TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-06-06, n. 202200530
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Testo completo
Pubblicato il 06/06/2022
N. 00530/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00779/2010 REG.RIC.
N. 00099/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2010, proposto da M D M, rappresentato e difeso dagli avv. A S e L S, con domicilio eletto presso il loro studio in Formia (LT), via Marziale 3;
contro
Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dagli avv. D D R e S A dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Formia, piazza Municipio s.n.c.;
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2011, proposto da M D M, rappresentato e difeso dagli avv. A S e L S, con domicilio eletto presso il loro studio in Formia (LT), via Marziale 3;
contro
Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. D D R e S A dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Formia, piazza Municipio s.n.c.;
per l’annullamento
- quanto al ricorso n.r.g. 779 del 2010:
1) dell’ordinanza urbanistica n. 155 del 12 maggio 2010, notificata il successivo giorno 17, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere abusivamente realizzate sul fondo identificato in catasto al foglio n. 2, mappale n. 145, subalterno n. 7 e consistenti in un manufatto in corso di completamento, realizzato su base di cemento ed esteso per circa mq 75,00, collocato in zona agricola E1 vincolata ex l. reg. 6 ottobre 1997 n. 29, r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 e d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. nella l. 8 agosto 1985 n. 431.
- quanto al ricorso n.r.g. 99 del 2011:
1) della nota prot. n. 170/10-rig. del 26 ottobre 2010, notificata il 2 novembre 2010, con la quale è stata respinta l’istanza di accertamento di conformità assunta dall’ente locale al prot. n. 31686 del 29 giugno 2010, presentata da parte ricorrente ex art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in relazione alle opere abusivamente realizzate sul fondo identificato in catasto al foglio n. 2, mappale n. 145, subalterno n. 7;
2) dell’ordinanza urbanistica n. 410 del 7 dicembre 2010, notificata il successivo giorno 14, con la quale, in relazione al rigetto dell’istanza di accertamento di conformità sopra citata, è stata nuovamente ingiunta la demolizione dei suddetti abusi.