TAR Perugia, sez. I, sentenza 2021-03-02, n. 202100152

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2021-03-02, n. 202100152
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202100152
Data del deposito : 2 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2021

N. 00152/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00395/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 395 del 2017, proposto da Distillerie G. di Lorenzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M B e F F, con domicilio eletto presso lo studio M B in Perugia, via del Sole n. 8, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- il Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R M e S M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Perugia, via Oberdan 50, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Rita Gobbo, con eletto presso l’Avvocatura regionale in Perugia, Palazzo Ajò, corso Vannucci n. 30, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

- della nota prot. n. 139170/2017 del 20.07.2017, notificata in pari data, del Dirigente dell’Area Governo e sviluppo del territorio, Unità operativa Edilizia privata e SUAPE, del Comune di Perugia;

- dei verbali delle sedute della predetta conferenza di servizi tenutesi in data 27.04.2017, 10.05.2017, 19.06.2017 e 22.06.2017;

- della nota del 26.04.2017 del Dirigente della Direzione Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo, Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, della Regione Umbria;

- della nota del 20.06.2017 del Dirigente della Direzione Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo, Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, della Regione Umbria;

- della nota del 26.04.2017 del Dirigente della Direzione Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo, Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica, della Regione Umbria,

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quelli sopra indicati,

con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alla refusione delle spese.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Perugia e della Regione Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. D D G nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2021, celebrata mediante collegamento in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, co. 17, del decreto legge n. 183/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. – La società ricorrente produce alcool etilico e liquidi alcolici nello stabilimento di Perugia, loc. Ponte Valleceppi.

2. – Per l’esercizio dell’attività, la ricorrente è titolare di concessione di idrica ad uso industriale dal fiume Tevere rilasciata dalla Regione Umbria con provvedimento n. 4991 del 6.06.2000 e relativo disciplinare n. 5423 del 4.12.2000, integrati dalla successiva determinazione regionale n. 3393 del 20.04.2001 e dalla determinazione della Provincia di Perugia n. 1052 del 21.02.2007.

3. – In data 6.11.2014, la Provincia di Perugia, avendo accertato lo stato di degrado ed abbandono dell’area in cui sono posizionate le pompe di captazione della derivazione idrica, richiamando quanto stabilito dal disciplinare di concessione, invitava la società a presentare una proposta di sistemazione dell’area interessata sotto pena di applicazione dell’art. 55 del r.d. n. 1775/1933.

4. – La società ricorrente, dunque, presentava ed otteneva dalla Provincia di Perugia l’autorizzazione n. 723/2015, ai soli fini idraulici, all’intervento di miglioria sui collettori e al nuovo posizionamento dello scarico di restituzione nel fiume Tevere, fatti salvi gli ulteriori eventuali pareri, autorizzazioni, permessi e concessioni di competenza di altre amministrazioni.

5. – Distillerie G. Di Lorenzo presentava dunque al Comune di Perugia la comunicazione di inizio lavori per interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella miglioria del metodo di fissaggio del sistema di approvvigionamento idrico, nell’installazione di una struttura metallica realizzata in tubolare per il posizionamento degli argani per il sollevamento ed il fissaggio dei corpi pompanti, nella realizzazione di una rientranza della sponda del fiume Tevere e nella messa in opera di una massicciata al fine di permettere il regolare approvvigionamento e la manutenzione dei corpi pompanti.

6. – I lavori, avviati il 12.08.2015, venivano sospesi già il 20.08.2015 dal Comune di Perugia con ordinanza n. 23 del 27.08.2015, con la quale l’Amministrazione disponeva l’immediata sospensione delle opere di movimento terra in corrispondenza dell’alveo del fiume Tevere per assenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica.

7. – Con ordinanza del 4.12.2015, n. 39, il Comune di Perugia ingiungeva a Distillerie G. Di Lorenzo la rimozione delle suddette opere di movimento terra per assenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, nonché di altre opere di movimento terra per una superficie in pianta di mq 38, finalizzate alla realizzazione di una rampa di accesso per i mezzi meccanici.

8. – In data 23.12.2015, Distillerie G. Di Lorenzo presentava al Comune di Perugia la richiesta di permesso di costruire.

9. – Avviato il procedimento, il Comune di Perugia indiceva conferenza di servizi, nell’ambito della quale, dato atto dei pareri favorevoli dell’USL Umbria 1 e del Servizio Geologico e gestione acque pubbliche della Regione Umbria, veniva disposta l’acquisizione di nuovi elaborati progettuali e documentali volti a chiarire la effettiva natura degli interventi oggetto di domanda.

Quindi, dopo una serie di rinvii, veniva acquisito il parere del Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale della Regione Umbria del 27.04.2017 (poi richiamato con nota del 22.06.2017) con il quale, visti gli elaborati documentali, si riteneva « opportuno che il progetto in argomento, ancorché non ricompreso direttamente tra quelli elencati nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 », fosse comunque sottoposto « a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sulla base di quanto stabilito dall’Art. 3-ter (Principio dell’azione ambientale) del predetto Decreto ».

Inoltre, con nota del 26.04.2017, il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica della Regione Umbria, vista la rilevanza naturalistica dell’area oggetto dell’intervento, riteneva « necessario un approfondimento tecnico di carattere ambientale, volto a verificare eventuali criticità, tramite la produzione della documentazione necessaria ad esprimere il parere di competenza ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. ». Secondo quanto si legge nel ricorso, a tale ultimo proposito il tecnico di fiducia della società istante rilevava in conferenza che la Regione aveva già rilasciato, con determinazione n. 116 del 15.01.2016, la favorevole valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

Quindi il Comune di Perugia, tenuto conto del parere regionale del 27.04.2017, richiamato nella nota del 22.06.2017, disponeva, ai sensi dell’art. 123, c. 4, l.r. n. 1/2015, la sospensione del procedimento in conferenza di servizi volto al rilascio del permesso di costruire, in attesa dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, sospensione che veniva comunicata alla società istante con nota del 20.07.2017.

10. – Distillerie G. Di Lorenzo ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale gli atti indicati nel punto che precede e ne ha chiesto l’annullamento.

A sostegno del ricorso, la società istante ha posto i seguenti motivi:

1) gli atti impugnati sarebbero illegittimi perché, nel disporre la sospensione del procedimento in conferenza di servizi in attesa dell’esperimento della verifica di assoggettabilità a VIA, le Amministrazioni resistenti avrebbero violato gli artt. 5, c. 1, lett. l-bis) e lett. m) , e 6, c. 6, lett. b) e lett. d) , del Codice dell’ambiente, non essendo l’intervento in questione riconducibile alle categorie di cui agli allegati II- bis e IV alla seconda parte del Codice dell’ambiente e non potendo l’imposizione dell’onere della verifica di assoggettabilità giustificarsi mediante il richiamo all’art. 3- ter dello stesso Codice;

2) l’aggravamento istruttorio imposto sulla base della nota del dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica della Regione Umbria del 26.04.2017 sarebbe illogico ed in contraddizione con precedenti provvedimenti adottati dalla stessa Amministrazione regionale, e in particolare con la favorevole valutazione di incidenza ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale del 15.01.2016.

11. – Il Comune di Perugia e la Regione

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