TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 2023-07-26, n. 202312679
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Testo completo
Pubblicato il 26/07/2023
N. 12679/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07772/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7772 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da C M, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Firenze, n. 35;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensione dell'esecuzione,
- della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, profilo operatore amministrativo - assistente amministrativo - assistente amministrativo gestionale (codice AMM), di cui al relativo bando concorsuale emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato in G.U., 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 104 del 31.12.2021, come pubblicata sul sito Formez PA in data 24.2.2023, nella parte di proprio interesse, in seno alla quale l'odierno ricorrente si è classificato alla posizione n. 2235, con punteggio di 27,625, anziché alla corrispondente posizione superiore in virtù del maggior punteggio rivendicato, e della successiva graduatoria finale di merito rettificata del medesimo concorso pubblico, come pubblicata sul sito Formez PA in data 19.4.2023, nella parte di proprio interesse, in seno alla quale l'odierno ricorrente è stato collocato alla posizione n. 2307, con punteggio di 27,625, anziché alla corrispondente posizione superiore in virtù del maggior punteggio rivendicato, nonché dei rispettivi provvedimenti della Commissione Ripam di approvazione delle graduatorie medesime e di Formez Pa della loro pubblicazione, non conosciuti;
- della scheda relativa alla prova scritta svolta dal dott. C M in data 6.7.2022 presso la sede d'esame decentrata di Catania e del punteggio totale di 27,625 ivi attribuito, nella parte in cui è stata ritenuta “neutra” la risposta fornita dal candidato al quesito n. 36, ossia “Lo convoco, gli domando se ci sono osservazioni sulla mia gestione. In ogni caso gli faccio capire che io ho la responsabilità dell'ufficio. Sono sicuramente ammesse critiche ed osservazioni purché fatte in modo trasparente e costruttivo”, fornita dal ricorrente, ed è stato conseguentemente attribuito all'anzidetta risposta il relativo punteggio di 0,375 (assegnato alla risposta c.d. "neutra"), in luogo del punteggio pieno di 0,75 (assegnato alla risposta c.d. “più efficace”), e dunque del questionario sottoposto ai candidati nel corso della suddetta seduta d'esame, con particolare riguardo al citato quesito n. 36;- dei provvedimenti, non conosciuti, con i quali l'Amministrazione e la Commissione esaminatrice hanno redatto e/o deliberato e/o approvato sia l'elenco delle domande quiz formulate ai candidati durante la prova scritta del 6.7.2022 (alla quale ha preso parte il ricorrente), sia i relativi criteri di valutazione, sia la relativa griglia delle risposte, oltre che dei suddetti questionario, criteri e griglia nella parte in cui, in relazione alla domanda n. 36, è stata ritenuta soltanto “neutra” e non “più efficace” la risposta sopra riportata, come fornita dal ricorrente;
- della medesima graduatoria concorsuale finale e successiva rettifica sopra meglio indicate, anche nella parte in cui non è stato riconosciuto al ricorrente il titolo di preferenza da lui indicato, relativo allo svolgimento del servizio civile;
- del Bando concorsuale sopra menzionato, pubblicato in G.U. n. 104 del 31.12.2021, con particolare riferimento all'art. 8, comma 5;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche allo stato non conosciuto, compreso il verbale, non conosciuto, della seduta d'esame del 6.7.2022, svoltasi presso la sede decentrata di Catania, redatto dalla Commissione esaminatrice del suddetto concorso, relativo alla prova scritta alla quale ha preso parte il ricorrente, nonché ogni annesso allegato, non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Motta Corrado il 27/6/2023:
Per l’annullamento, previa sospensione:
- della graduatoria finale di merito rettificata del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, profilo operatore amministrativo - assistente amministrativo - assistente amministrativo gestionale (codice AMM), di cui al relativo bando concorsuale emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato in G.U., 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 104 del 31.12.2021, come pubblicata sul sito Formez PA in data 19.4.2023, e come depositata dalla Difesa erariale in seno al presente giudizio in data 9.6.2023 nella versione integrale “non anonima”, comprensiva dei nominativi e degli indirizzi di residenza dei candidati ivi inseriti (e dunque, in tale versione conosciuta il 9.6.2023), nella parte di proprio interesse, in seno alla quale l'odierno ricorrente si è classificato alla posizione n. 2307, con punteggio di 27,625, anziché alla corrispondente posizione superiore in virtù del maggior punteggio rivendicato, nonché della medesima graduatoria come aggiornata a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale Formez PA il 13.6.2023, e dell'anzidetto avviso, nonché dei rispettivi provvedimenti della Commissione Ripam di approvazione della graduatoria medesima, e di Formez PA della sua pubblicazione, non conosciuti;
