TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-06-24, n. 202400169

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-06-24, n. 202400169
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400169
Data del deposito : 24 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2024

N. 00169/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00254/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 254 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico - Difesa Civile, Questura di Reggio Emilia, U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Comune di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eliana Benvegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) dell'ordinanza prot. n. -OMISSIS- del 28.09.2020 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;

b) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, del verbale di accesso e suggellamento serbatoi redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 7.04.2019;

c) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, del verbale prot. -OMISSIS- del sopralluogo eseguito in data 11.07.2020;

d) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, della nota prot. -OMISSIS- del 23.07.2020 del Comune di Reggio Emilia;

…..per l' accertamento

del difetto di titolarità del Sig. -OMISSIS- e della -OMISSIS- rispetto all'ordinanza sub doc. 6 ( rectius doc. 5)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia e di Comune di Reggio Nell'Emilia e di Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico - Difesa Civile e di Questura di Reggio Emilia e di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa Paola Pozzani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza inibitoria e prescrittiva delle misure di sicurezza antincendio prot. n. -OMISSIS- del 28.09.2020 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia nonché del verbale di accesso e suggellamento serbatoi ai fini fiscali redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 7.04.2019, del verbale del U.O.C. Sportello Edilizia e Controlli del Comune di Reggio Emilia prot. -OMISSIS- relativo al sopralluogo eseguito in data 11.07.2020 ai fini di verifica dell’ottemperanza di precedente diffida di sgombero -OMISSIS- del 21.11.2919 e, infine, della nota prot. -OMISSIS- del 23.07.2020 del Comune di Reggio Emilia di richiesta di intervento del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia ai fini dell’applicazione delle misure preventive antincendio.

Le Amministrazioni statali ed il Comune di Reggio Emilia si sono costituiti in giudizio rispettivamente il 24 dicembre 2020 ed il 21 gennaio 2021.

Con ordinanza presidenziale n. 136 del 16 novembre 2023 si è chiesto alle parti di comunicare se fossero intervenuti fatti o atti ulteriori nel corso del giudizio e alla parte ricorrente di confermare l’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio.

In adempimento alla predetta ordinanza il Comune resistente ha dichiarato, con atto depositato in giudizio il 14 gennaio 2024, che dal sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di Reggio Emilia, in data 10 gennaio 2024, è emerso che nel complesso immobiliare sito in -OMISSIS- il Sig. -OMISSIS- continua a svolgere la propria attività (depositando in actis a tal fine il documento n. 2).

Con atto depositato in giudizio il 15 gennaio 2024 è stata dichiarata la permanenza dell’interesse dei ricorrenti alla decisione del ricorso.

Le Amministrazioni statali resistenti hanno insistito per il rigetto del ricorso con memoria depositata in giudizio il 3 maggio 2024.

I ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso con memoria del 9 maggio 2024 e replicato alle avverse controdeduzioni con atto del 21 maggio 2024.

Il Comune resistente ha precisato le proprie difese con memoria del 10 maggio 2024 e replicato alle avverse doglianze con atto del 22 maggio 2024.

Alla pubblica udienza del 12 giugno 2024, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti hanno rappresentato alcuni elementi in fatto a sostegno delle proprie doglianze.

In particolare hanno esposto che a seguito di accesso, in data 7 aprile 2019, l’Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia, unitamente alla Polizia di Stato, ai Vigili del Fuoco ed ai Carabinieri Forestali, ha eseguito un sopralluogo presso il sito in -OMISSIS- in Reggio Emilia - di cui la difesa attorea dichiara che l’-OMISSIS- risulta essere usufruttuario - al fine di accertare eventuali violazioni tributarie, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

In esito al sopralluogo, gli esponenti evidenziano che sono stati rinvenuti due serbatoi fuori terra, rispettivamente aventi matricola n. 230 e n. 5591, e che da interlocuzione telefonica con il Sig. -OMISSIS- è emersa la presenza di 1.500 Lt. di gasolio all’interno della cisterna n. 230: a fronte della mancanza dei documenti attestanti la provenienza degli idrocarburi sono stati suggellati dalle Autorità intervenute i serbatoi ispezionati in attesa del reperimento della documentazione da parte del ricorrente.

