TAR Trieste, sez. I, sentenza 2021-11-03, n. 202100326

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2021-11-03, n. 202100326
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202100326
Data del deposito : 3 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2021

N. 00326/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00056/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è, del pari, per legge domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per la declaratoria di nullità e/o annullamento

del Provvedimento Prot. -OMISSIS-dd. 26.11.2019, notificato il 02.12.2019, con il quale il Comandante della 132^ -OMISSIS- ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dal Serg. Magg. -OMISSIS- avverso la sanzione disciplinare di num. 3 giorni di consegna di rigore, nonché il Provvedimento Prot. -OMISSIS-dd. 02.09.2019, notificato il 02.09.2019, con il quale il Comandante del 132° -OMISSIS-irrogava al ricorrente la predetta sanzione disciplinare, ed ogni altro atto preordinato, consequenziale e, comunque, connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è il provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente, sergente maggiore dell’Esercito italiano, avverso la sanzione disciplinare di corpo di 3 (tre) giorni di consegna di rigore, nonché il provvedimento di irrogazione della sanzione stessa “per non aver tenuto, in data 14 dicembre 2018, una condotta esemplare ponendosi alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza” e, segnatamente, per essere stato deferito dagli Organi di Polizia alla competente Autorità Giudiziaria poiché procedeva alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche con valore corrispondente ad un tasso alcolemico accertato pari a 1,33 grammi per litro (g/l), incorrendo specificatamente nel reato -OMISSIS-

L’interessato ne contesta, invero, la legittimità, invocandone l’annullamento, sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:

1. “Violazione di legge (artt. 713, 717, 732 e 751 del d.P.R. n. 90/2010, artt. 1362, 1393, 1398 e 1399 del d.lgs. n. 66/2010, art. 3 della legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti”, con cui denuncia, in estrema sintesi, il difetto di motivazione che affligge il provvedimento sanzionatorio che non descrive compiutamente la violazione in concreto commessa limitandosi a richiamare e indicare le norme asseritamente violate, precludendo, di fatto, anche la verifica delle valutazioni in concreto effettuate anche ai fini della individuazione e irrogazione della sanzione.

2. “Violazione di legge (artt. 1397 e 1398 del d.lgs. n. 66/2010, art. 3 della legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti”, con cui lamenta la violazione del principio di tempestività dell’avvio dell’azione disciplinare.

3. “Violazione di legge (art. 751, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010, artt. 1355, 1358, 1361 e 1362 del d.lgs. n. 66/2010, art. 3 della legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti. Omessa pronuncia”, con cui lamenta la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza nell’individuazione della sanzione comminata.

4. “Violazione di legge (art. 1370 d.lgs. n. 66/2010, artt. 3, 7 e 10 bis legge n. 241/90). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione”, con cui denuncia che l’Amministrazione della Difesa non ha assolutamente preso in considerazione le osservazioni scritte da lui dimesse nel corso del procedimento.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, controdeducendo alle avverse censure a difesa della legittimità dell’attività provvedimentale posta in essere.

Il ricorrente, con memoria ex art. 73 c.p.a., ha ribadito gli assunti difensivi già svolti e insistito per l’accoglimento della domanda azionata.

Dopo un rinvio, necessitato dall’esigenza di saggiare la possibilità rappresentata dalle parti di addivenire a una composizione stragiudiziale della vertenza, l’affare è stato chiamato e discusso alla pubblica udienza del 27 ottobre 2021 e, poi, trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Meritano, invero, favorevole considerazione le deduzioni sviluppate dal ricorrente nell’ambito del secondo motivo di impugnazione, che mettono adeguatamente in evidenza che l’Amministrazione ha disatteso il principio di tempestivo avvio dell’azione disciplinare sancito dagli artt. 1397 [“1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare. (…)”] e 1398 [“1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza dell'infrazione;
(…) d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale. (…)”]
del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

Giova, infatti, sottolineare che la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sulla previgente (ma pressoché identica) disposizione contenuta nell'art. 59 del d.P.R. n. 545 del 1986 (Regolamento di disciplina militare) ha interpretato il riferimento all'avvio "senza ritardo" del procedimento disciplinare nel senso che essa non prevede un termine perentorio entro il quale l'azione disciplinare debba essere iniziata, ma sottopone l'esercizio del potere disciplinare ad una generale regola di tempestività, da valutarsi secondo criteri di ragionevolezza in relazione al momento di conoscenza dei fatti avuta dall'Amministrazione e considerate le condizioni di concreta e fondata possibilità di esercizio del potere da parte dell'organo procedente, anche al fine di contemperare, da una parte, l'esigenza dell'Amministrazione di valutare con ponderazione il comportamento del militare sotto il profilo disciplinare e dall'altra di evitare che un'eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l'inquisito l'esercizio del diritto di difesa (Cons. Stato, Sez. IV, 9 marzo 2018, n. 1507;
id, 22 novembre 2013, n. 5554, id., 31 marzo 2010, n. 1779;
id, 22 febbraio 2001, n. 969).

