TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-12-13, n. 202101867

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-12-13, n. 202101867
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101867
Data del deposito : 13 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2021

N. 01867/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00422/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 422 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ambito di Raccolta Ottimale Aro Ba/2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Dalmazia, n. 161;



contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato T T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, viale Quinto Ennio, n. 33;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Ufficio, in Bari, corso Trieste, n. 27;
Azienda Sanitaria Locale Bari, Comando Vigili del Fuoco, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, Comune di Bari, Autorità di Bacino per la Puglia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Newo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Guzzo e Antonio De Feo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Fabrizio Colavecchio, in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 143;
Ossigenopuro S.r.l., Comune di Modugno, Comune di Palo del Colle, Comune di Giovinazzo, Comune di Binetto, Comune di Bitetto, Comune di Bitritto, Comune di Sannicandro di Bari, non costituiti in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Macchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Francesco Crispi, n. 6;
Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Dipierro e Monica Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
Itea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, n. 45;



per l'annullamento

A) della Determinazione del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7 del 25.01.2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 1.2.2018;

B) del parere del Comune di Bari - Ripartizione urbanistica ed edilizia, prot. n. 298671 del 28.11.2017;

C) del parere del Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene prot. n. 300481 del 29.11.2017;

D) dei pareri dell'ARPA Puglia prot. n. 30665 del 15.05.2017 e prot. n. 73265 del 30.11.2017;

E) del parere ASI S.p.A. prot. n. 2592 del 16.11.2017;

F) del parere del Consorzio ASI di Bari prot. n. 7317 del 16.11.2017;

G) del parere della Asl BA - SPESAL prot. n. 228783/UOR09 del 9.10.2017;

H) del parere della Asl Bari reso nella seduta della Conferenza dei Servizi del 10.10.2017;

I) del parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco prot. n. 23516 del 9.10.2017 e prot. n. 20636 del 5.09.2017;

J) del parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia nota prot. n. 7786 del 9.10.2017;

K) del parere dell'Acquedotto Pugliese prot. n. 58863 del 27.05.2016;

L) dei pareri favorevoli con prescrizioni resi dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 6 giugno, del 4 luglio, del 3 ottobre e del 15 novembre 2017;

M) dei verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi del 30.05.2016, del 10.10.2017 del 16.11.2017 e del 30.11.2017;

N) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ambito di Raccolta Ottimale Aro Ba/2 il 1.6.2021:

A) della Determinazione Dirigenziale n. 124 del 31.3.2021 del Servizio Via/Vinca della Regione Puglia;

B) della Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 7/2018;

C) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Acquedotto Pugliese S.p.A., della società Newo S.p.A., dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia e della Città Metropolitana di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori avv.ti E C, Maria Laura Chiapperini, G N, T T C, Augusto Farnelli, su delega dell'avv. Giuseppe Macchione, Michele Guzzo, Antonio De Feo, Monica Impedovo, su delega degli avv.ti Rosa Dipierro e Antonio De Feo e Marianna Lopopolo, su delega dell'avv. Francesco Paolo Bello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 30.3.2018 e depositato in Segreteria in data 12.4.2018, l’Ambito di Raccolta Ottimale Aro Ba/2 adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in epigrafe.

Esponeva in fatto che, con istanza trasmessa alla Sezione Ecologia della Regione Puglia del 18.03.2016 ed acquisita al prot. regionale al n. 3845 in data 24.3.2016, la società Newo S.p.A. chiedeva “l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale del progetto/intervento di realizzazione ed esercizio dell’attività di trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi per le attività di VIA di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 Allegato III lett. m.), n), af ‐ bis) e allegato IV lett. z.b) nonché alla L.R. 11/01 Allegato A Elenco A1 lett. A.1.g), Elenco A2 lett. A.2.f) e Allegato B Elenco B.2 lett. B.2.aj) e IPPC 5.2,a) e 5.3 b) punto 2)”, da ubicarsi in Bari e catastalmente ricadente al foglio 18, particella 589.

Con istanza trasmessa in data 21.3.2016, acquisita al protocollo regionale al n. 4006 in data 30.3.2016, la società Ossigenopuro S.r.l., ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. i ‐ quater) e lett. o ‐bis) del d.lgs. n. 152/2006, chiedeva l’avvio del procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed allo scarico delle acque reflue meteoriche per l’impianto dedicato alla produzione di ossigeno tecnico destinato funzionalmente ed in via esclusiva all’impianto di coincenerimento di rifiuti della società Newo S.p.A.

Con nota prot. n. 4034 del 31.3.2016, il Servizio VIA e Vinca, rilevata l’incompletezza della documentazione presentata dalla società proponente, chiedeva l’ulteriore documentazione necessaria all’emissione del parere obbligatorio e vincolante di accertamento di compatibilità paesaggistica da parte del competente Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica.

Con p.e.c. del 30.3.2016, la società Newo S.p.A. trasmetteva:

1) evidenza dell’avvenuta pubblicazione su B.U.R. della Regione Puglia n. 33 del 24.03.2016, dell’avviso dell’avvenuto deposito di cui all’art. 3, co. 5, della L.R. 11/2001;

2) evidenza dell’avvenuta pubblicazione sul quotidiano “La Repubblica” del 24.03.2016, dell’avviso dell’avvenuto deposito di cui ai sensi dell’art. 24, co. 2, del d.lgs. 152/2006 e art. 3, co. 5, della L.R. 11/2001;

3) comunicazione recante l’avvenuta trasmissione del progetto definitivo, dello studio di impatto ambientale e degli elaborati per la pubblicazione sul sito web della Regione Puglia.

Con nota prot. n. 4220 del 5.4.2016, il Servizio VIA e Vinca, in considerazione della circostanza in forza della quale l’impianto per la separazione dell’ossigeno era opera connessa, strumentale e complementare dell’impianto di trattamento di coincenerimento di rifiuti, costituendo infrastruttura necessaria al funzionamento di quest’ultimo, invitava la Newo S.p.A. e la Ossigenopuro S.r.l. a presentare documentazione unitaria finalizzata alla valutazione di impatto ambientale per l’impianto di coincenerimento comprensivo dell’annesso e connesso impianto di produzione ed alimentazione di ossigeno tecnico.

Con p.e.c del 5.4.2016, la società Newo S.p.A. ritrasmetteva quanto già inviato con p.e.c del 30.3.2016, rappresentando che:

1) l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire era contenuto nel paragrafo 1.2 dell’Elaborato VIA D.1 Rev.0 “Studio di Impatto Ambientale” del 15.2.2016;

2) la relazione sulle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo era contenuta nel paragrafo 6.3 dell’Elaborato VIA D.1 Rev.0 “Studio di Impatto Ambientale” del 15.2.2016.

Nella medesima nota, la società Newo rappresentava che, poiché l’area ricade nei “territori costruiti” ex art. 1.03, co. 5 e 6, delle NTA del PUTTp, “l’intervento non soggiace all’emissione del parere obbligatorio e vincolate di accertamento di compatibilità paesaggistica, in quanto ex lege non richiesto”.

Con nota prot. n. 4669 del 13.4.2016, il Servizio VIA e Vinca informava la società odierna controinteressata che:

1) la relazione sulle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo contenuta nel paragrafo 6.3 dell’Elaborato VIA D.1 Rev.0

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