TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-02-08, n. 201000252
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Testo completo
N. 00252/2010 REG.SEN.
N. 00160/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2009, proposto da:
Condominio Vinsalva, rappresentato e difeso dall’avv. L P, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 120;
contro
il Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. A V, con domicilio eletto presso l’ufficio Avvocatura comunale in Bari, via Principe Amedeo 26;
nei confronti di
Condominio Consedil Nova, rappresentato e difeso dall'avv. F E L, con domicilio eletto in Bari, via Amendola 166/5;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 2008/00105 del 22 ottobre 2008;
di ogni atto presupposto o connesso in quanto lesivo e, in particolare:
a) della nota del 31 ottobre 2006 della ripartizione Territorio e Qualità Edilizia;
b) del parere di regolarità tecnica reso dal Direttore della competente ripartizione;
c) della scheda di consulenza a firma del Segretario Generale;
d) del parere reso dalla Commissione Consiliare Permanente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e del Condominio Consedil Nova;
Visto il ricorso incidentale proposto dal Condominio Consedil Nova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Doris Durante;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 per le parti, gli avvocati L P, A V e Giovanni Minelli su delega dell’avv. F E L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Bari, con deliberazione consiliare n. 2008/00105 del 22 ottobre 2008, pronunciandosi in ordine alla disponibilità di concedere a titolo oneroso in favore del condominio Vinsalva il suolo di mq. 478, limitrofo al fabbricato Vinsalva, interessato dalla recinzione realizzata dal medesimo condominio, deliberava “di non concedere a privati quella porzione di suolo restando la destinazione urbanistica quale “verde pubblico” non recintabile per uso privato, essendo l’area destinata a verde condominiale comprendente gli accessi pedonali”.
Il condominio Vinsalva che aveva già recintato quella porzione di suolo inglobandola nell’area di sua pertinenza e rivendicava il suo buon diritto all’assegnazione in uso esclusivo, gravava la suddetta deliberazione con il ricorso in esame affidato ai seguenti motivi:
violazione delle norme tecniche di attuazione allegate al p.r.g. della città di Bari; violazione degli elaborati grafici allegati alla deliberazione di consiglio comunale n. 520 del 1989 ed eccesso di potere sotto diversi profili;
eccesso di potere per contraddittorietà per disparità di trattamento.
Concludeva per l’annullamento della deliberazione di consiglio comunale n. 105 del 22 ottobre 2008.
Si costituivano in giudizio il Comune di Bari e il Condominio Consedil Nova che contestavano in fatto e diritto le censure, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Condominio Consedil Nova proponeva ricorso incidentale con cui impugnava la deliberazione di consiglio comunale n. 105 del 22 ottobre 2008 nella parte in cui non disponeva in favore di esso condominio l’assegnazione in diritto di superficie della porzione di suolo di cui è causa.
Le parti depositavano memorie difensive e, precisate le conclusioni nei termini di cui agli atti difensivi, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2009, il ricorso veniva