TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-08, n. 202400114

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-08, n. 202400114
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400114
Data del deposito : 8 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2024

N. 00114/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01758/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2012, proposto da
Fratelli F e P Z S.r.l., F.Lli Paolo e F Zuccarello Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato F M, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Conte Ruggero,9;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



nei confronti

Banco di Sicilia S.p.A., Società Agenzia di Sviluppo Integrato Spa, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- del decreto del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica prot. n. PT REV 10040 del 24.01.2012, col quale è stata disposta la revoca della concessione provvisoria del contributo in conto impianti;

- della nota dirigenziale prot. n. 0014660 del 27.04.2012 con la quale è stato comunicato il decreto prot. n. PT REV 10040;

- della nota n. 25 del 10.01.2008 con cui il Banco di Sicilia, quale soggetto istruttore, ha proposto la revoca per “documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque non imputabili al richiedente e non sanabili”;

- della comunicazione prot. n. 0038118 del 05.11.2008 con la quale il Ministero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’agevolazione;

- della nota n. 888 del 05.08.2009 con la quale la Banca istruttrice ha confermato la proposta di revoca dei benefici;

- di tutti gli atti e pareri preordinati, presupposti, connessi e conseguenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, le società ricorrenti rappresentano quanto segue.

La società "F.11i Paolo e F Zuccarello snc" presentava, in data 10 aprile 2000, la richiesta di agevolazioni prot. n. 1179/00, ai sensi della Legge n. 662/96, art.2, commi 203 e seguenti, riguardante un programma di investimenti, ricompreso nel Patto Territoriale per l'Agricoltura Calatino Sud Simeto, relativo ad una unità produttiva ubicata in una zona industriale di Palagonia (provincia di Catania) ed inquadrabile nella tipologia di "ammodernamento e ampliamento”.

L'iniziativa, del valore complessivo di Lit. 810.000.000, prevedeva l'acquisto di attrezzature e macchinari nonché la realizzazione di una tettoia da destinare al deposito degli imballaggi e della merce proveniente dalla campagna.

La medesima società nell'anno 1999 era stata ammessa a un contributo di Lit. 1.414.000.000 per un programma di investimenti rientrante nella previsione di cui al Decreto Min. Tes. N.967 del 29 gennaio 1999: detto contributo era finalizzato al totale cambiamento della linea produttiva per la lavorazione degli agrumi.

Con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n.2557 del 24 luglio 2001 la richiesta di finanziamento dell'aprile 2000 era provvisoriamente approvata con l'ipotizzata riduzione del valore dell'investimento da Lit. 810.000.000 a Lit. 246.000.000: attesa la percentuale di intervento del 65 % (misura applicabile a tutte le iniziative del "Patto Calatino"), l'ammontare delle agevolazioni veniva conseguentemente e provvisoriamente determinato in euro 82.633,10 (pari a Lit. 160.000.000), importo che tuttavia non è mai stato erogato.

Con istanza del 15 dicembre 2003 la società "F.11i Paolo e F Zuccarello snc" ribadiva l'originaria ed integrale richiesta di ammissione a contributo. Con lettera del 25 maggio 2004 protocollo 645, il Banco di Sicilia, riaffermava l'ipotizzata riduzione.

Con istanza presentata il 14 aprile 2005 con protocollo n. 491/04/05 la società "Fratelli F e P Z Srl" deduceva e dimostrava di essere subentrata, nella iniziativa de quo agitur , alla "F.11i Paolo e F Zuccarello snc" per effetto dell'atto di conferimento del ramo di azienda intervenuto ad opera della seconda ed in favore della prima.

Successivamente, il banco istruttore procedeva, seppur lentamente ed a più riprese, all’attività istruttoria finché con i provvedimenti impugnati, il Ministero dello Sviluppo

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