TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-07-17, n. 202404283

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-07-17, n. 202404283
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404283
Data del deposito : 17 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2024

N. 04283/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01000/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL P I

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2020, proposto da
Avvocato A F, il quale si difende in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, B R, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 9964/2017 del 28.11.2017 emesso dal Tribunale di Napoli;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame il ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe indicato con il quale il Tribunale di Napoli ha condannato il Comune di Napoli al pagamento in suo favore delle spese di lite in qualità di difensore dichiaratosi antistatario in quel giudizio.

Si è costituito per resistere il Comune di Napoli eccependo in rito l’inammissibilità del gravame:

- per non essere stato il decreto notificato all’amministrazione in forma esecutiva (ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 6691996, convertito dalla legge n. 30/1997);

- per la situazione finanziaria dell’ente in stato di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis del TUEL.

Con l’ordinanza n. 7907 del 9 dicembre 2021 la Sezione ha disposto la sospensione del giudizio in attesa delle determinazioni della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio.

A seguito della presentazione di istanza di prelievo da parte del ricorrente il ricorso è stato fissato, dopo vari rinvii, all’odierna camera di consiglio.

La difesa comunale, ribadite le eccezioni di inammissibilità sollevate, ha rappresentato di aver pagato quanto dovuto depositando al riguardo della documentazione.

Alla camera di consiglio dell’11 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente in rito devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla difesa comunale.

Quanto alla situazione finanziaria dell’ente locale la Sezione ha preso posizione con l’ordinanza di sospensione del giudizio evidenziando quanto segue: << Rilevato che ai sensi [dell’art. 1,].. comma 889 della legge n. 205/2017 “Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis …del Decreto legislativo del 18/08/2000 - n. 267”;
Considerato che la norma da ultimo richiamata dispone al comma 4 la sospensione delle procedure esecutive sino all'approvazione (o al diniego) del piano da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti (“Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3”);
Vista la concorde giurisprudenza amministrativa che equipara giudizio di ottemperanza e procedure esecutive ai fini dell’applicabilità dell’art. 243 bis, comma 4, TUEL, in ragione della necessaria tutela della “par condicio creditorum”, e ricorda il nesso tra debiti fuori bilancio e piani di riequilibrio;
Ritenuto pertanto di dover disporre la sospensione del presente giudizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1 c.p.a. e dell'art. 243-bis co. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000, sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio proposto dall’Amministrazione, alla luce del chiaro tenore letterale della suddetta disposizione normativa che fa discendere gli effetti sospensivi delle procedure esecutive dalla mera adozione della delibera consiliare”
>>.

In altri termini, a mente delle richiamate disposizioni le azioni esecutive intraprese non sono inammissibili ma i relativi giudizi devono essere sospesi fino a quando la Sezione competente della Corte dei Conti non abbia approvato (o negato) il piano di riequilibrio.

Nella fattispecie, il giudizio è stato proseguito in quanto come sopra evidenziato il Comune di Napoli ha provveduto al pagamento del dovuto;
ciò, nondimeno, il ricorrente lamenta la mancata corresponsione degli interessi sulle somme in questione.

La domanda è fondata.

Va innanzitutto disattesa la seconda eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale per non essere stato notificato il decreto ingiuntivo in forma esecutiva ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni previsto dal citato art. 14.

La giurisprudenza cui la Sezione aderisce ha evidenziato che << l'obbligo, imposto alle PP.AA. dall'art. 14, d.l. n. 669/1996 di completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva, e comportanti il pagamento di somme di denaro, entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, è riferibile anche al giudizio di ottemperanza. L'evidente identità di ratio tra il giudizio di ottemperanza e quello di esecuzione giustifica tale conclusione. Tale norma va letta in combinato con l'art. 115 comma 3, c.p.a., che espressamente prevede che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva. Pertanto, dal combinato disposto di queste norme (art. 14, d.l. n. 669/1996 e art. 115, c.p.a.) si ricava che condizione del ricorso in ottemperanza sia la notifica del titolo esecutivo, anche non munito di formula esecutiva >>
(cfr. questo T.A.R., Sezione I, n. 2992/2022).

Ciò premesso, il Comune di Napoli con la nota del 7 febbraio 2024 ha ritenuto che gli interessi legali non siano dovuti in quanto <<non previsti dal giudice nella parte dispositiva del D.I. 9964/17>>.

Di contro deve osservarsi come la giurisprudenza amministrativa abbia da tempo affermato che " La somma, dovuta a titolo di spese giudiziali deve essere maggiorata dagli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa e fino al soddisfo " (T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I, 5/09/2023, n. 288).

Da tutto quanto precede il ricorso va in parte accolto per quanto riguarda la debenza degli interessi legali mentre per il resto va dichiarata cessata la materia del contendere.

Il Comune di Napoli dovrà, pertanto, provvedere al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di interessi legali (decorrenti dalla data del passaggio in giudicato del titolo azionato e fino al soddisfo), entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia.

L’esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

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