TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-05-22, n. 202303111

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-05-22, n. 202303111
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303111
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2023

N. 03111/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01491/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2019, proposto da
G D S, C D S, rappresentate e difese dall'avvocato E I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento:

dell’ordinanza ingiunzione dell’8 gennaio 2019 di irrogazione sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 31, co.4, dpr 380/2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame, le ricorrenti, proprietarie di un immobile sito nel Comune di Pozzuoli alla Via vecchie delle Vigne, 72, impugnano l’ordinanza ingiunzione dell’8 gennaio 2019, emessa dal Responsabile del V Servizio - "Servizi Tecnici" del Comune di Pozzuoli - avente ad oggetto l'ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa di € 20.000,00 ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. 380/2001.

La sanzione è stata irrogata a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione delle opere di cui all’ordinanza comunale n. 35779 del 16 maggio 2017, con la quale il Comune ordinava il ripristino dello stato dei luoghi in conseguenza alla realizzazione di lavori edili abusivi alla via Vecchia delle Vigne n. 72, consistenti in: “all'interno di un terreno agricolo di circa mq. 100 pulizia da sterpaglie e opere di sbancamento al fine di allargare e sistemare la stradina di campagna preesistente. Lo sbancamento riguarda una parte di costone per una lunghezza di mt. 15,00 circa per una larghezza da zero fino a mt. 2,50 circa nella parte finale per altezza media di mt. 1,50 circa, ed il terreno rimosso è stato sparso sull'area rendendola pianeggiante. Lo sbancamento in questione è stato realizzato sul lato sinistro della stradina preesistente” .

1.1 Asserendo in fatto che in realtà trattavasi solo di lavoro di sistemazione delle aree al fine di rendere più agevole la percorribilità delle stesse, in vista del loro miglior sfruttamento agricolo e che, in ogni caso, è stato ripristinato lo stato dei luoghi, le ricorrenti denunciano che il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria è illegittimo per irragionevolezza dell’azione amministrativa, difetto di proporzionalità, carenza nell'istruttoria, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, del D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 3 L. 241/1990; illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per violazione degli articoli 3, 24, della Costituzione.

2. L’amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso instando per la sua reiezione, rimarcando la natura vincolata del provvedimento gravato.

3. All’udienza straordinaria del 2 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Con il primo motivo lamentano l’erroneità del presupposto su cui è stata fondata l’ordinanza-ingiunzione oggi impugnata poiché successivamente alla notifica dell’ordinanza di demolizione prot. n.35779 del 16 maggio 2017 (non impugnata) le ricorrenti hanno proceduto a ripristinare l’area interessata.

Il motivo è infondato.

L'art. 31 co.4-bis del dpr n.380/2001 stabilisce, per quanto ne importa, che: “L'autorità

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