TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-09-13, n. 201100700
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N. 00700/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2009, proposto da:
Banca delle Marche S.p.A., rappresenta e difesa dall'avv. A G, con domicilio eletto presso Avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156;
contro
Comune di Ancona, rappresentata e difesa dall'avv. V M, con domicilio eletto presso Avv. V M in Ancona, piazza Cavour, 2;
Dirigente del Servizio Finanze del Comune di Ancona, Presidente del Seggio di Gara Appalto Per Servizio di Tesoreria, Presidente della Commissione di Gara, Responsabile del Procedimento di Gara, n.c.
nei confronti di
Banca C S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia-, rappresentata e difesa dagli avv. A L, A M, con domicilio eletto presso Avv. A L in Ancona, corso Mazzini, 156;
per l'annullamento
della determinazione della dirigenziale n.3316 del 22/12/2008 del Dirigente Servizio Finanze del Comune di Ancona con la quale è stato definitivamente aggiudicato il servizio di tesoreria del Comune di Ancona per il periodo 01/01/2009-31/12/2013.
E PER
Il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ancona e di Banca C S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.2.2008, la Banca delle Marche Spa impugnava gli atti relativi alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Ancona e, in particolare, la determinazione dirigenziale n.3316 del 22.12.2008 del Dirigente Servizio Finanze del Comune di Ancona con la quale era stato definitivamente aggiudicato il servizio di tesoreria del Comune di Ancona per il periodo 1.1.2009-31.12.2013 alla controinteressata Banca C SpA-Cassa di Risparmo di Genova e Imperia (di seguito, per brevità C).
Contro il provvedimento di aggiudicazione deduceva le seguenti censure.
a)Violazione di legge, eccesso di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 86 e 87 del d.lgs 163/2006, della L. 241/1990 S.m.i, del d.lgs 267/2000, delle deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici , Lavori, Servizi e Forniture del 21.6.2006 e del 24.1.2008, del bando e del disciplinare di gara, incompetenza, eccesso di potere sotto vari profili, violazione dei principi di buon andamento, par condicio e art. 97 della Costituzione, illegittimità derivata. In sintesi, la ricorrente fa valere le seguenti argomentazioni:
La controinteressata doveva essere esclusa dalla gara, in quanto
- la stessa avrebbe presentato un’offerta che prevedeva un tasso per le anticipazioni di cassa pari allo 0% rispetto al riferimento (4,08%), mentre il bando prevedeva la necessità della presentazione di un’offerta, in aumento o in diminuzione.
-con riguardo al tasso passivo sulle anticipazioni di cassa, la controinteressata avrebbe offerto un tasso inferiore al riferimento. In questo modo il tasso attivo offerto sulle giacenze è superiore a quello passivo delle anticipazioni. Tale configurazione dell’offerta sarebbe contraria all’interesse pubblico, portando tra l’altro gli enti ad effettuare operazioni speculative.
- sarebbero illegittime e insostenibili le condizioni di Banca C relativamente alla disponibilità degli assegni di conto corrente delle Commissioni sui bonifici bancari.
-mancherebbe e non sarebbe documentato il prescritto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture.
In subordine, afferma la ricorrente
-che l’offerta relativa al tasso di interesse attivo doveva essere valutata pari a zero, applicando correttamente la formula prevista e che, comunque, per le ragioni sopra elencate, la controinteressata doveva essere esclusa a seguito di procedimento di verifica dell’anomalia, anomalia confermata dalla rilevanza delle somme a titolo di sponsorizzazione offerte da banca C.
-che decisione del Presidente del Seggio di Gara del 23.12.2008 con la quale si è ritenuto di non sottoporre a verifica di anomalia l’offerta di banca C è viziata per incompetenza e difetto di istruttoria e motivazione.
-l’offerta non sarebbe economicamente sostenibile, e non rileverebbero i vantaggi indiretti ottenibili da C.
b) Violazione del d.lgs 163/2006, 267/2000, Eccesso di potere sotto vari profili, violazione art. 97 cost. Illegittimità Derivata.
In via di ulteriore subordine, la ricorrente impugna il bando e il disciplinare di gara, deducendo i seguenti vizi.
-il peso attribuito ai contributi e sponsorizzazioni (15 punti su un massimo) di 100 sarebbe eccessivo e sarebbe eccessivo.
-sarebbe troppo basso il valore dato dal disciplinare agli sportelli sul territorio.
Si sono costituiti il Comune di Ancona e la controinteressata, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è infondato.
1.1 La ricorrente si è qualificata al secondo posto nella gara ottenendo un punteggio di 79,90 contro gli 85,09 ottenuta dall’aggiudicataria CARIGE.