TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-14, n. 202300635
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Testo completo
Pubblicato il 14/03/2023
N. 00635/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03182/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3182 del 2022, proposto da
- CR - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Martinez e Davide Moscuzza ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28;
contro
- la Provincia di Como, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenica Condello e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- la Stazione Appaltante Provinciale (S.A.P.) di Como, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- il Comune di Centro Valle Intelvi, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
- UR Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Unisel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale della Provincia di Como n. 1207 del 20 ottobre 2022 recante l’aggiudicazione definitiva, in favore della costituenda A.T.I. tra UR Servizi S.r.l. e Unisel S.r.l., della gara (CIG 9212079015) “ per l’affidamento del servizio di realizzazione mappatura del territorio comunale ai fini della revisione della numerazione civica esterna ed interna, della toponomastica e avvio dell’attività di accertamento delle entrate comunali Imu, Tarsu, Tari, Tasi ”;
- del verbale di gara n. 1 della seduta del 28 giugno 2022, nella parte in cui ha ammesso l’A.T.I. controinteressata alla fase di valutazione delle offerte;
- del verbale di gara n. 2 della seduta del 15 settembre 2022, nella parte in cui è stata valutata l’offerta tecnica dell’A.T.I. controinteressata;
- del verbale di gara n. 3 della seduta del 22 settembre 2022, nella parte in cui è stata valutata l’offerta economica dell’A.T.I. controinteressata;
- [per tuziorismo (non potendo assurgere a provvedimento lesivo), anche] del chiarimento del 6 giugno 2022, con il quale si è dichiarato di consentire la partecipazione in A.T.I. di società non iscritta all’albo;
- e per la condanna al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e/o ordine di subentro nella gestione del servizio, previa dichiarazione di inefficacia del contratto tra le controparti, ove stipulato nelle more del giudizio;
- o, in via subordinata, per l’annullamento dei provvedimenti sopra indicati nonché dell’intera gara (e della integrale lex specialis), e per il rifacimento della procedura in due lotti distinti, secondo quanto esposto nel motivo sub II.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Como;
Vista l’ordinanza n. 1467/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Vista l’ordinanza n. 80/2023 con cui la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia cautelare di primo grado;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 1° marzo 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 16 novembre 2022 e depositato il 25 novembre successivo, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, la determinazione dirigenziale della Provincia di Como n. 1207 del 20 ottobre 2022 recante l’aggiudicazione definitiva, in favore della costituenda A.T.I. tra UR Servizi S.r.l. e Unisel S.r.l., della gara (CIG 9212079015) “ per l’affidamento del servizio di realizzazione mappatura del territorio comunale ai fini della revisione della numerazione civica esterna ed interna, della toponomastica e avvio dell’attività di accertamento delle entrate comunali Imu, Tarsu, Tari, Tasi ”.
Con bando del 20 maggio 2022, la Provincia di Como, nella veste di Stazione appaltante, ha indetto una procedura aperta, per conto del Comune di Centro Valle Intelvi, “ per l’affidamento del servizio di realizzazione mappatura del territorio comunale ai fini della revisione della numerazione civica esterna ed interna, della toponomastica e avvio dell’attività di accertamento delle entrate comunali Imu, Tarsu, Tari, Tasi ”, di durata triennale e con importo complessivo a base d’asta pari a € 422.100,00, I.V.A. esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara hanno partecipato la ricorrente CR S.p.A. e il costituendo R.T.I. tra la mandataria UR Servizi S.r.l. e la mandante Unisel S.r.l.; con riguardo a tale R.T.I., UR Servizi ha dichiarato di dedicarsi alle attività di supporto all’accertamento dell’evasione, mentre Unisel ha dichiarato di occuparsi della revisione della numerazione civica e toponomastica; tale ultimo operatore non ha dichiarato di essere iscritto all’Albo dei concessionari. All’esito della selezione, il costituendo R.T.I. tra UR Servizi S.r.l. e Unisel S.r.l. si è classificato al primo posto, avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a 94,44 punti (64,44 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per quella economica), mentre la ricorrente CR ha conseguito un totale di 89,93 punti (70 punti per l’offerta tecnica e 19,93 per quella economica). In data 20 ottobre 2022, è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione della procedura in favore del R.T.I. primo classificato.
Assumendo l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore del Raggruppamento controinteressato, che avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura per carenza dell’iscrizione all’Albo dei concessionari della mandante Unisel, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in via principale, per violazione dell’art. 1, comma 805, della legge n. 160 del 2019 e degli artt. 8.2 e 9 del Disciplinare e per eccesso di potere per disapplicazione dell’autovincolo e per violazione della par condicio.
In via subordinata, è stata dedotta la violazione dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dei principi di ragionevolezza e adeguatezza.
Si è