I ricorrenti hanno precisato che, successivamente, sarebbero occorsi i seguenti avvenimenti:

- in data 8 aprile 2019 i funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Reggio Emilia, accompagnati da un Caposquadra dei Vigili del Fuoco, hanno proseguito negli accertamenti tributari surriferiti, unendo agli stessi anche i controlli in materia di normativa antincendio, riscontrando la mancanza dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 3, comma X, del D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 per la messa in funzione dei due strumenti di distribuzione di carburante;

- in tale occasione il Sig. -OMISSIS-, a richiesta degli agenti, ha esibito il documento amministrativo semplice ( rectius Documento di Accompagnamento Semplificato) n. 13130/2019 del 28 marzo 2019 relativo al contenuto delle cisterne, dichiarando, inoltre, un quantitativo di gasolio ad uso trazione pari a 3.000 Lt.: dal D.A.S. (Documento di Accompagnamento Semplificato) sarebbe emerso altresì che gli idrocarburi, venduti dalla -OMISSIS-, fossero destinati alla -OMISSIS- con sede a Modena, alla Via -OMISSIS-;
sempre in tale occasione, il Sig. -OMISSIS- avrebbe riferito agli agenti di non essere il proprietario delle due cisterne (citando pagina 5 del Verbale sub doc. 2 in actis );

- a seguito dei rilievi occorsi in tale sede, le due cisterne sono state confiscate, a mente dell’art. 44 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504: i serbatoi già cautelati con i suggelli del 7 aprile 2019 sono stati sottoposti alla custodia giudiziale gratuita del Sig. -OMISSIS-;

- in data 11 luglio 2020, gli incaricati del Comune di Reggio Emilia, unitamente alla Polizia Locale e Stradale, hanno effettuato un sopralluogo nel plesso de quo nell’ambito di un accertamento relativo ad un contenzioso con il detto Comune pendente innanzi a questo Tribunale con R.G. n. -OMISSIS-;

- a seguito di detto accesso, il Comune di Reggio Emilia ha trasmesso, in data 23 luglio 2020, il relativo verbale -OMISSIS- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia affinché lo stesso effettuasse i controlli di propria competenza in ordine alle cisterne;

- i Vigili del Fuoco quindi hanno effettuato, in data 22 settembre 2020, una visita tecnica di controllo presso l’immobile in -OMISSIS-, al fine di ottemperare alla segnalazione del Comune, riscontrando, nuovamente, violazioni delle normative antincendio: di conseguenza, il Comando Provinciale dei VVF di Reggio Emilia ha disposto con l’ordinanza impugnata la sospensione dell’attività di deposito dei contenitori mobili di gasolio per autotrazione, “confiscati” dall’8.04.2019, ordinando, altresì, l’adeguamento dei beni mobili alle prescrizioni di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 nonché al D.M. 22.11.2017.

La difesa attorea ha evidenziato, altresì, che l’area in cui si trovavano i serbatoi è stata oggetto di un lungo contenzioso tra il Signor -OMISSIS- ed il Comune di Reggio Emilia il quale, a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione di talune opere abusive insistesti sull’area, ha trascritto sui Registri Immobiliari a far data dal 12 agosto 2014 l’acquisizione gratuita dell’intero immobile al patrimonio comunale (facendo riferimento al doc. n.13 in actis );
inoltre, in data 15 maggio 2020 il Tribunale di Reggio Emilia emetteva a carico del Signor -OMISSIS- il decreto penale di condanna n. -OMISSIS-, opposto in data 17 giugno 2021.

Con la decisione n. -OMISSIS-, pubblicata il 19.03.2024, i ricorrenti precisano che veniva altresì definito l’appello n. -OMISSIS-RG dinnanzi al Consiglio di Stato, Sez. VI, interposto dal signor -OMISSIS- avverso la sentenza del T.A.R. Parma n. -OMISSIS-, relativa al contenzioso edilizio.

