TAR Catania, sez. I, sentenza 2012-10-17, n. 201202435
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Testo completo
N. 02435/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02692/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2692 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sicula Trasporti Srl, rappresentata e difesa dall'avv. F R, con domicilio eletto presso avv. F M R, in Catania, via Orto Limoni, 7/H;
contro
Comune di Catania, Giunta Municipale del Comune di Catania, Direzione Ecologia, Ambiente e Nettezza Urbana del Comune di Catania, rappresentati e difesi dall'avv. F G, con domicilio eletto presso avv. F G, in Catania, via G. Oberdan, 141;
per l'annullamento
Ricorso introduttivo
Della nota 157893 del 17.06.2010 adottata dal Dirigente della Direzione Ecologia, Ambiente e N.U. del Comune di Catania;
della deliberazione della G.M. n. 868 del 30.06.2010;
e per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Catania di provvedere alla chiusura, messa in sicurezza, bonifica e gestione post operativa dei bacini di discarica esauriti in C.da Grotte San Giorgio;
e del correlativo diritto della Sicula Trasporti s.r.l. a rilasciare le suddette aree senza alcun ulteriore onere o responsabilità in ordine alla gestione delle stesse;
I^ motivi aggiunti
Della nota n. 274943 del 28.10.2010 adottata dal Dirigente della Direzione Ecologia, Ambiente e N.U. del Comune di Catania;
II^ Motivi aggiunti
Della nota n. 295175 del 17.11.2010 adottata dal Dirigente della Direzione Ecologia, Ambiente e N.U. del Comune di Catania;
Della nota n. 18105 del 21.01.2011 adottata dal Dirigente della Direzione Ecologia, Ambiente e N.U. del Comune di Catania;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Catania e di Giunta Municipale del Comune di Catania e di Direzione Ecologia, Ambiente e Nettezza Urbana del Comune di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2012 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Sicula Trasporti srl svolge - sulla scorta di diverse ordinanze contingibili ed urgenti emesse ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 915/92 e dell’art. 13 del D. Lgs. 22/1997 da diverse autorità (Sindaco, Regione, Prefettura, Provincia), ed in base a periodici atti negoziali sottoscritti col Comune di Catania - l’attività di gestione della discarica di rifiuti solidi urbani sita in C.da Grotte San Giorgio.
Intervenuto l’esaurimento di alcuni bacini di detta discarica, con istanze precedenti e con diffida del Settembre 2009, la società ha invitato il Comune di Catania a provvedere alla chiusura, messa in sicurezza e gestione post operativa del sito, ed a provvedere al rimborso delle spese sostenute. Nelle more dell’intervento comunale - per evitare di esporsi a responsabilità penali, e per scongiurare un grave danno ambientale – la società istante ha continuato a gestire la discarica, pur ritenendosi a ciò non vincolata sul piano contrattuale, provvedendo a mezzo di imprese terze allo smaltimento del “percolato” via via prodottosi.
In mancanza di un formale riscontro alle diverse istanze e diffide, la Sicula Trasporti s.r.l. ha proposto ricorso a questo Tar, ai sensi dell’art. 21 bis L. 1034/1971, contro il silenzio/inadempimento serbato dall’amministrazione comunale. Il relativo contenzioso è stato definito con sentenza n. 1393/2010, con la quale è stato ordinato al Comune di Catania di pronunciarsi formalmente con provvedimento motivato finalizzato a definire il rapporto fra le due parti in causa in ordine alla gestione della discarica.
Sulla vicenda sono, quindi, intervenute la nota 157893 del 17.06.2010 adottata dal Dirigente della Direzione Ecologia, Ambiente e N.U. del Comune di Catania e la deliberazione della G.M. n. 868 del 30.06.2010 con le quali l’amministrazione comunale ha affermato che – sulla scorta di un accordo già precedentemente sottoscritto tra le parti in Prefettura il 23.12.2004 - gli interventi di chiusura, messa in sicurezza, bonifica e gestione operativa restano in capo alla società che attualmente gestisce il sito (ossia, la Sicula Trasporti s.r.l.), che si è impegnata a predisporre un progetto per la gestione post operativa dei bacini esauriti, mentre il Comune si è impegnato a reperire i fondi necessari per finanziare le operazioni di chiusura dei bacini esauriti (cd. capping ) ammontanti a circa 25 milioni di Euro.
Avverso tali provvedimenti comunali, la Sicula Trasporti srl ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio, col quale deduce:
1.- che sarebbe stato violato il giudicato formatosi sulla precedente sentenza di questa sezione, n. 1393/10, laddove è stato stabilito che il Comune avrebbe dovuto provvedere a definire in ogni modo il rapporto fra le parti, mentre i provvedimenti impugnati si limitano a prolungare sine die in capo alla ricorrente l’obbligo di gestione del sito, dietro la promessa di un futuro pagamento finora non corrisposto.
2.- in via subordinata, che l’accordo sottoscritto tra le parti interessate durante l’incontro avvenuto in Prefettura in data 23.12.2004 è una mera dichiarazione di intenti non vincolante e propedeutico ad una successiva attività negoziale; che comunque, anche se obbligatorio, quell’accordo non è stato preceduto dalla necessaria delibera della Giunta municipale né dalle necessarie forme di pubblicizzazione; che, in ogni caso, l’accordo è da ritenere soggetto alla condizione sospensiva dell’avvenuto pagamento da parte degli enti pubblici coinvolti; che, infine, l’accordo è da considerare risolto per inadempimento da parte del Comune ai sensi dell’art. 1453 c.c.. Aggiunge poi la ricorrente che non potrebbe essere individuata nemmeno una fonte di rango normativo idonea a fondare gli obblighi di gestione della discarica che il Comune vorrebbe addossare alla società, dal momento che: a) il D. Lgs. 36/2003, disciplinante la materia, assegna al gestore della discarica anche la cura della fase post operativa solo se ed in quanto tale attività sia stata espressamente prevista nell’atto autorizzatorio, b) l’intero complesso della legislazione – nazionale e comunitaria - vigente in materia di raccolta dei rifiuti individua il Comune quale attore principale;
3.- in ogni caso, la somma prevista dal Comune quale corrispettivo per l’ulteriore attività di gestione post mortem della discarica da parte della società ricorrente non è sufficientemente remunerativa rispetto ai costi sostenuti, in precedenza ed in atto, dalla ricorrente.
Il Comune di Catania si è costituito in giudizio con apposito controricorso per contestare analiticamente le censure sollevate dalla ricorrente.
Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la nota n. 274943 del 28.10.2010, adottata dal Dirigente della Direzione Ecologia, Ambiente e N.U. del Comune di Catania,