TAR Trieste, sez. I, sentenza 2021-11-03, n. 202100326
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Testo completo
Pubblicato il 03/11/2021
N. 00326/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è, del pari, per legge domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per la declaratoria di nullità e/o annullamento
del Provvedimento Prot. -OMISSIS-dd. 26.11.2019, notificato il 02.12.2019, con il quale il Comandante della 132^ -OMISSIS- ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dal Serg. Magg. -OMISSIS- avverso la sanzione disciplinare di num. 3 giorni di consegna di rigore, nonché il Provvedimento Prot. -OMISSIS-dd. 02.09.2019, notificato il 02.09.2019, con il quale il Comandante del 132° -OMISSIS-irrogava al ricorrente la predetta sanzione disciplinare, ed ogni altro atto preordinato, consequenziale e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto del presente giudizio è il provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente, sergente maggiore dell’Esercito italiano, avverso la sanzione disciplinare di corpo di 3 (tre) giorni di consegna di rigore, nonché il provvedimento di irrogazione della sanzione stessa “per non aver tenuto, in data 14 dicembre 2018, una condotta esemplare ponendosi alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza” e, segnatamente, per essere stato deferito dagli Organi di Polizia alla competente Autorità Giudiziaria poiché procedeva alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche con valore corrispondente ad un tasso alcolemico accertato pari a 1,33 grammi per litro (g/l), incorrendo specificatamente nel reato -OMISSIS-
L’interessato ne contesta, invero, la legittimità, invocandone l’annullamento, sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:
1. “Violazione di legge (artt. 713, 717, 732 e 751 del d.P.R. n. 90/2010, artt. 1362, 1393, 1398 e 1399 del d.lgs. n. 66/2010, art. 3 della legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti”, con cui denuncia, in estrema sintesi, il difetto di motivazione che affligge il provvedimento sanzionatorio che non descrive compiutamente la violazione in concreto commessa limitandosi a richiamare e indicare le norme asseritamente violate, precludendo, di fatto, anche la verifica delle valutazioni in concreto effettuate anche ai fini della individuazione e irrogazione della sanzione.
2. “Violazione di legge (artt. 1397 e 1398 del d.lgs. n. 66/2010, art. 3 della legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti”, con cui lamenta la violazione del principio di tempestività dell’avvio dell’azione disciplinare.
3. “Violazione di legge (art. 751, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010, artt. 1355, 1358, 1361 e 1362 del d.lgs. n. 66/2010, art. 3 della legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti. Omessa pronuncia”, con cui lamenta la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza nell’individuazione della sanzione comminata.
4. “Violazione di legge (art. 1370 d.lgs. n. 66/2010,