Con il primo motivo di ricorso “ Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Illogicita’. Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 19 del D. Lgs. 8.03.2006, n. 139 e dell’art. 44 del D. Lgs. 26.10.1995, n. 504. 1 ” la difesa attorea dichiara che il Sig. -OMISSIS- è usufruttuario dell’immobile sito in -OMISSIS-, ma non è proprietario delle cisterne, e che gli idrocarburi sono di proprietà della -OMISSIS-, società ricorrente che sarebbe “completamente estranea” (come emergerebbe dal doc. n.7 in actis ) al Sig. -OMISSIS-, come sarebbe certificato a pag. 4 del verbale depositato in actis al documento n. 2.

La difesa attorea aggiunge che, nell’ambito del summenzionato contenzioso relativo agli abusi edilizi, dal 4 dicembre 2019 gli Agenti di Polizia Municipale hanno eseguito un sopralluogo in via -OMISSIS- al fine di sgomberare ed affidare i beni mobili in esso presenti, privando così, ad avviso del patrocinio attoreo, il Sig. -OMISSIS- del possesso dell’area su cui insistono le due cisterne.

Di conseguenza, i profili di illegittimità dell’ordinanza impugnata lamentati con il primo mezzo consisterebbero nella mancanza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in ragione della prospettata carenza di titolarità in capo all’-OMISSIS-, posta l’assenza di qualsiasi legame con i beni in questione, del potere di disporre degli stessi.

Tale legame non potrebbe dirsi sussistente in virtù della funzione di custodia giudiziale da questi assunta in occasione del sopralluogo dell’8 aprile 2019 poiché, a mente del combinato disposto dagli artt. 259, comma 2, C.p.p. e 104 att. C.p.p., il custode avrebbe esclusivamente l'obbligo di conservare le cose sequestrate e di presentarle ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria: la difesa attorea assume che, pertanto, l’Amministrazione non potrebbe pretendere dallo stesso attività esorbitanti le funzioni ad esso attribuite (citando Cass. Pen., Sez. VI, n. 35103 del 4 settembre 2003).

L’ordinanza impugnata andrebbe, inoltre, annullata in quanto, non avendo il Sig. -OMISSIS- il potere di disporre dei beni in oggetto, non può essere ottemperata dal soggetto destinatario il quale, tuttavia, rischia – secondo la prospettazione attorea - di essere sottoposto ad un procedimento penale ai sensi dell’art. 650 C.p., a fronte di prescrizioni agevolmente eseguibili da parte del ricorrente, se non fosse per la mancanza di titolarità.

Anche nei confronti della -OMISSIS- il patrocinio attoreo propone le medesime doglianze in quanto destinataria del provvedimento impugnato senza, asseritamente, avere alcun legame con la situazione anzidetta non essendo specificato il titolo della stessa all’interno dell’ordinanza.

Inoltre, secondo l’assunto attoreo, la “confisca” delle cisterne site in -OMISSIS- (facendo riferimento al doc. 2 in actis ) determinerebbe anche un difetto dei presupposti del provvedimento gravato poiché detta misura cautelare, a differenza del sequestro o del fermo amministrativo, non crea un semplice vincolo alla disponibilità del bene, bensì priva il titolare del diritto di proprietà sullo stesso e, di conseguenza, il Comando dei VVF ha, quindi, adottato un provvedimento inibitorio ed altresì delle prescrizioni su di un cespite non più disponibile e sulla base del mancato adeguamento degli stessi serbatoi alle normative antincendio;
nelle more del provvedimento cautelare, ed altresì del procedimento penale attivato dall’Agenzia delle Dogane, risultava, aggiungono i ricorrenti, giuridicamente impossibile adeguare i beni alle normative antincendio.

Sul punto il Collegio rileva che dal documento n. 2 in actis , citato dai ricorrenti a sostegno dell’argomento dell’assenza di titolarità alcuna sul bene oggetto dell’ordinanza gravata, non risulta un provvedimento di confisca, bensì, di sequestro.

