TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-06-24, n. 202400169
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Testo completo
Pubblicato il 24/06/2024
N. 00169/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico - Difesa Civile, Questura di Reggio Emilia, U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Comune di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eliana Benvegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza prot. n. -OMISSIS- del 28.09.2020 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;
b) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, del verbale di accesso e suggellamento serbatoi redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 7.04.2019;
c) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, del verbale prot. -OMISSIS- del sopralluogo eseguito in data 11.07.2020;
d) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, della nota prot. -OMISSIS- del 23.07.2020 del Comune di Reggio Emilia;
…..per l' accertamento
del difetto di titolarità del Sig. -OMISSIS- e della -OMISSIS- rispetto all'ordinanza sub doc. 6 ( rectius doc. 5)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia e di Comune di Reggio Nell'Emilia e di Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico - Difesa Civile e di Questura di Reggio Emilia e di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa Paola Pozzani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza inibitoria e prescrittiva delle misure di sicurezza antincendio prot. n. -OMISSIS- del 28.09.2020 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia nonché del verbale di accesso e suggellamento serbatoi ai fini fiscali redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 7.04.2019, del verbale del U.O.C. Sportello Edilizia e Controlli del Comune di Reggio Emilia prot. -OMISSIS- relativo al sopralluogo eseguito in data 11.07.2020 ai fini di verifica dell’ottemperanza di precedente diffida di sgombero -OMISSIS- del 21.11.2919 e, infine, della nota prot. -OMISSIS- del 23.07.2020 del Comune di Reggio Emilia di richiesta di intervento del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia ai fini dell’applicazione delle misure preventive antincendio.
Le Amministrazioni statali ed il Comune di Reggio Emilia si sono costituiti in giudizio rispettivamente il 24 dicembre 2020 ed il 21 gennaio 2021.
Con ordinanza presidenziale n. 136 del 16 novembre 2023 si è chiesto alle parti di comunicare se fossero intervenuti fatti o atti ulteriori nel corso del giudizio e alla parte ricorrente di confermare l’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio.
In adempimento alla predetta ordinanza il Comune resistente ha dichiarato, con atto depositato in giudizio il 14 gennaio 2024, che dal sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di Reggio Emilia, in data 10 gennaio 2024, è emerso che nel complesso immobiliare sito in -OMISSIS- il Sig. -OMISSIS- continua a svolgere la propria attività (depositando in actis a tal fine il documento n. 2).
Con atto depositato in giudizio il 15 gennaio 2024 è stata dichiarata la permanenza dell’interesse dei ricorrenti alla decisione del ricorso.
Le Amministrazioni statali resistenti hanno insistito per il rigetto del ricorso con memoria depositata in giudizio il 3 maggio 2024.
I ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso con memoria del 9 maggio 2024 e replicato alle avverse controdeduzioni con atto del 21 maggio 2024.
Il Comune resistente ha precisato le proprie difese con memoria del 10 maggio 2024 e replicato alle avverse doglianze con atto del 22 maggio 2024.
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2024, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I ricorrenti hanno rappresentato alcuni elementi in fatto a sostegno delle proprie doglianze.
In particolare hanno esposto che a seguito di accesso, in data 7 aprile 2019, l’Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia, unitamente alla Polizia di Stato, ai Vigili del Fuoco ed ai Carabinieri Forestali, ha eseguito un sopralluogo presso il sito in -OMISSIS- in Reggio Emilia - di cui la difesa attorea dichiara che l’-OMISSIS- risulta essere usufruttuario - al fine di accertare eventuali violazioni tributarie, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
In esito al sopralluogo, gli esponenti evidenziano che sono stati rinvenuti due serbatoi fuori terra, rispettivamente aventi matricola n. 230 e n. 5591, e che da interlocuzione telefonica con il Sig. -OMISSIS- è emersa la presenza di 1.500 Lt. di gasolio all’interno della cisterna n. 230: a fronte della mancanza dei documenti attestanti la provenienza degli idrocarburi sono stati suggellati dalle Autorità intervenute i serbatoi ispezionati in attesa del reperimento della documentazione da parte del ricorrente.
