato cioè su una pluralità di ragioni indipendenti, ciascuna delle quali astrattamente idonea a sorreggerlo, è legittimo anche se solo una sola di esse risulti conforme alla legge ( ius receptum : Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019 n. 3890;
sez. V, 15 marzo 2019 n. 1705;
sez. V, 13 settembre 2018 n. 5362;
sez. V, 17 maggio 2018 n. 2960;
sez. III, 5 dicembre 2017 n. 5739;
TAR Lazio, Latina, sez. I, 27 dicembre 2021 n. 700;
sez. I, 18 novembre 2021 n. 628;
sez. I, 26 ottobre 2021 n. 573;
sez. I, 12 ottobre 2021 n. 560;
sez. I, 17 settembre 2021 n. 510;
sez. I, 27 luglio 2021 n. 486;
sez. I, 1° giugno 2021 n. 362;
sez. I, 8 maggio 2021 n. 313;
sez. I, 30 marzo 2021 n. 214;
sez. I, 12 marzo 2021 n. 151;
sez. I, 16 febbraio 2021 n. 63;
Roma, sez. II, 1° luglio 2020 n. 7456;
sez. II, 26 giugno 2020 n. 7228);

Considerato che il diniego di accertamento di conformità gravato, che costituisce l’atto presupposto della successiva doverosa ordinanza di demolizione, è un atto plurimotivato, dal momento che si fonda, da un lato, sull’omesso riscontro da parte del ricorrente alla richiesta di integrazione istruttoria rivoltagli con nota prot. n. 33551 del 9 luglio 2010, al fine di integrare il fascicolo del procedimento di sanatoria, carente della documentazione minima necessaria per l’avvio dell’istruttoria, ciò “ comportando l’improcedibilità dell’istanza ” e, dall’altro, sulla contrarietà dell’intervento agli artt. 33 e 34 delle n.t.a. del PRG, ai vincoli idrogeologici, ambientali e paesaggistici esistenti ed ivi descritti, oltre che alle disposizioni della l. reg. 22 dicembre 1999 n. 38, che disciplina l’edificazione in zona agricola;

Ritenuto che, pertanto, il ricorso n.r.g. 99 del 2011 sia inammissibile per carenza di interesse, perché, pur essendo diretto nei confronti di provvedimenti amministrativi plurimotivati, non contesta tutte le ragioni autonome poste a loro fondamento, non avendo M.D.M. dedotto alcunché per contestare l’omesso riscontro alla richiesta di integrazione documentale rivoltagli dall’Amministrazione al fine di avviare l’istruttoria procedimentale sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria, il che implica “ l’improcedibilità dell’istanza ”, circostanza questa che, per la sua natura radicale, è di per sé sufficiente a rendere l’azione amministrativa gravata immune dai vizi ipotizzati;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, stante anche la costituzione solo formale del Comune di Formia;

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