TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-11-02, n. 201512341
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Testo completo
N. 12341/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04046/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4046 del 2015, proposto da:
AU HI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Lucchetti, Luigi Manzi, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Studio Legale Manzi e Associati in Roma, Via Federico Confalonieri, 5;
contro
Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente della Corte dei Conti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
PA ST, TE ET;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Nazionale Magistrati della Corte dei Conti, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Zuccheretti, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Maurizio Zuccheretti in Roma, Via Gregorio VII, 382;
per l'annullamento
- della nota del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti - ufficio di segreteria – prot. 0000788-30.01.2015- CONPRE-A24-P pervenuta via mail in data 30 gennaio 2015, avente ad oggetto "Art. 2, co. 2. deliberazione n. 83/CP/2012, in data 3 luglio 2012", a firma del Consigliere Giovanni Zotta, con la quale il C.P.C.C. comunica al ricorrente che "In riferimento alle disposizioni efficaci a decorrere dal 1 gennaio 2011, di cui all'art. 2, della deliberazione n. 83/CP/2012, in data 3 luglio 2012, le quali prevedono che: ".. l'assegnazione ha la durata massima di quattro anni rinnovabili una sola volta per ulteriori quattro anni, previa valutazione dell'attività svolta", si comunica che il Consiglio di presidenza, nell'adunanza del 27-28 gennaio 2015, ha deliberato il momento della durata massima dell'assegnazione in cinque anni non rinnovabili. Pertanto la S.V. rimane nel posto di funzione attualmente ricoperto sino al 31 dicembre 2015";- della delibera del Consiglio di presidenza del 30 gennaio 2015 n. 20 approvata nell'adunanza 27-28 gennaio 2015 ed i verbali del Consiglio di Presidenza del 16-17 dicembre 2014 e del 13-14 gennaio 2015; ciò nella misura in cui finiscano per limitare o impedire al ricorrente la permanenza nella funzione attualmente svolta ai sensi dell'art. 1, co. 9 e dell'art. 2, commi 2 e 3 del D.L. 453/93;- della medesima deliberazione 30 gennaio 2015 n. 20 ove vengono approvate definitivamente le modifiche introdotte agli artt. 2 e 38 della deliberazione 3 luglio 2012;- della disciplina recata dall'art. 2 della delibera del Consiglio di presidenza 3 luglio 2012 n. 83, ove prevede che "L’assegnazione ha la durata massima di 5 anni" e che l'effetto giuridico della scadenza del termine è che "Il predente posto che non abbia ottenuto altra assegnazione a seguito di procedura concorsuale è assegnato d'ufficio in una sede con carenza di organico".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Associazione Nazionale Magistrati della Corte dei Conti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La controversia trae origine dalla richiesta del ricorrente, in servizio quale Procuratore regionale per la Valle d'Aosta, di rinnovo per altri 4 anni dell'incarico direttivo allora ricoperto, in applicazione dell'art.2, comma 2, della delibera del Consiglio di Presidenza n.83 del 2012, laddove si prevedeva che l'assegnazione dei Procuratori regionali avesse durata di quattro anni rinnovabili una sola volta per ulteriori quattro, previa valutazione dell'attività svolta.
Tale istanza, trasmessa a mezzo posta elettronica il 5.5.2014 unitamente alle analoghe istanze di numerosi altri magistrati contabili, è stata ricevuta e presa in carico dal Consiglio di Presidenza, che peraltro ha invece prorogato, per un primo biennio (1/1/2015 – 31/12/2016), le assegnazioni di tutti i Procuratori regionali in scadenza al 31/12/2014, fra i quali il ricorrente. A seguito di ulteriori accertamenti istruttori, all'adunanza dei 16-17/12/2014 la questione è stata ulteriormente trattata, e nell'adunanza del 13-14/1/2015 il plenum ha approvato la modifica, tra le altre, della norma regolamentare relativa alla durata dell'incarico di Procuratore regionale, portando il periodo massimo di permanenza nella specifica funzione da quattro anni rinnovabili a cinque anni non rinnovabili.
Con delibera del Consiglio di Presidenza 30 gennaio 2015, n. 20, approvata nell'adunanza 27-28 Gennaio 2015, è stata formalmente emanata la nuova disciplina regolamentare, che ha spostato la scadenza dell'incarico al 31.12.2015.