I ricorrenti hanno precisato che, successivamente, sarebbero occorsi i seguenti avvenimenti:
- in data 8 aprile 2019 i funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Reggio Emilia, accompagnati da un Caposquadra dei Vigili del Fuoco, hanno proseguito negli accertamenti tributari surriferiti, unendo agli stessi anche i controlli in materia di normativa antincendio, riscontrando la mancanza dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 3, comma X, del D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 per la messa in funzione dei due strumenti di distribuzione di carburante;
- in tale occasione il Sig. -OMISSIS-, a richiesta degli agenti, ha esibito il documento amministrativo semplice ( rectius Documento di Accompagnamento Semplificato) n. 13130/2019 del 28 marzo 2019 relativo al contenuto delle cisterne, dichiarando, inoltre, un quantitativo di gasolio ad uso trazione pari a 3.000 Lt.: dal D.A.S. (Documento di Accompagnamento Semplificato) sarebbe emerso altresì che gli idrocarburi, venduti dalla -OMISSIS-, fossero destinati alla -OMISSIS- con sede a Modena, alla Via -OMISSIS-; sempre in tale occasione, il Sig. -OMISSIS- avrebbe riferito agli agenti di non essere il proprietario delle due cisterne (citando pagina 5 del Verbale sub doc. 2 in actis );
- a seguito dei rilievi occorsi in tale sede, le due cisterne sono state confiscate, a mente dell’art. 44 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504: i serbatoi già cautelati con i suggelli del 7 aprile 2019 sono stati sottoposti alla custodia giudiziale gratuita del Sig. -OMISSIS-;
- in data 11 luglio 2020, gli incaricati del Comune di Reggio Emilia, unitamente alla Polizia Locale e Stradale, hanno effettuato un sopralluogo nel plesso de quo nell’ambito di un accertamento relativo ad un contenzioso con il detto Comune pendente innanzi a questo Tribunale con R.G. n. -OMISSIS-;
- a seguito di detto accesso, il Comune di Reggio Emilia ha trasmesso, in data 23 luglio 2020, il relativo verbale -OMISSIS- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia affinché lo stesso effettuasse i controlli di propria competenza in ordine alle cisterne;
- i Vigili del Fuoco quindi hanno effettuato, in data 22 settembre 2020, una visita tecnica di controllo presso l’immobile in -OMISSIS-, al fine di ottemperare alla segnalazione del Comune, riscontrando, nuovamente, violazioni delle normative antincendio: di conseguenza, il Comando Provinciale dei VVF di Reggio Emilia ha disposto con l’ordinanza impugnata la sospensione dell’attività di deposito dei contenitori mobili di gasolio per autotrazione, “confiscati” dall’8.04.2019, ordinando, altresì, l’adeguamento dei beni mobili alle prescrizioni di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 nonché al D.M. 22.11.2017.
La difesa attorea ha evidenziato, altresì, che l’area in cui si trovavano i serbatoi è stata oggetto di un lungo contenzioso tra il Signor -OMISSIS- ed il Comune di Reggio Emilia il quale, a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione di talune opere abusive insistesti sull’area, ha trascritto sui Registri Immobiliari a far data dal 12 agosto 2014 l’acquisizione gratuita dell’intero immobile al patrimonio comunale (facendo riferimento al doc. n.13 in actis ); inoltre, in data 15 maggio 2020 il Tribunale di Reggio Emilia emetteva a carico del Signor -OMISSIS- il decreto penale di condanna n. -OMISSIS-, opposto in data 17 giugno 2021.
Con la decisione n. -OMISSIS-, pubblicata il 19.03.2024, i ricorrenti precisano che veniva altresì definito l’appello n. -OMISSIS-RG dinnanzi al Consiglio di Stato, Sez. VI, interposto dal signor -OMISSIS- avverso la sentenza del T.A.R. Parma n. -OMISSIS-, relativa al contenzioso edilizio.
Con il primo motivo di