Con il secondo motivo “ Violazione e falsa applicazione del comma III dell’art. 4 del d.P.R. 01.08.2011, n. 151. Eccesso di potere per difetto e contraddittorieta’ della motivazione. Perplessita’. Ingiustizia manifesta ” i ricorrenti lamentano che il provvedimento non sarebbe adeguatamente motivato poiché farebbe mero rinvio ai verbali di sopralluogo e sarebbe altresì viziato da “perplessità” poiché è stato notificato a plurimi soggetti senza puntuale individuazione del destinatario.

In particolare, la difesa attorea ricorda che il comma III dell’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 sancisce espressamente che “ in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.

L’ordinanza gravata sarebbe, secondo l’assunto attoreo, adottata con motivazione “molto sintetica” limitandosi ad effettuare continui rinvii al verbale dell’8 aprile 2019;
in particolare i ricorrenti sottolineano a tal fine il passaggio seguente: “ ritenuto che non sussistono i presupposti per conformare l’esercizio dell’attività alla normativa antincendio, nei termini prescrizionali di cui all’art. 4, comma III del DPR n. 151/2011 ” laddove l’Amministrazione avrebbe indicato l’insussistenza dei presupposti in parola, senza tuttavia riferire le ragioni della relativa valutazione mortificando, di conseguenza, una completa tutela defensionale.

Il provvedimento gravato sarebbe, altresì, viziato da perplessità perché l’Amministrazione ha “intestato” l’atto ad una molteplicità di soggetti, tra cui l’Azienda Agricola -OMISSIS- e le società ricorrenti, tutti qualificati come “ ex ” senza, così, consentire di comprendere né chi sia l’effettivo destinatario, né il ruolo di ciascuno di essi e nemmeno il rapporto col bene confiscato: tra i soggetti destinatari del provvedimento non risulterebbe il Sig. -OMISSIS-.

In merito a quest’ultimo profilo di censura, il Collegio rileva che nell’ordinanza gravata il destinatario privato indicato in indirizzo è la “ Ditta -OMISSIS-, ex Azienda Agricola -OMISSIS- ex -OMISSIS- ex -OMISSIS- ” con chiaro riferimento al soggetto persona fisica esercente l’attività nonché ai relativi precedenti titolari della medesima, deponendo ciò per l’inconsistenza di tale specifico profilo lamentato.

L’Avvocatura dello Stato evidenzia in fatto che:

- in data 21 febbraio 2019 personale dipendente della Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia si recava in via -OMISSIS- in Reggio Emilia, al fine di procedere alla confisca e alla distruzione di merce sulla base del provvedimento emesso dalla Prefettura di Ancona in data 10/01/2019, ai danni di Azienda operante nel settore trasporto merci, causa mancata iscrizione all’albo o comunque difetto di autorizzazione all’attività: gli agenti intervenuti riscontravano la presenza in un cascinale isolato di numerosi automezzi e autovetture, di tre fabbricati in parte adibiti ad officina meccanica, di una grossa cisterna atta a contenere gasolio;

- in tale occasione veniva identificato il Sig. -OMISSIS- che aveva in uso l’area e che da successivi accertamenti presso la Camera di Commercio risultava poi essere legale rappresentante della società -OMISSIS-, impresa di trasporto merci conto terzi e locazione di veicoli commerciali: la Polizia Stradale si riservava, quindi, di effettuare ulteriori accertamenti e di procedere ad una successiva ispezione coinvolgendo il Comando Provinciale VV.F. al fine di verificare la regolarità della cisterna presente nell’area;

