TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-12-27, n. 202300896

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-12-27, n. 202300896
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300896
Data del deposito : 27 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2023

N. 00896/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00332/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 332 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Gabicce Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Curatela del Fallimento della ditta Pascoli S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Zurich Insurance PLC- Rappresentanza Generale per L'Italia, non costituita in giudizio;

per l'accertamento e la declaratoria

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'inadempimento contrattuale della società Pascoli S.r.l. in liquidazione alla convenzione urbanistica Rep. n. 33764 – Racc. 11389 del 23 luglio 2008, come modificata con atto a rogito del Segretario generale Rep. n. 09/2010 stipulato in data 23 giugno 2010

e per la condanna

della società Pascoli S.r.l. in liquidazione all'adempimento contrattuale, ovvero all'esecuzione dei lavori di riqualificazione della palestra comunale esistente e di realizzazione della nuova palestra da erigersi nella zona sportiva di Ponte Tavollo, secondo il progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 21 del 02.03.2017, per un importo complessivo di lavori pari ad € 678.000,00 (comprensivi del costo dei lavori, Iva e spese tecniche);

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del Comune di Gabicce Mare di sostituirsi alla Pascoli S.r.l. in liquidazione nell'esecuzione delle opere di riqualificazione della palestra comunale esistente e di realizzazione della nuova palestra da erigersi nella zona sportiva di Ponte Tavollo, secondo il progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 21 del 02.03.2017, per un importo complessivo di lavori pari ad € 678.000,00 (comprensivi del costo dei lavori, Iva e spese tecniche), come previsto dall'art. 5 della convenzione urbanistica;

per la condanna

della società Pascoli S.r.l. in liquidazione al pagamento di € 145.009,80 (o della diversa somma che risulterà di giustizia) in favore del Comune di Gabicce Mare a titolo di “penale contrattuale” ex art. 5 della convenzione urbanistica;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27 gennaio 2023:

per l'accertamento e la declaratoria

dell'inadempimento contrattuale del Fallimento della società Pascoli S.r.l. in liquidazione alla convenzione urbanistica Rep. n. 33764 – Racc. 11389 del 23 luglio 2008, come modificata con atto a rogito del Segretario generale Rep. n. 09/2010 stipulato in data 23 giugno 2010

per la condanna

del Fallimento della società Pascoli S.r.l. in liquidazione all'adempimento contrattuale, ovvero all'esecuzione dei lavori di riqualificazione della palestra comunale esistente e di realizzazione della nuova palestra da erigersi nella zona sportiva di Ponte Tavollo, secondo il progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 21 del 02.03.2017, per un importo complessivo di lavori pari ad € 678.000,00 (comprensivi del costo dei lavori, Iva e spese tecniche);

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del Comune di Gabicce Mare di sostituirsi al Fallimento della Pascoli S.r.l. in liquidazione nell'esecuzione delle opere di riqualificazione della palestra comunale esistente e di realizzazione della nuova palestra da erigersi nella zona sportiva di Ponte Tavollo, secondo il progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 21 del 02.03.2017, per un importo complessivo di lavori pari ad € 678.000,00 (comprensivi del costo dei lavori, Iva e spese tecniche), come previsto dall'art. 5 della convenzione urbanistica;

per la condanna

del Fallimento della società Pascoli S.r.l. in liquidazione al pagamento di € 145.009,80 (o della diversa somma che risulterà di giustizia) in favore del Comune di Gabicce Mare a titolo di “penale contrattuale” ex art. 5 della convenzione urbanistica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Curatela del Fallimento Pascoli S.r.l. in Liquidazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il Comune di Gabicce Mare agisce in questa sede per:

- l’accertamento e la declaratoria dell’inadempimento contrattuale della società Pascoli s.r.l. in liquidazione alla convenzione urbanistica Rep. n. 33764 – Racc. 11389 del 23 luglio 2008, come modificata con atto a rogito del Segretario generale Rep. n. 09/2010 stipulato in data 23 giugno 2010, e per la conseguente condanna della società intimata all’adempimento contrattuale, ovvero all’esecuzione dei lavori di riqualificazione della palestra comunale esistente e di realizzazione della nuova palestra da erigersi nella zona sportiva di Ponte Tavollo, secondo il progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 21 del 2 marzo 2017, per un importo complessivo di lavori pari ad € 678.000,00 (comprensivi del costo dei lavori, dell’ IVA e delle spese tecniche);

