TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400285

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400285
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400285
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 00973/2024 REG.RIC.

N. 00285/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00973/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 973 del 2024, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell’Interno – Questura di Ferrara, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Bologna, via A. Testoni n. 6;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento -OMISSIS-pronunciato dal Questore di Ferrara il -OMISSIS- e notificato a mani al ricorrente in data 15/05/2024, di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo -OMISSIS- del 06/06/2018, con scadenza il 06/06/2099o;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Ferrara;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’articolo 55 Cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

- che il ricorrente, cittadino del Pakistan, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale la Questura di Ferrara gli ha ritirato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo di cui egli era titolare, per essersi allontanato dal territorio dell’Unione europea per un tempo maggiore ai 12 mesi consecutivi;

- che il ricorrente allega di essersi recato in Pakistan per fare visita alla madre malata e di non aver potuto poi rientrare per le restrizioni agli spostamenti legati alla pandemia di covid-19;

Ritenuto:

- che le circostanze allegate possono astrattamente costituire giustificato motivo dell’assenza, così da impedire la revoca del titolo che legittima il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, sentenza n. 3030/2023;

- che le esigenze cautelari del ricorrente possano essere soddisfatte ordinando alla Questura il riesame della fattispecie, da svolgersi in contraddittorio con l’interessato, che potrà – in tale ambito – versare documentazione comprovante quanto affermato in ricorso;

- di assegnare a tal fine alla Questura di Ferrara termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per effettuare il riesame, onerandola del deposito in giudizio entro il 21 ottobre 2024 di una relazione sull’attività svolta corredata da copia di eventuali provvedimenti adottati in esito a essa,

- di sospendere nelle more dell’espletamento dell’incombente il provvedimento impugnato e di fissare l’udienza camerale del 20 novembre 2024 per la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare.

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