TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-12-27, n. 202300896
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2023
N. 00896/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Gabicce Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Curatela del Fallimento della ditta Pascoli S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Zurich Insurance PLC- Rappresentanza Generale per L'Italia, non costituita in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'inadempimento contrattuale della società Pascoli S.r.l. in liquidazione alla convenzione urbanistica Rep. n. 33764 – Racc. 11389 del 23 luglio 2008, come modificata con atto a rogito del Segretario generale Rep. n. 09/2010 stipulato in data 23 giugno 2010
e per la condanna
della società Pascoli S.r.l. in liquidazione all'adempimento contrattuale, ovvero all'esecuzione dei lavori di riqualificazione della palestra comunale esistente e di realizzazione della nuova palestra da erigersi nella zona sportiva di Ponte Tavollo, secondo il progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 21 del 02.03.2017, per un importo complessivo di lavori pari ad € 678.000,00 (comprensivi del costo dei lavori, Iva e spese tecniche);
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto del Comune di Gabicce Mare di sostituirsi alla Pascoli S.r.l. in liquidazione nell'esecuzione delle opere di riqualificazione della palestra comunale esistente e di realizzazione della nuova palestra da erigersi nella zona sportiva di Ponte Tavollo, secondo il progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 21 del 02.03.2017, per un importo complessivo di lavori pari ad € 678.000,00 (comprensivi del costo dei lavori, Iva e spese tecniche), come previsto dall'art. 5 della convenzione urbanistica;
per la condanna
della società Pascoli S.r.l. in liquidazione al pagamento di € 145.009,80 (o della diversa somma che risulterà di giustizia) in favore del Comune di Gabicce Mare a titolo di “penale contrattuale” ex art. 5 della convenzione urbanistica;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27 gennaio 2023:
per l'accertamento e la declaratoria
dell'inadempimento contrattuale del Fallimento della società Pascoli S.r.l. in liquidazione alla convenzione urbanistica Rep. n. 33764 – Racc. 11389 del 23 luglio 2008, come modificata con atto a rogito del Segretario generale Rep. n. 09/2010 stipulato in data 23 giugno 2010
per la condanna
del Fallimento della società Pascoli S.r.l. in liquidazione all'adempimento contrattuale, ovvero all'esecuzione dei lavori di riqualificazione della palestra comunale esistente e di realizzazione della nuova palestra da erigersi nella zona sportiva di Ponte Tavollo, secondo il progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 21 del 02.03.2017, per un importo complessivo di lavori pari ad € 678.000,00 (comprensivi del costo dei lavori, Iva e spese tecniche);
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto del Comune di Gabicce Mare di sostituirsi al Fallimento della Pascoli S.r.l. in liquidazione nell'esecuzione delle opere di riqualificazione della palestra comunale esistente e di realizzazione della nuova palestra da erigersi nella zona sportiva di Ponte Tavollo, secondo il progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 21 del 02.03.2017, per un importo complessivo di lavori pari ad € 678.000,00 (comprensivi del costo dei lavori, Iva e spese tecniche), come previsto dall'art. 5 della convenzione urbanistica;
per la condanna
del Fallimento della società Pascoli S.r.l. in liquidazione al pagamento di € 145.009,80 (o della diversa somma che risulterà di giustizia) in favore del Comune di Gabicce Mare a titolo di “penale contrattuale” ex art. 5 della convenzione urbanistica.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Curatela del Fallimento Pascoli S.r.l. in Liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Gabicce Mare agisce in questa sede per:
- l’accertamento e la declaratoria dell’inadempimento contrattuale della società Pascoli s.r.l. in liquidazione alla convenzione urbanistica Rep. n. 33764 – Racc. 11389 del 23 luglio 2008, come modificata con atto a rogito del Segretario generale Rep. n. 09/2010 stipulato in data 23 giugno 2010, e per la conseguente condanna della società intimata all’adempimento contrattuale, ovvero all’esecuzione dei lavori di riqualificazione della palestra comunale esistente e di realizzazione della nuova palestra da erigersi nella zona sportiva di Ponte Tavollo, secondo il progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 21 del 2 marzo 2017, per un importo complessivo di lavori pari ad € 678.000,00 (comprensivi del costo dei lavori, dell’ IVA e delle spese tecniche);
- l’accertamento e la declaratoria del suo diritto di sostituirsi alla ditta Pascoli nell’esecuzione delle opere summenzionate, come previsto dall’art. 5 della convenzione urbanistica stipulata a suo tempo inter partes , e per la conseguente condanna della società Pascoli S.r.l in liquidazione al pagamento di € 145.009,80 (o della diversa somma che risulterà di giustizia) in favore di esso Comune a titolo di “penale contrattuale” ex art. 5 della suddetta convenzione urbanistica.