2 – Con il gravame in epigrafe il dott. AU HI ricorre dunque contro il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- della nota del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti - Ufficio di Segreteria, prot. n.788-3/0.01.2015-CONPRE A24-P, pervenuta via mail in data 30 Gennaio 2015, che ha comunicato al ricorrente la delibera del Consiglio di presidenza dell’adunanza del 27-28 Gennaio 2015, che ha deliberato il mutamento della durata massima dell'assegnazione in cinque anni, non rinnovabili, e pertanto ha altresì comunicato la permanenza del medesimo ricorrente nel posto di funzione all’epoca ricoperto sino al 31 dicembre 2015;
- della delibera del Consiglio di Presidenza 30 gennaio 2015, n. 20, approvata nell'adunanza 27-28 Gennaio 2015 e dei verbali del Consiglio di presidenza (ove lesivi, tra cui quelli del 18-19 novembre 2014, del 16-17 dicembre 2014 e del 13-14 gennaio 2015 ) "nella misura in cui finiscano per limitare o impedire la permanenza al ricorrente nella funzione fino a quel momento svolta ai sensi dell'art. 1, comma 9, e dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella L. 14 gennaio 1994, n. 19, ed a seguito della specifica procedura prevista ai sensi dell'art. 2 della deliberazione del Consiglio di presidenza del 25-26 febbraio 2009, n. 121/CP/2009, indetta con bando in data 30 settembre 2009, prot. n. 6273;
- della medesima deliberazione 30 gennaio 2015, n. 20 - CP-DEL-A24-P ove
vengono approvate definitivamente le modifiche introdotte agli artt. 2 e 38 della deliberazione 3 Luglio 2012 n. 83/CP;
- della disciplina recata dall'art. 2 della Delibera del Consiglio di Presidenza 3 luglio 2012, n. 83, ove prevede, al comma 2, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 della Del. 30 gennaio 2015, n. 20, che "L'assegnazione ha la durata massima di 5 anni" e che l'effetto giuridico della scadenza del termine è che "il perdente posto che non abbia ottenuto altra assegnazione a seguito di procedura concorsuale è assegnato d'ufficio in una sede con carenza di organico" (comma 6);
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
- nonché per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza presentata dal ricorrente con nota del 30 aprile 2014, trasmessa con mail del 5 maggio 2014, tesa a sollecitare l’avvio della procedura di cui all'art. 2 della deliberazione del Consiglio di presidenza in data 25-26 febbraio 2009, n. 121, come modificato, da ultimo, dalla deliberazione in data 3 luglio 2012, n. 83, e per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
- ed infine per il risarcimento del danno patito e patendo dal ricorrente, in relazione alla lesione dei diritti costituzionalmente protetti concernenti, sia l'integrità della funzione magistratuale allo stesso intestata, sia le peculiari modalità di gestione della vicenda, particolarmente lesive della dignità personale del ricorrente, nella misura che risulterà in corso di causa e che questo Tribunale riterrà di giustizia.
3 – Il ricorrente deduce, in particolare, i seguenti motivi di impugnazione:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 2 e 4, della deliberazione in data 25-26 febbraio 2009 n. 121; (art. 2 della deliberazione 3 luglio 2012 n. 831CP ante modifica introdotta con delibera del Consiglio di Presidenza 30 gennaio 2015, n. 20ICP.); eccesso dl potere per sviamento e violazione del principio dl irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi; eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del procedimento e violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere, difetto di motivazione,
contraddittorietà, illogicità manifesta e violazione del principio dl legalità;
2) carenza assoluta ed eccesso dl potere, sviamento, incompetenza all'emanazione di provvedimenti aventi forza di legge, violazione e falsa applicazione del principio costituzionale della imparzialità ed indipendenza dei giudici di cui all’art 104 Cost.; violazione e falsa applicazione del principio costituzionale della inamovibilità dei giudici di cui all’art. 107 Cost., violazione e falsa applicazione del principio della riserva di legge di cui all’art. 108 Cost.;
4 - L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, argomentando la piena legittimità degli atti impugnati e l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso in epigrafe. E’ viceversa intervenuta ad adiuvandum l’Associazione Nazionale Magistrati della Corte dei Conti, che –anticipa fin d’ora il Collegio a fronte dell’eccezione mossa dall’Amministrazione-