TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-09-06, n. 202401635

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-09-06, n. 202401635
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401635
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 01635/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01057/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F A D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

dell’ordinanza recante il protocollo: “ COMUNE DI -OMISSIS-- Serv E F - -OMISSIS- - Uscita - -OMISSIS- - 13:39 ”, emessa dal Dirigente del Settore IV “ Pianificazione e sviluppo del territorio - Servizio Condono Edilizio ” del Comune di -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 la dott.ssa L Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso si impugna il provvedimento emesso dal Comune di -OMISSIS- recante diniego del permesso di costruire in sanatoria relativo alla domanda di condono presentata dal ricorrente nel -OMISSIS- ai sensi della Legge n. 47/1985 per un immobile adibito ad autolavaggio e deposito posto a livello di piano terra.

Deduce il ricorrente di essersi visto notificare in data -OMISSIS- una nota con cui il Comune invitava alla presentazione di osservazioni e documenti nel termine di 10 giorni e di aver presentato una richiesta di differimento che tuttavia non è stata presa in considerazione dall’amministrazione, la quale in data -OMISSIS- ha emesso il diniego impugnato, motivato con riferimento al mancato versamento delle somme dovute a titolo di oblazione e alla mancata presentazione della documentazione richiesta.

Si eccepisce la nullità e/o illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 2, comma 37, Legge 662/1996 (il quale prevede che il termine per l’integrazione documentale debba essere di novanta giorni), aggiungendo che a nulla vale in senso contrario la circostanza che l’istruttoria sia stata eseguita “ in via prioritaria ”.

Si deduce poi che tutta la documentazione necessaria a norma di legge (38BD6762953FB69A192" data-article-version-id="a7ddb02f-fa4d-5029-bd55-b05db119a478::LRE38BD6762953FB69A192::2000-12-29" href="/norms/laws/itatextzdilo8bqtu1oh0e/articles/itaartnxaksycli1vkx4i?version=a7ddb02f-fa4d-5029-bd55-b05db119a478::LRE38BD6762953FB69A192::2000-12-29">art. 39, comma 4, Legge n. 724/1994) è stata depositata, di talché la mancata presentazione della documentazione ulteriore richiesta dal Comune (peraltro già in possesso dell’amministrazione) non avrebbe giammai potuto giustificare il gravato diniego.

Si è costituito in resistenza il Comune rappresentando di aver più volte, nel corso del tempo, invitato il ricorrente a integrare la pratica di condono (il -OMISSIS--OMISSIS-) e di essersi visto sollecitare dalla Polizia Locale, con nota del -OMISSIS-, l’evasione della pratica con stringente priorità.

Ha eccepito di aver quindi già concesso alla parte un congruo termine per l’integrazione della domanda, sicché i novanta giorni di legge si dovrebbero a suo dire intendere trascorsi dall’ultima richiesta documentale del 1997, ribadendo che l’urgenza della conclusione della pratica risultava necessaria per la definizione del procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica sui medesimi abusi.

Ha affermato come il ricorrente, proprio in virtù delle precedenti richieste, fosse ben a conoscenza della documentazione da trasmettere a condizione di procedibilità (documentazione non in possesso dell’amministrazione, ivi compresa la prova del pagamento dell’oblazione per conguaglio) e come il provvedimento contenesse comunque un richiamo per relationem alle suddette richieste

La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 3 settembre 2024 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.

Il ricorso è manifestamente fondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata.

Invero, sulla base della disamina della documentazione versata in atti, il provvedimento impugnato si appalesa al Collegio illegittimo, in ragione dell’inosservanza della normativa vigente in materia.

Il referente normativo è l’art. 39, comma 4, della Legge n. 724/1994, come modificato dall’art. 2, comma 37, lett. d), della legge n. 662/1996, il quale statuisce che “ la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione ”.

La giurisprudenza interpreta la norma de qua in modo rigoroso.

Già questo T.A.R., nella sentenza n. -OMISSIS-del 2023 afferente una fattispecie analoga, così statuiva:

« la stessa causa di improcedibilità vige anche per le domande presentate ai sensi del condono edilizio ex L. n. 326-2003, il quale richiama e rinvia alle stesse procedure di cui alla L. n. 47-1985 e L. n. 724-1994 tramite i commi 25, 38 e 40 dell’art. 32 D.L. n. 269-2003 convertito con modifiche in L. n. 326-2003” (Cons. Stato, Sez, II, sentenza n. 1766/2020). Orbene, nel caso di specie, il Comune ha emesso un provvedimento recante “Avvio del procedimento di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990 della domanda di concessione edilizia in sanatoria del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, pratica n. -OMISSIS- presentata ai sensi della Legge 326/2004”, con cui ha richiesto documentazione integrativa e disposto che la mancata trasmissione della stessa entro il termine di trenta giorni avrebbe comportato l’improcedibilità della domanda. Successivamente ha disposto, con il provvedimento in questa sede impugnato, il diniego dell’istanza di condono, avendo ritenuto non ulteriormente prorogabile il termine per il deposito delle integrazioni. Risulta quindi evidente che l’Amministrazione, non avendo rispettato il termine previsto dalla legge a vantaggio della parte per procedere alle integrazioni documentali, è incorsa nel vizio lamentato dalla ricorrente » (cfr. anche T.A.R. Campania, Salerno, n. 749/2024).

Ebbene, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio ravvisa l’illegittimità del provvedimento impugnato.

La ragione del diniego di condono si fonda sulla mancata produzione documentale, richiesta con la nota notificata al ricorrente in data -OMISSIS-, entro il termine dei dieci giorni.

Non è stato quindi rispettato il termine dei novanta giorni, legalmente scandito a favore della parte per procedere all’integrazione documentale.

In altri termini, risulta dal provvedimento impugnato una previa richiesta di integrazione documentale necessaria a concludere la pratica di condono per la quale avrebbe dovuto essere correttamente concesso il termine di giorni novanta e non invece quello di giorni dieci.

La peculiarità della vicenda contenziosa giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Il Collegio ritiene di confermare in via definitiva l’ammissione al gratuito patrocinio, già disposta in via provvisoria dall’apposita Commissione con verbale del 29 agosto 2024, disponendo quanto segue con riferimento al pagamento di onorari e spese per la rappresentanza e la difesa del ricorrente:

- visto l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto dell’impegno professionale;

- visto l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;

- considerato che, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, del D.M. 55/2014: “ ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ”;

ritiene, alla stregua delle richiamate previsioni normative ed in relazione alla difficoltà della controversia, esauritasi peraltro in una sola udienza camerale, che è congrua la determinazione in complessivi euro 600,00 (seicento), oltre I.V.A. e C.A.P., dovuti per legge, della somma spettante all’avvocato a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio.

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