2. In punto di fatto il Comune ricorrente premette che le vicende all’origine della controversia sono note al Tribunale, essendo già state oggetto di scrutinio nel giudizio di cui al ricorso n. 17/2018 R.G., definito con sentenza n. 730/2018.
Ad ogni buon conto, volendo riepilogare in sintesi l’antefatto del presente giudizio, va detto che:
- con deliberazione consiliare n. 21 del 2008 veniva approvata, su proposta della società Mulazzani & Montagna S.r.l. (la quale il 15 luglio 2014 variava la sua denominazione in Pascoli S.r.l., mantenendo la medesima identità societaria) e con la procedura di cui all’art. 2 della L.R. n. 19/2001, il piano urbanistico ad iniziativa privata avente ad oggetto: ”Intervento di ristrutturazione urbanistica in variante al P.R.G. vigente sull’area denominata ex Piatto d’Oro”. Il piano predetto, da attuarsi mediante convenzione urbanistica, prevedeva un importante intervento di ristrutturazione di un’area in variante alle previsioni del P.R.G., con conseguente possibilità per la ditta lottizzante di sfruttare a fini edificatori circa 2560 mq di s.u.l. (di cui mq 1450,00 per destinazione turistica-ricettiva, mq 1000,00 per residenza e mq 117,14 per locali di proprietà pubblica), a fronte della cessione al Comune delle aree di standard e di alcune opere di urbanizzazione;
- la convenzione, stipulata il 23 luglio 2008, all’art. 2 prevedeva l’impegno della ditta lottizzante di progettare e realizzare le opere di urbanizzazione ritenute dall’amministrazione necessarie all’attuazione dell’intervento (alcune delle quali fuori comparto), per un valore stimato di € 1.067.138,20, a scomputo totale degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. A garanzia dell’adempimento delle predette obbligazioni convenzionali, la ditta lottizzante presentava apposita polizza per un importo pari ad € 1.334.000,00, comprensivo del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare e maggiorato del 25% per la clausola penale prevista per l’inosservanza di una qualsiasi delle condizioni stabilite dalla convenzione. Con atto a rogito del segretario generale del Comune di Gabicce Mare, stipulato in data 23 giugno 2010, le parti decidevano consensualmente di modificare la convenzione, prevedendo la realizzazione di opere di urbanizzazione parzialmente diverse da quelle inizialmente concordate, nel limite del valore economico già stabilito. In particolare, e per quanto qui specificamente interessa, la ditta lottizzante assumeva, tra l’altro, l’obbligo di realizzare un impianto sportivo ad uso della collettività (palestra) nell’ambito della zona sportiva di Via Aldo Moro. Tale nuovo impegno veniva garantito mediante appendice di polizza sottoscritta in data 22 giugno 2010, con massimale incrementato ad € 1.485.103,70;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 2016 veniva approvato il progetto preliminare relativo alla suddetta opera pubblica, per un importo complessivo di € 678.000,00, e contestualmente venivano forniti gli indirizzi operativi per la redazione del progetto esecutivo da parte della società lottizzante. In data 22 luglio 2016 la società trasmetteva il progetto esecutivo dell’opera, prevedente, tra l’altro, il cronoprogramma dei lavori. Con nota del 26 settembre 2016 il Comune richiedeva alla società, anche al fine di allineare il quadro economico alle previsioni della convenzione urbanistica, alcune modifiche progettuali, che pervenivano in data 19 gennaio e 9 febbraio 2017. Con deliberazione giuntale n. 21 del 2017 veniva approvato il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale dei lavori di riqualificazione della palestra comunale esistente e di realizzazione della nuova palestra (prevedente una spesa complessiva di € 678.000,00); la deliberazione, ai sensi degli artt. 7, 13, 20, 21, 22, 23, 29 e 37 del D.P.R. n. 380/2001, produceva i medesimi effetti del rilascio del titolo abilitativo edilizio, il che veniva