- l’accertamento e la declaratoria del suo diritto di sostituirsi alla ditta Pascoli nell’esecuzione delle opere summenzionate, come previsto dall’art. 5 della convenzione urbanistica stipulata a suo tempo inter partes , e per la conseguente condanna della società Pascoli S.r.l in liquidazione al pagamento di € 145.009,80 (o della diversa somma che risulterà di giustizia) in favore di esso Comune a titolo di “penale contrattuale” ex art. 5 della suddetta convenzione urbanistica.



2. In punto di fatto il Comune ricorrente premette che le vicende all’origine della controversia sono note al Tribunale, essendo già state oggetto di scrutinio nel giudizio di cui al ricorso n. 17/2018 R.G., definito con sentenza n. 730/2018.

Ad ogni buon conto, volendo riepilogare in sintesi l’antefatto del presente giudizio, va detto che:

- con deliberazione consiliare n. 21 del 2008 veniva approvata, su proposta della società Mulazzani &
Montagna S.r.l. (la quale il 15 luglio 2014 variava la sua denominazione in Pascoli S.r.l., mantenendo la medesima identità societaria) e con la procedura di cui all’art. 2 della L.R. n. 19/2001, il piano urbanistico ad iniziativa privata avente ad oggetto: ”Intervento di ristrutturazione urbanistica in variante al P.R.G. vigente sull’area denominata ex Piatto d’Oro”. Il piano predetto, da attuarsi mediante convenzione urbanistica, prevedeva un importante intervento di ristrutturazione di un’area in variante alle previsioni del P.R.G., con conseguente possibilità per la ditta lottizzante di sfruttare a fini edificatori circa 2560 mq di s.u.l. (di cui mq 1450,00 per destinazione turistica-ricettiva, mq 1000,00 per residenza e mq 117,14 per locali di proprietà pubblica), a fronte della cessione al Comune delle aree di standard e di alcune opere di urbanizzazione;

- la convenzione, stipulata il 23 luglio 2008, all’art. 2 prevedeva l’impegno della ditta lottizzante di progettare e realizzare le opere di urbanizzazione ritenute dall’amministrazione necessarie all’attuazione dell’intervento (alcune delle quali fuori comparto), per un valore stimato di € 1.067.138,20, a scomputo totale degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. A garanzia dell’adempimento delle predette obbligazioni convenzionali, la ditta lottizzante presentava apposita polizza per un importo pari ad € 1.334.000,00, comprensivo del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare e maggiorato del 25% per la clausola penale prevista per l’inosservanza di una qualsiasi delle condizioni stabilite dalla convenzione. Con atto a rogito del segretario generale del Comune di Gabicce Mare, stipulato in data 23 giugno 2010, le parti decidevano consensualmente di modificare la convenzione, prevedendo la realizzazione di opere di urbanizzazione parzialmente diverse da quelle inizialmente concordate, nel limite del valore economico già stabilito. In particolare, e per quanto qui specificamente interessa, la ditta lottizzante assumeva, tra l’altro, l’obbligo di realizzare un impianto sportivo ad uso della collettività (palestra) nell’ambito della zona sportiva di Via Aldo Moro. Tale nuovo impegno veniva garantito mediante appendice di polizza sottoscritta in data 22 giugno 2010, con massimale incrementato ad € 1.485.103,70;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 2016 veniva approvato il progetto preliminare relativo alla suddetta opera pubblica, per un importo complessivo di € 678.000,00, e contestualmente venivano forniti gli indirizzi operativi per la redazione del progetto esecutivo da parte della società lottizzante. In data 22 luglio 2016 la società trasmetteva il progetto esecutivo dell’opera, prevedente, tra l’altro, il cronoprogramma dei lavori. Con nota del 26 settembre 2016 il Comune richiedeva alla società, anche al fine di allineare il quadro economico alle previsioni della convenzione urbanistica, alcune modifiche progettuali, che pervenivano in data 19 gennaio e 9 febbraio 2017. Con deliberazione giuntale n. 21 del 2017 veniva approvato il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale dei lavori di riqualificazione della palestra comunale esistente e di realizzazione della nuova palestra (prevedente una spesa complessiva di € 678.000,00);
la deliberazione, ai sensi degli artt. 7, 13, 20, 21, 22, 23, 29 e 37 del D.P.R. n. 380/2001, produceva i medesimi effetti del rilascio del titolo abilitativo edilizio, il che veniva comunicato alla ditta lottizzante con nota del 16 marzo 2017, data dalla quale decorreva il termine di diciotto mesi per l’ultimazione dell’opera;

