TAR Roma, sez. 1B, decreto cautelare 2023-08-04, n. 202304914
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Testo completo
Pubblicato il 04/08/2023
N. 04914/2023 REG.PROV.CAU.
N. 11050/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 11050 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, I C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A G in Roma, via Francesco Denza 3;
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Ministero della Difesa – Comando Legione Al-lievi Carabinieri, adottato in data 31.7.2023 e notificato in pari data (doc. 1), con il quale l'Arma ha determinato “l'espulsione dal 142° corso formativo (1° ciclo) e il proscioglimento dalla ferma quadrienna-le”,
2. della ignota proposta del Comandante della 2^ compagnia di espulsione dal 142° corso formativo, nonché
3. di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente (ivi compreso, per le conseguenze amministrative, il verbale di sequestro penale probatorio, ai sensi dell'art. 344 c.p.p., redatto dalla Scuola allievi Carabinieri di Roma in data 25.7.2023 (doc.2).
isti il ricorso, i relativi allegati, l’acclusa istanza monocratica ex art. 56 C.p.a. e dato atto che il medesimo ricorso, notificato e depositato nei termini di rito, e mirato all’abbattimento giurisdizionale, previa interinale sospensione degli atti in epigrafe indicati tra i quali, nello specifico, il provvedimento del 31.07.23 con il quale l’istituzione intimata ha disposto l’espulsione del ricorrente dal 142° corso formativo (primo ciclo) e il proscioglimento della ferma quadriennale
Considerato, ad una prima e più sommaria delibazione del gravame, compatibile con la corretta articolazione del giudizio cautelare, che, l’istanza cautelare di cui trattasi, nel breve arco temporale che separa dalla trattazione collegiale, non appare corredata dei requisiti di estrema gravità, urgenza, irreparabilità richieste dall’art 56 C.p.a. ai fini della positiva delibazione della istanza dalla stessa disposizione regolamentata