TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-12-07, n. 202201085

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-12-07, n. 202201085
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202201085
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2022

N. 01085/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00924/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 924 del 2018, proposto da
Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta - Ativa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e P M C A D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato P M C A D G in Torino, corso Re Umberto, n. 23;



contro

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Torino, via Arsenale, n. 21;



nei confronti

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (non costituito in giudizio);



per l'annullamento

del provvedimento M_INF-SVCA-14937 del 9.7.2018 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha restituito il progetto esecutivo relativo agli “ Interventi di risanamento acustico della macroarea di Rivoli c.so Francia – aree critiche 1, 8 e 9”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. L E R all'udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato svoltasi da remoto del giorno 14 novembre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ATIVA s.p.a. gestisce in concessione la rete autostradale costituita dal tratto Torino - Ivrea - Quincinetto dell'autostrada A5 Torino - Aosta, dalla bretella A4/5 Ivrea - Santhià e dal Sistema Autostradale Tangenziale di Torino (SATT), inclusivo della diramazione per Pinerolo. Il rapporto di concessione è regolato da una Convenzione sottoscritta da ATIVA con ANAS in data 07.11.2007 e scaduta il 31.08.2016. A partire da quella data il gestore opera in regime di prorogatio .

1.1. Con provvedimento pro. 14937 del 09.07.2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha restituito alla concessionaria il progetto esecutivo relativo agli “ Interventi di risanamento acustico della macroarea di Rivoli c.so Francia – aree critiche 1, 8 e 9”, rilevando una serie di criticità ostative all’approvazione delle opere.

2. La concessionaria impugna tale determinazione per “violazione e/o falsa applicazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) violazione di legge, con riferimento agli artt. 3 e 143 d.lgs. 163/2006 (oggi confluiti negli artt. 165 e 177 d.lgs. 50/2016) violazione e/o falsa applicazione della delibera CIPE n. 39/2007. eccesso di potere per errore sui presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti gravati, carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, carenza di motivazione, contrasto con precedenti determinazioni” .

3. Con memoria del 13.10.2022, il Ministero intimato ha argomentato per il rigetto del ricorso.

4. In vista della discussione del giudizio, la ricorrente ha dato atto di aver presentato ricorso in Cassazione per regolamento di giurisdizione, chiedendo la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 367 c.p.c.

5. All’udienza straordinaria del 14.11.2022, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis del c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Preliminarmente, deve essere respinta l'istanza di sospensione del processo, per essere manifestamente infondata la contestazione della giurisdizione amministrativa (art. 367 cod. proc. civ.).

6.1. La presente controversia ha riguardo all’approvazione di un progetto di opere da realizzarsi sulla rete autostradale, necessaria per la remunerazione dei relativi investimenti. La controversia, inerendo alla

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