- della medesima graduatoria concorsuale finale rettificata ed aggiornata sopra meglio indicata, anche nella parte in cui non è stato riconosciuto al ricorrente il titolo di preferenza da lui indicato, relativo allo svolgimento del servizio civile;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche allo stato non conosciuto, compresi gli atti già impugnati con il ricorso principale, e segnatamente: - l'originaria graduatoria concorsuale finale di merito pubblicata sul sito Formez PA in data 24.2.2023, nella parte di proprio interesse;- la scheda relativa alla prova scritta svolta dal dott. C M in data 6.7.2022 presso la sede d'esame decentrata di Catania ed il punteggio totale di 27,625 ivi attribuito, nella parte in cui è stata ritenuta “neutra” la risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 36 ed è stato conseguentemente attribuito all'anzidetta risposta il relativo punteggio di 0,375 (assegnato alla risposta c.d. "neutra"), in luogo del punteggio pieno di 0,75 (assegnato alla risposta c.d. “più efficace”), e dunque il questionario sottoposto ai candidati nel corso della suddetta seduta d'esame, con particolare riguardo al citato quesito n. 36;- i provvedimenti, non conosciuti, con i quali l'Amministrazione e la Commissione esaminatrice hanno redatto e/o deliberato e/o approvato sia l'elenco delle domande quiz formulate ai candidati durante la prova scritta del 6.7.2022 (alla quale ha preso parte il ricorrente), sia i relativi criteri di valutazione, sia la relativa griglia delle risposte, oltre che dei suddetti questionario, criteri e griglia nella parte in cui, in relazione alla domanda n. 36, è stata ritenuta soltanto “neutra” e non “più efficace” la risposta fornita dal ricorrente;
- del Bando concorsuale sopra menzionato, pubblicato in G.U. n. 104 del 31.12.2021, con particolare riferimento all'art. 8, comma 5;
- del verbale, non conosciuto, della seduta d'esame del 6.7.2022, svoltasi presso la sede decentrata di Catania, redatto dalla Commissione esaminatrice del suddetto concorso, relativo alla prova scritta alla quale ha preso parte il ricorrente, nonché ogni annesso allegato, non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Rilevato che:
- con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito relativa al concorso indicato in oggetto, unitamente alla successiva graduatoria rettificata, lamentando l’erronea attribuzione del medesimo punteggio riconosciutogli, in entrambi gli atti conclusivi della procedura selettiva, per le ragioni puntualmente indicate nel ricorso;
- con motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato nuovamente la graduatoria rettificata, depositata in giudizio dall’amministrazione priva di oscuramento delle generalità dei vincitori, svolgendo analoghe censure;
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate concludendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti;
- alla camera di consiglio dell’11 luglio 2023, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, con preavviso alle parti dell’eventualità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che:
- il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto non notificato ad almeno un controinteressato come prescritto a pena di decadenza dall’art. 41, comma 2 c.p.a.;
- come affermato dalla stessa parte nel ricorso, egli ha inoltrato istanza di accesso agli atti per conoscere i nominativi dei controinteressati in data 12 aprile 2023, nell’imminenza della scadenza del termine per la proposizione dell’impugnativa, segnalandone l’urgenza all’amministrazione (con pubblicazione della prima graduatoria avvenuta in data 24 febbraio 2023);
- la suddetta scansione temporale delle attività compiute dal ricorrente, non rispondente a canoni di ordinaria diligenza, impedisce la concessione della rimessione in termini per errore scusabile in presenza di un grave impedimento di fatto a norma dell’art. 37 c.p.a.;
- come già evidenziato, di recente, da questa Sezione (T.A.R. Lazio, Sez. IV Ter, 3 luglio 2023, n. 11146), ai fini della concessione della rimessione in termini, il ricorrente deve porre in condizione l’amministrazione di evadere la richiesta in tempi ragionevoli, che consentano comunque di rispettare il termine decadenziale per l’impugnazione della graduatoria concorsuale;
- dall’inammissibilità del ricorso introduttivo discende quella dei motivi aggiunti per carenza di interesse, posto che, in ragione della rivendicazione del medesimo punteggio già attribuito nella graduatoria originaria non ritualmente impugnata, quest’ultima, in parte qua , continuerebbe a produrre i medesimi effetti nella sfera giuridica del ricorrente;
- peraltro, non può sottacersi come l’atto impugnato con i motivi aggiunti sia la stessa graduatoria rettificata già oggetto di gravame con il ricorso originario, sicché lo scrutinio nel merito delle (identiche) censure articolate si tradurrebbe in una surrettizia rimessione in termini per l’impugnazione dell’atto;
- sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della natura e dell’esito della lite.