- tale ispezione veniva effettuata in data 7 aprile 2019 da Funzionari dell’Agenzia delle Dogane accompagnati da personale della Polizia di Stato e dal Capo Squadra Esperto dei Vigili del Fuoco del predetto Comando, per la verifica del rispetto della normativa antincendio: accertata la presenza di n. 2 serbatoi i quali risultavano sprovvisti di autorizzazione comunale, accertato che l’attività era esercitata in assenza della presentazione della S.C.I.A. antincendi prevista per tali impianti ex art. 4 del D.P.R. n. 151/11 relativamente al punto 13.1 cat. A dell’Allegato 1 al prefato D.P.R., “ DISTRIBUTORE RIMOVIBILE DI GASOLIO ”, configuratosi inoltre il reato ex art. 40 comma 1 del D. Lgs. n. 504/95, si procedeva al sequestro dei serbatoi;

- le cisterne venivano quindi sigillate e affidate alla custodia giudiziale del Sig. -OMISSIS-, che risultava detentore dell’area e che aveva assistito i funzionari e gli agenti durante il sopralluogo e il successivo sequestro;
egli aveva dichiarato di non essere proprietario dei serbatoi e di non avere i documenti, né gli strumenti per accertare gli esatti quantitativi di gasolio contenuti nelle cisterne;

- in data 21 novembre 2019 veniva quindi emesso un atto di diffida per la rimozione dei beni e lo sgombero degli immobili, riportante il numero P.G. -OMISSIS-;

- in data 11 luglio 2020 la Polizia Locale, la Polizia Stradale e tecnici del Comune di Reggio Emilia effettuavano un sopralluogo nel sito, per verificare l’adempimento del provvedimento d’ingiunzione emesso, riscontrando che le aree e gli immobili continuavano ad essere utilizzati;
veniva altresì riscontrata la presenza di un’ulteriore cisterna contenente carburante oltre alle due cisterne rinvenute nel corso del sopralluogo del 07/04/2019, e ad alcune bombole di gas (verosimilmente G.P.L.) detenute all’interno del fabbricato: viste le condizioni del sito, veniva trasmesso il verbale di sopralluogo stilato dai tecnici comunali al Comando Provinciale VV.F., richiedendo la verifica relativamente ad eventuali ulteriori violazioni della normativa di prevenzione incendi;

- in data 22/09/2020 il funzionario VV.F. del Comando Provinciale provvedeva, quindi, ad effettuare una visita tecnica di controllo presso il sito di cui trattasi riscontrando oltre alle violazioni già precedentemente accertate, per le quali era stato aperto il procedimento penale n. -OMISSIS-, anche l’assoluta mancanza di idonei presidi antincendio: pertanto, in conformità al D.P.R. n. 151/11, veniva emessa l’impugnata ordinanza di sospensione dell’attività e venivano prescritti interventi di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio, con l’avvertimento che in caso d’inadempienza si sarebbe provveduto ai sensi dell’art. 650 del Codice penale.

Sulle doglianze attoree, le Amministrazioni statali resistenti sottolineano che, appurato che il Sig. -OMISSIS- all’atto dei sopralluoghi era usufruttuario dell’area di -OMISSIS-, a norma dell’art. 981 C.c. egli esercitava sul bene i poteri di godimento e sfruttamento tipici del diritto di proprietà e che il ruolo di custode giudiziale delle due cisterne sequestrate, che egli ha assunto con decorrenza 8 aprile 2019, non gli impediva di curarne la messa in sicurezza (previe comunicazioni formali all’A.G.), posto che rientra proprio tra i compiti di tale figura “conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia”, mantenerne e tutelarne l’integrità anche esercitando azioni di conservazione dello stesso.

Quanto ai destinatari dell’ordinanza de qua l’Avvocatura dello Stato precisa che il provvedimento è stato notificato anche alla -OMISSIS-, di cui il Sig. -OMISSIS- era legale rappresentante fino al 2019, in primo luogo perché la stessa risultava la presunta proprietaria degli impianti e dei macchinari che insistevano sul sito ed in secondo luogo poiché la stessa aveva fatto pervenire in -OMISSIS- dei materiali ad essa riconducibili, come risulta dal verbale di sopralluogo dell’11 luglio 2020 laddove si dichiara che “nel fabbricato era presente un pallet indirizzato alla -OMISSIS-”. Inoltre, aggiungono le controdeducenti, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha determinato i destinatari del provvedimento sulla base degli atti trasmessi dalle altre Amministrazioni e sulla base di accertamenti catastali e visure camerali, posto che comunque non rientra nelle sue competenze entrare nel merito dei diritti di proprietà e/o di uso che insistono sul sito di -OMISSIS-, stante anche la pendenza, all’epoca, del ricorso dinnanzi al T.A.R., RG -OMISSIS-.