- a seguito di sopralluoghi effettuati nei giorni e nei mesi successivi, il Comune verificava però il mancato inizio dei lavori ed invitava ripetutamente la società a dare corso agli impegni convenzionali assunti nel rispetto del cronoprogramma stilato dalla società ed approvato dalla Giunta (si vedano le note comunali del 29 marzo, 30 maggio, 20 luglio e 1° settembre 2017), ma senza alcun esito.

L’8 settembre 2017, la ditta lottizzante trasmetteva al Comune una nota con la quale rendeva noto di volersi avvalere della proroga legale prevista dall’art. 30, comma 3- bis , del D.L. n. 69/2013, rappresentando che, in ogni caso, la decadenza del permesso di costruire n. 2010/39 aveva fatto venir meno il “ …rapporto di presupposizione con la realizzazione delle opere di urbanizzazione …”;

- ricevuta tale comunicazione, gli uffici comunali effettuavano una visura presso la competente Camera di Commercio di Pesaro, dalla quale emergevano alcune rilevanti circostanze concernenti la situazione patrimoniale e debitoria della società, che venivano rimesse alla Giunta per le valutazioni del caso. All’esito dell’istruttoria, la Giunta adottava la deliberazione n. 113 del 5 ottobre 2017, con la quale: i) prendeva atto che, per effetto dell’art. 30, comma 3- bis, del D.L. n. 69/2013, i termini di inizio e di fine lavori per la realizzazione delle opere a carico della società lottizzante dovevano ritenersi prorogati di tre anni, ovvero alla data del 16 marzo 2020 per l’inizio dei lavori e alla data del 16 settembre 2020 per la loro conclusione;
ii) in relazione ai suddetti termini, prorogati ex lege , decideva di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1186 c.c., ossia di esigere immediatamente la prestazione dal debitore in situazione di acclarata “insolvenza”.

Con nota del 19 ottobre 2017, il Comune notificava alla società la deliberazione predetta, contestualmente invitandola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1186 c.c., a provvedere immediatamente ad avviare le opere di urbanizzazione di cui al progetto esecutivo.

A distanza di più di un mese dal predetto invito, verificato che i lavori non erano iniziati, il Comune adottava la determinazione n. 263 del 23 novembre 2017, con cui decideva di escutere la polizza rilasciata a garanzia dell’adempimento della convenzione urbanistica, e pertanto con lettera del 7 dicembre 2017 la compagnia di assicurazioni garante veniva invitata a pagare all’amministrazione la somma di € 823.009,80;

- a seguito della suddetta iniziativa, la società Pascoli S.r.l. adiva sia il Tribunale di Pesaro con ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c. (onde ottenere l’inibitoria della escussione della garanzia da parte del Comune. Tale domanda veniva rigettata dal giudice civile con ordinanza del 27 febbraio 2017), sia il T.A.R. Marche con il citato ricorso n. 17/2018 R.G. (onde ottenere l’annullamento della deliberazione di G.C. n. 113 del 2017 e dei provvedimenti conseguenti e l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’esercizio della facoltà di cui all’art. 1186 c.c., nonché per la risoluzione della convenzione urbanistica). Il Comune, oltre a resistere al ricorso, proponeva domanda riconvenzionale per: i) l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della società;
ii) la condanna della stessa all’esecuzione dei lavori secondo il progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 21 del 2017;
iii) l’accertamento del diritto dell’amministrazione di sostituirsi alla società nella esecuzione delle opere;
iv) la condanna della società al pagamento di € 145.009,80 a titolo di “penale contrattuale” ex art. 5 della convenzione urbanistica.

