TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-05-08, n. 201300331

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-05-08, n. 201300331
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300331
Data del deposito : 8 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01518/1994 REG.RIC.

N. 00331/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01518/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1518 del 1994, proposto da:
T P, rappresentato e difeso dall'avv. A D S, con domicilio eletto presso l’Avv. A D S, in Ancona, corso Stamira, 29;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. P C, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche, in Ancona, via Palestro, 19;

U.S.L. n. 12 Ancona, non costituita;

per l'annullamento

delle deliberazioni di G.R. n. 787/1994 e n. 2899/1994, recanti l’annullamento in autotutela di precedenti atti di inquadramento in qualifica superiore del personale transitato nei ruoli regionali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente è un dipendente della ex USL n. 12 di Ancona, inquadrato formalmente al 6° livello ex DPR n. 348/1983 dei ruoli del personale regionale per effetto dei provvedimenti impugnati in questa sede.

In punto di fatto, il sig. T espone quanto segue:

- in data 1/6/1973 era stato assunto dal Comune di Ancona quale vincitore di concorso per perito chimico ed inquadrato nel 6° livello dell’Accordo ANCI/

FLEL

1972;

- fino al 31/12/1981 ha prestato servizio presso il Servizio Medicina del Lavoro con compiti di vigilanza ed ispezione nel campo dell’igiene e della prevenzione nei luoghi di lavoro;

- per fronteggiare le accresciute esigenze funzionali del Servizio, il Comune aveva deliberato di trasformare il posto ricoperto da esso ricorrente in quello di “Perito chimico responsabile di settore” (8 livello ex DPR n. 810/1980) e di bandire il concorso per la copertura del posto medesimo;

- tuttavia, a seguito della riforma del SSN di cui alla L. n. 833/1978, le funzioni in materia (nonché il personale addetto alle stesse) passavano alle UU.SS.LL. Esso ricorrente risultava vincitore del concorso bandito dall’USL n. 12 di Ancona ed assumeva quindi le funzioni di perito chimico responsabile di settore. Parallelamente la Regione approvava la modifica della P.O. dell’USL, prevedendo il posto in argomento;

- peraltro, nessuna variazione veniva disposta quanto all’inquadramento giuridico - economico di esso ricorrente (che conservava il livello posseduto alla data del passaggio all’USL n. 12). Nessuna risposta veniva in particolare fornita alle numerose istanze con cui il sig. T chiedeva di essere inquadrato nel 7° livello ex DPR n. 348/1983 e successivamente nell’8° livello ex DPR n. 270/1987;

- da ultimo, con le deliberazioni nn. 787/1994 e 2899/1994, la Regione ha disposto l’annullamento in autotutela della deliberazione n. 4050/1991, con la quale gli era stato riconosciuto l’inquadramento nella posizione funzionale di “Operatore professionale coordinatore”, con conseguente retrocessione alla posizione di “Operatore professionale collaboratore”.



2. I provvedimenti in epigrafe sono censurati per i seguenti profili:

a) violazione artt. 7 e ss. L. n. 241/1990;

b) violazione art. 28 L. n. 128/1990;

c) violazione delle norme e dei principi in materia di autotutela amministrativa ed errore nei presupposti;

d) violazione artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 29/1993 e dell’art. 2103 c.c.;

e) violazione e falsa applicazione dell’art. 64 del DPR n. 761/1979, dell’allegato n. 1, punti 24, let. b) e 21, let. a), alla deliberazione di G.R. n. 1821/1987 e del punto 16 della risoluzione del Consiglio Sanitario Nazionale 21/12/1983;

f) eccesso di potere per omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;

g) violazione artt. 7 e ss. L. n. 241/1990, lesione del legittimo affidamento ed erroneità del presupposto.



3. Si è costituita la Regione Marche, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 4 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.



4. Il ricorso non merita accoglimento.



4.1. Va anzitutto precisato che nessuna rilevanza esplica ai fini della presente decisione il contenzioso di cui al ricorso n. 1124/1993 R.G. (proposto dall’odierno ricorrente avverso il silenzio-rifiuto serbato dalla Regione sulla sua istanza di attribuzione della qualifica di “Operatore professionale dirigente”): tale ricorso, infatti, è stato dichiarato perento con decreto presidenziale n. 299 del 15/3/2007. In ogni caso, la Regione, nel momento in cui ha adottato i provvedimenti impugnati in questa sede, non era tenuta a prendere in considerazione la pendenza di tale giudizio laddove fosse convinta dell’infondatezza della pretesa del sig. T. Ovviamente, questo a suo rischio e pericolo, in quanto, laddove il predetto ricorso fosse stato accolto e il giudice avesse delibato anche la fondatezza della pretesa sottostante, il ricorrente avrebbe avuto diritto con effetto retroattivo al superiore inquadramento, con tutto ciò che ne consegue in termini di obbligo per la Regione di corrispondere le differenze retributive, maggiorate degli accessori di legge.



4.2. Come correttamente eccepito dalla difesa della Regione, sia questo Tribunale che il Consiglio di Stato hanno rigettato analoghi ricorsi proposti da altri dipendenti della Regione Marche destinatari dei medesimi atti impugnati in questa sede dal sig. T. Sul punto va anzitutto precisato che non risponde al vero quanto asserito dalla difesa del ricorrente nella memoria conclusionale del 13 marzo 2013 circa l’assenza dell’ eadem ratio rispetto alle vicende decise dal Tribunale e dal Consiglio di Stato. In effetti, il sig. T faceva parte di un gruppo di dipendenti regionali tutti in possesso della qualifica di perito chimico, transitati dai Comuni o dalle Province marchigiane alle neo-istituite UU.SS.LL. ed impiegati in compiti di vigilanza ed ispezione in materia di igiene pubblica e prevenzione sui luoghi di lavoro. E tutti questi dipendenti, nei rispettivi ricorsi, hanno ovviamente asserito di avere svolto attività di direzione e coordinamento nei riguardi di altri dipendenti, non potendo diversamente reclamare la qualifica di “Operatore professionale coordinatore”. Ciò è tanto vero che la posizione dei predetti dipendenti è stata oggetto di modifica ad opera delle medesime deliberazioni di G.R. (dapprima quelle più favorevoli adottate nel 1990-91 e da ultimo quelle impugnate in questa sede dal sig. T).

Con riferimento, pertanto, ad alcune delle censure proposte con il presente ricorso l’odierno Collegio ritiene sufficiente richiamare le sentenze del Consiglio di Stato nn. 2470 e 2472 del 2007 e di questo TAR nn. 683-687 del 1997 e n. 1879 del 2007, non ravvisando valide ragioni per approdare a conclusioni diverse: il discorso riguarda i motivi rubricati ai punti 1), 2), 3) del ricorso introduttivo.

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