In tal senso si è, del resto, già espresso anche questo Tribunale nel precedente in data 2 marzo 2021, n. 67, cui si rinvia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 c.p.a.

Nel caso di specie, analogamente a quello oggetto di scrutinio nella pronuncia da ultimo citata, consta, pur tuttavia, che dalla conoscenza del fatto di rilievo disciplinare alla contestazione dell’addebito è trascorso un considerevole lasso di tempo, in alcun modo necessitato da esigenze di carattere istruttorio connotate da particolare difficoltà e/o complessità

Anzi, è lo stesso Comandante della 132^ Brigata Corrazzata “-OMISSIS-” ad affermare a chiare lettere, nel provvedimento con cui ha deciso il ricorso gerarchico, che si tratta di “… fatto definito, determinato e oggettivo…” (vedi pag. 3, sub. n. 2, lett. a), che il fatto ricostruito nel verbale di ritiro della patente e nel verbale di identificazione è “… oggettivo e incontrovertibile fatto rilevante…” (id.) e che “il fatto di rilevanza disciplinare appare (…) cristallino nel verbale della Polizia di Stato del 14 dicembre 2018” (vedi pag. 4, sub. n. 2, lett. a).

Sicché, appare, del tutto, priva di ragionevole giustificazione la circostanza che rispetto a un fatto di immediata ed evidente rilevanza disciplinare, verificatosi il giorno 14 dicembre 2018 e portato dal militare interessato a conoscenza del proprio Comando nella medesima giornata, la contestazione dell’addebito disciplinare sia stata notificata al medesimo appena il 5 giugno 2019, ossia ben sei mesi dopo, e ciò anche in considerazione che già “l’8 gennaio 2019 e il 4 marzo 2019 il Comandante del -OMISSIS- segue gli sviluppi del fatto sopra descritto, procedendo al monitoraggio del procedimento penale”, che vale, tra l’altro, a rendere ingiustificatamente intempestivo anche il parere espresso da tale Comandante il 16 aprile 2019 (ovvero, comunque, quattro mesi dopo la conoscenza dei fatti), che ha ritenuto opportuno avviare una “inchiesta formale per gravi infrazioni disciplinari”.

La previsione di legge, per cui il procedimento disciplinare deve essere instaurato “senza ritardo”, pone, infatti, una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti (Cons. Stato, sez. II, 12 ottobre 2020, n. 6058;
id. 20 febbraio 2020, n. 1296), che non può certo dirsi rispettata nel caso in esame.

La norma “onera, infatti, l’Amministrazione procedente – in ossequio ai canoni fondamentali di buona fede, correttezza ed imparzialità dell’agere amministrativo (artt. 2 e 97 Cost., 41 Carta di Nizza) - del munus di procedere in termini celeri, tenuto conto della natura e complessità della concreta fattispecie, all’espletamento degli officia di indagine funzionali alla certazione del fatto illecito e, indi, all’avvio officioso del procedimento, mercé la formale contestazione degli addebiti” (così, TAR Lombardia, III, 15 gennaio 2021, n. 127;
nello stesso senso cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, 2 marzo 2021, n. 67;
Consiglio di Stato, II, 12 ottobre 2020, n. 6058;
id., sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1779).

E’, dunque, evidente che, considerate tutte le particolarità del caso specifico, il tempo impiegato dall’Amministrazione per dare avvio al procedimento disciplinare a carico del ricorrente s’appalesa irragionevolmente tardivo e, come tale, violativo della pur elastica formula “senza ritardo” contenuta nella disposizione di legge (in termini (C.d.S., II, 14 marzo 2016, n. 699) e ciò anche in considerazione del generale principio di buon andamento della Pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione (C.d.S., II, 6 novembre 2017, n. 2302), oltre che di quello di buona fede e correttezza che deve sempre e comunque informare i rapporti tra i consociati, specie allorquando uno di essi rivesta uno status “professionalmente qualificato”.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte e assorbite tutte le ulteriori doglianze dedotte, il ricorso va, dunque, accolto e, per l’effetto, vanno annullati il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico e quello sanzionatorio che ne costituisce imprescindibile presupposto, in quanto inficiati dall’intempestivo avvio dell’azione disciplinare nei confronti del ricorrente.

Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite in ragione della natura procedimentale del vizio riscontrato.

Il Ministero intimato sarà, però, tenuto a rimborsare al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

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