Il giudizio veniva definito con sentenza n. 730/2018, con cui il T.A.R. respingeva il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dalla società lottizzante e accoglieva la domanda riconvenzionale del Comune, condannando la ditta Pascoli ad “ …organizzare immediatamente le attività di cantiere per l’inizio dei lavori o, in alternativa, avviare immediatamente la procedura di incarico ad una ditta esterna appaltatrice ” (il T.A.R. non riteneva invece di potersi al momento pronunciare sulle altre domande riconvenzionali del Comune, perché esse presupponevano un eventuale ulteriore inadempimento del lottizzante).

Il T.A.R. indicava poi le seguenti prescrizioni conformative per il prosieguo del procedimento: a) il Comune avrebbe dovuto “ …stabilire un nuovo cronoprogramma cercando, nei limiti del possibile, di mediare tutti gli interessi contrapposti, ovvero quello del creditore, di ottenere la prestazione prima che diventi impossibile per insolvibilità del debitore, ma anche quello di quest’ultimo (ma anche del creditore) di essere posto nelle condizioni di poter effettivamente adempiere… ”;
b) in caso di persistente inerzia della società, il Comune avrebbe potuto accertare “ …l’ulteriore inadempimento secondo la procedura convenzionalmente stabilita (diffida e successiva dichiarazione in mora con preavviso di almeno 30 giorni”… ”.

Conformandosi pedissequamente a tali statuizioni, il Comune, con nota prot. n. 26428 dell’11 dicembre 2018, diffidava la società a dare corso alla realizzazione del progetto esecutivo dell’opera, con la tempistica già stabilita nel relativo cronoprogramma dei lavori già elaborato dalla società e conforme a quanto concordato dalle parti in convenzione, stabilendo che i tempi contrattuali (18 mesi) sarebbero decorsi ex novo dalla data di ricevimento della diffida (ossia dall’11 dicembre 2018). La diffida rimaneva senza esito, come accertato dallo stesso responsabile di Settore con verbale di sopralluogo in data 24 gennaio 2019.

Con successiva nota prot. n. 1632 del 24 gennaio 2019 il Comune metteva in mora la società ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, quarto capoverso, della convenzione, con l’avvertenza che, decorsi trenta giorni senza che la stessa avesse posto in essere ogni attività comprovante il rispetto del cronoprogramma, avrebbe proceduto con l’escussione della polizza.

Con verbale di sopralluogo in data 25 febbraio 2019 il Comune accertava che anche quest’ultima messa in mora era rimasta senza esito, cosicché non restava che agire davanti al Tribunale di Pesaro per l’escussione della polizza prestata a garanzia delle obbligazioni convenzionali assunte dalla società. Il Tribunale, però, con ordinanza n. 1464/2019 respingeva la domanda del Comune, il quale contestava la statuizione con ricorso alla Corte di Appello (tale giudizio, alla data di notifica del presente ricorso, era ancora pendente);

- in ragione di ciò, sussiste l’interesse del Comune ad ottenere dal giudice amministrativo (che è il giudice competente a conoscere del controverso rapporto convenzionale) una pronuncia che accerti e dichiari, alla luce dei fatti sopravvenuti alla sentenza n. 730/2018, l’ulteriore e definitivo inadempimento contrattuale della società Pascoli s.r.l. in liquidazione, con ogni conseguente statuizione giudiziale.

Al riguardo va aggiunto per completezza che la sentenza n. 730/2018 è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato (ricorso iscritto al R.G. n. 4480/2019) dalla ditta Pascoli, la quale non ha però proposto istanza cautelare, di talché la decisione di prime cure, alla data di notifica del ricorso, era efficace ed esecutiva.

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