La difesa erariale aggiunge che il provvedimento inibitorio dei Vigili del Fuoco non si riferisce solo ed esclusivamente alle due cisterne di gasolio, sequestrate e poi confiscate dall’Autorità Giudiziaria, ma fa riferimento ad ulteriori violazioni della normativa antincendio: posto che nel sopralluogo dell’11 luglio 2020 era stata rilevata nei pressi del fabbricato la presenza di un ulteriore serbatoio pieno di carburante, collocato in un locale non idoneo in cui erano altresì abbandonati un considerevole numero di pneumatici, erano state inoltre rilevate numerose violazioni delle condizioni di sicurezza derivanti dall’uso promiscuo dei locali e di conseguenza, evidenzia l’Avvocatura dello Stato, la sospensione dell’attività era atto dovuto, stante la necessità di tutela dell’incolumità delle persone, compito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In merito alla presunta carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata le Amministrazioni statali resistenti sottolineano che l’art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 151/2011 prevede che, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, venga presentata una S.C.I.A. corredata della documentazione prescritta laddove, ai sensi del comma 3 ,“ il Comando entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, [...] in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni ”;
pertanto, assumono le controdeducenti, il sub-procedimento che concede un termine al fine di conformare l’attività antincendio alla normativa può essere attivato solo qualora sia stata presentata una S.C.I.A., mentre nel caso in oggetto l’attività risultava priva di qualunque documento inerente l’inizio dell’attività dal punto di vista antincendi.

Da ciò conseguirebbe che la motivazione dell’ordinanza fa quindi riferimento a tale circostanza quando statuisce che “ non sussistono i presupposti per conformare l’esercizio dell’attività alla normativa antincendio nei termini prescrizionali di cui all’art. 4 comma III del D.P.R. n. 151/2011 ”, elementi che non sono pertanto soggetti a valutazione discrezionale del Comando VVF, ma discendono direttamente dall’applicazione della legge.

In punto di fatto i ricorrenti, in replica alle difese surriferite, precisano che sarebbe errata l’affermazione che il Signor -OMISSIS- era stato legale rappresentante della -OMISSIS- poiché dalla visura storica della società emergerebbe che il Signor -OMISSIS- fino al 2 aprile 2019 è stato procuratore della -OMISSIS-, non ricoprendo successivamente e soprattutto al momento della emissione del provvedimento impugnato alcuna carica presso la società.

Il Comune di Reggio Emilia, sulla proprietà dell’area in esame, ha precisato che, in esito alla sentenza n. -OMISSIS- resa in sede di ottemperanza di questo Tribunale, in data 20 novembre 2019 il Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia diffidava, con provvedimento recante P.G. n. -OMISSIS-, i Sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- a liberare e a non utilizzare e a non fare utilizzare in alcun modo l’area e gli immobili ubicati in via -OMISSIS-, acquisiti gratuitamente al patrimonio disponibile comunale e trascritti presso la Conservatoria dei registri immobiliari R.G. n.-OMISSIS-, RP -OMISSIS-.

Sullo svolgimento dell’attività, ricostruite le ulteriori vicende in conformità alla prospettazione erariale, l’Ente sottolinea che, oltre a non essere mai stata ottemperata la citata diffida, dal sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di Reggio Emilia, in data 10 gennaio 2024, è emerso che nel complesso immobiliare sito in -OMISSIS- il Sig. -OMISSIS- continua a svolgere la propria attività (rinviando al doc. n. 2 in actis ).

