TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-04-12, n. 202204441
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Testo completo
Pubblicato il 12/04/2022
N. 04441/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01781/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1781 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2019 con cui il Comando Generale della Guardia di finanza ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per il reclutamento di 965 allievi finanzieri per l'anno 2019;
- del foglio n. -OMISSIS- del 18 dicembre 2019 con cui il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza ha proposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 dicembre 2020:
- del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 965 allievi finanzieri, approvato con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 116691 del 17.04.2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 26.04.2019, nella parte in cui dispone che “ possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: (…) g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria” (art. 2, co. 1, lett. g), del bando di concorso; doc. 6 allegato al ricorso del 24.02.2020 ”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2 luglio 2020:
- della determinazione n.-OMISSIS- del 4 marzo 2020, pubblicata sul sito web istituzionale della Guardia di ginanza in data 24 aprile 2020, e dei pedissequi allegati, facenti parte integrante della predetta determinazione, con cui il Comando Generale della Guardia di finanza “ in sostituzione dei candidati elencati nel citato allegato 2, sono dichiarati vincitori del concorso in rassegna, nell'ordine delle graduatorie finali di merito, i candidati di cui all'allegato 1, collocatisi ai posti: a. per il contingente ordinario: (1) dal n. 568 al n. 592 incluso, per i posti riservati ai volontari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del bando a eccezione di quelli di cui all'allegato 3, rinunciatari alla frequenza del corso di formazione ”;
- ove dovesse occorrere, della determinazione del Comandante della Legione Allievi n. -OMISSIS-del 21 febbraio 2020 e dei relativi allegati, notificata in data 10 marzo 2020 solo nel suo estratto, con cui è stata comunicata al ricorrente la sua ammissione “ all'arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza, con una ferma volontaria di anni quattro, a decorrere dalla data a fianco di ciascuno indicata ”;
- ove ritenuta lesiva della posizione del ricorrente, della determinazione n. -OMISSIS- del 9 giugno 2020, pubblicata sul sito web istituzionale della Guardia di finanza in data 10 giugno 2020, e del pedissequo allegato, con cui il Comando Generale della Guardia di finanza ha disposto l'assunzione di personale del ruolo di base del Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2020, prevedendo la convocazione, a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, presso le Scuole Allievi Finanzieri del Corpo, dei “ candidati risultati idonei non vincitori dei concorsi per allievi finanzieri indetti negli anni 2018 e 2019 con le determinazioni, rispettivamente, n. 133695/2018 e n. 116631/2019 e iscritti nelle relative graduatorie finali di merito approvate con determinazioni del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 366760, in data 10 dicembre 2018 e n. 354027, in data 10 dicembre 2019 (…) per la frequentazione del corso di formazione ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, poi integrato da due successivi atti di motivi aggiunti, il sig. -OMISSIS- ha agito avverso la sua esclusione dal concorso in epigrafe, motivata in ragione dell’assenza dei requisiti morali e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del bando, individuati nel “ possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria [...] ”.
L’esclusione del ricorrente, nello specifico, è stata motivata facendo riferimento al seguente episodio di guida in stato di ebbrezza:
“ - in data 04/08/2019, la Compagnia Carabinieri di Maglie (LE) deferiva l’aspirante alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, per violazione dell’art. 186 c. 2 lett. B del d.lgs. n. 2285/1992 (Nuovo Codice della Strada), in quanto, a seguito di un controllo alla