TAR Catania, sez. II, ordinanza cautelare 2020-06-24, n. 202000489
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Pubblicato il 24/06/2020
N. 00489/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00588/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2020, proposto da C F, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato N G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
dell’ordinanza dirigenziale n. 1 del 14.1.2020 del Responsabile del IV Settore UTC – Gestione del Territorio del Comune di Giardini Naxos - con la quale si ingiunge alla ditta Franco Carmelo la demolizione di un fabbricato “ad una elevazione fuori terra, adibito a civile abitazione (…)” e di una “tettoia a forma di U irregolare, adibita a parcheggio e a deposito (…)”, contraddistinte in catasto “al foglio di mappa n. 4 particella 2243 ex 1809 sub 1 cat. A/4 cl 4 consistenza 3 vani –sub 2 cat. C/2 cl 4 mq 100,00- sub 3 cat. C/6 cl 5 mq 240(…)” nonché la messa in pristino dello stato originario dei luoghi entro il termine di 90 giorni, e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compreso, ove occorra, la presupposta “relazione di sopralluogo” prot. n. 26944 del 16.12.2019 nonché la nota prot. n. 822 del 14.01.2020 di trasmissione della suddetta Ordinanza di demolizione e messa in pristino n. 1/UTC del 14.1.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giardini Naxos, con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 84, c. 5-6, d.l. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. S A;
Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che difetti alla domanda il requisito del fumus boni iuris , attesa, da un lato, la mancata allegazione al ricorso dei titoli autorizzativi in sanatoria invocati (allo stato non rivenuti neanche dal Comune) e dall’altro, invece, il deposito, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento (del 26/5/1997) di rigetto di un’istanza di accertamento di conformità presentata dallo stesso ricorrente, da ritenersi al momento preclusivo della regolarizzazione dell’intero manufatto;
Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Ritenuto che le spese della fase cautelare possano eccezionalmente essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e delle lacune documentali degli atti di entrambe le parti;