Sul primo motivo di ricorso la difesa comunale assume che le affermazioni del Sig. -OMISSIS- sono state smentite dalla decisione n. 2626 del Consiglio di Stato del 19 marzo 2024 la quale, dopo aver rilevato che “- la vicenda vede il ricorrente, da circa 15 anni, contrapposto all’Amministrazione comunale di Reggio Emilia;
- la controversia si è ampliata a dismisura in corso di giudizio inconseguenza della condotta processuale del ricorrente che palesava l’interesse ad una procrastinazione della definizione della controversia
”, ha concluso l’annoso contenzioso affermando che “ Il signor -OMISSIS- non ha mai perso il possesso degli immobili di via -OMISSIS- e ciò è provato dalla documentazione versata in atti in primo grado, nonché da ultimo dal verbale “Controlli abusi edili” del 10 gennaio 2024, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Reggio Emilia, dal quale risulta che l’appellante continua ancora oggi a svolgere nei predetti immobili la propria attività ”.

Pertanto, prospetta il Comune di Reggio Emilia, come accertato nella citata decisione, nonché dal verbale “Controlli abusi edili” redatto dalla Polizia Municipale di Reggio Emilia del 10 gennaio 2024 (di cui al doc. 2 in actis ), il ricorrente non avrebbe mai perso il possesso dell’immobile di -OMISSIS- e ivi avrebbe sempre continuato a svolgere la propria attività oggetto dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 28.09.2020: sarebbe, di conseguenza, priva di rilievo probatorio la visura depositata in data 2 maggio 2024 dai ricorrenti in quanto, sebbene il Sig. -OMISSIS- abbia formalmente perso la titolarità degli immobili di via -OMISSIS-, di fatto non ne ha mai perso il possesso e ivi ha continuato a svolgere la propria attività.

L’Ente aggiunge che sul punto il Consiglio di Stato ha rilevato che “ Non si vede infatti come la cancellazione o meno della trascrizione, che ha solo un valore dichiarativo, abbia potuto influire sulla disponibilità del bene da parte del ricorrente al fine di procedere alla eliminazione delle opere abusive. D’altra parte, non risulta che lo stesso abbia formalizzato in qualche modo la sua volontà in tal senso entro i 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza e che l’amministrazione abbia frapposto degli ostacoli o comunque impedito che ciò potesse avvenire ”: di conseguenza, precisa la difesa comunale, è acclarato che, sebbene l’immobile de quo risulti formalmente del Comune di Reggio Emilia, ciò non ha mai influito “ sulla disponibilità del bene da parte del ricorrente al fine di procedere alla eliminazione delle opere abusive ”.

Sulla incidenza della “confisca”, il Comune di Reggio Emilia, facendo rinvio alla documentazione in atti, precisa che in realtà il Sig. -OMISSIS- ha continuato a utilizzare l’area e le cisterne anche dopo il 7 aprile 2019 commettendo altresì una violazione dei sigilli apposti alle cisterne.

Sul secondo motivo la difesa comunale sottolinea che i destinatari dell’ordinanza impugnata, essendo operatori specializzati del settore, erano necessariamente in grado di comprendere il contenuto delle contestazioni e dell’ordine e che le cisterne erano state sigillate e affidate alla custodia giudiziale del Sig. -OMISSIS-;
pertanto, egli in tale qualità ne risponde innanzi all’autorità giudiziaria in conformità all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il “ custode giudiziario del sito sottoposto a sequestro penale, è a tutti gli effetti il possessore dell'area, con tutto ciò che ne consegue in termini di imputazione giuridica e di responsabilità della sua gestione ” (citando T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 10 febbraio 2012, n.730).

I ricorrenti, in replica alle difese del Comune di Reggio Emilia, assumono che non sarebbe dirimente ai fini del presente giudizio la decisione del Consiglio di Stato resa sul contenzioso edilizio citato giacché tale pronuncia si riferirebbe esclusivamente agli abusi edilizi e soprattutto alla possibilità che i Signor -OMISSIS- avrebbe avuto di intervenire sugli stessi entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza del

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