TAR Salerno, sez. II, sentenza 2011-05-26, n. 201100996

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2011-05-26, n. 201100996
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201100996
Data del deposito : 26 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00293/2008 REG.RIC.

N. 00996/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00293/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2008, proposto da:
Buonomo A M, rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso G R Avv. * . * in Salerno, via Memoli, 12;

contro

Comune di Ascea, Soprintendenza Beni Arch.Per Paesaggio,Patr.Storico e Demoet;
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

per l'annullamento

del decreto soprintendentizio del 2.11.2007 relativo ad annullamento autorizzazione paesaggistico;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con nulla osta paesaggistico 17.7.2007 n. 3641, il comune di Ascea ha assentito alla ricorrente Buonomo Annamaria la realizzazione di tre unità abitative a schiera in località Pennino.

L’atto, di seguito, è stato annullato per illegittimità dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Salerno ed Avellino, con decreto 22.11.2007, sulla scorta dei seguenti rilievi:

- l’ubicazione in una zona quasi integra nella sua naturalità, interessata dalla presenza di irrilevanti interventi antropici;

- la bellezza dei luoghi, separati dalla zona urbana dal rilevato ferroviario;

- la mancanza di ogni previsione circa lo sviluppo urbanistico dell’area;

- l’essere in corso di realizzazione un nuovo PUC;

- la contrarietà verso futuri insediamenti abitativi, altrimenti favoriti dall’urbanizzazione della zona;

- l’interazione visiva con l’acropoli di Velia;

- la non corrispondenza tra l’andamento orografico in progetto ed il reale stato dei luoghi;

- l’eccesso di aree pavimentate all’esterno, in luogo del verde e di opere di mitigazione dell’impatto.

Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziandosi come, a distanza di quasi un anno, su iniziative edilizie ben più impattanti nella medesima zona, la Soprintendenza si sia pronunciata favorevolmente (vds. documentazione depositata il 25.2.2009).

Resiste l’amministrazione con controricorso.

Con ordinanza 26.1.2011 n. 147, la Sezione ha disposto accertamenti istruttori da eseguire in contraddittorio, il cui esito è stato prodotto in giudizio in data 12.4.2011.

All’udienza del 12.5.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

E’ assorbente, ai fini che ci occupano, affrontare la censura relativa al vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Come esposto in narrativa, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Salerno ed Avellino ha annullato il nulla osta paesaggistico 17.7.2007 n. 3641 del comune di Ascea, per una cospicua serie di motivi.

Un primo gruppo di ragioni riguarda l’assetto urbanistico, attuale e futuro, dell’area, deducendosi:

- la mancanza di ogni previsione circa lo sviluppo urbanistico dell’area;

- l’essere in corso di realizzazione un nuovo PUC;

- la contrarietà verso futuri insediamenti abitativi, altrimenti favoriti dall’urbanizzazione della zona.

Tali primi rilievi non appaiono accoglibili.

E’ infondata l’affermazione secondo cui manca “ogni previsione” circa lo sviluppo urbanistico dell’area, risultando questa, al contrario, normata da un PRG, che la inserisce in zona C2.

Né può utilmente sostenersi la possibilità di una moratoria in attesa del PUC.

Spetterà invece al PUC il compito, eventualmente, di arrestare nuovi insediamenti nell’area.

Viene poi stigmatizzata, in via del tutto non circostanziata, la non corrispondenza tra l’andamento orografico in progetto ed il reale stato dei luoghi.

L’evenienza, tuttavia, non è risultata confermata in sede istruttoria, tramite accertamento congiunto demandato alle parti.

E’ inoltre evidente che un siffatto rilievo da parte di un’autorità pubblica, sottendendo gli estremi di un illecito penale e deontologico, avrebbe dovuto determinare conseguenze ben più gravi rispetto all’impugnato annullamento del nulla osta, che agli atti non risultano.

Residuano, quindi, le osservazioni inerenti la localizzazione dell’opera.

In proposito, si fa valere:

- l’ubicazione in una zona quasi integra nella sua naturalità, interessata dalla presenza di irrilevanti interventi antropici;

- la bellezza dei luoghi, separati dalla zona urbana dal rilevato ferroviario.

E però, gli esiti del sopralluogo congiunto hanno evidenziato che l’area del comune di Ascea posta aldilà del rilevato ferroviario si caratterizza oramai da una notevole presenza antropica, insistendo:

- un manufatto rurale su due livelli, sul lotto adiacente a sud;

- manufatti di notevoli dimensioni, sul lotto adiacente a nord;

- un’imponente lottizzazione a m. 300 dal fondo Buonomo, sempre sul lato nord;

- lotti limitrofi a monte “ampliamente antropizzati”.

A questo punto, quali cause ostative dell’intervento, permarrebbero:

- l’interazione visiva con l’acropoli di Velia;

- l’eccesso di aree pavimentate all’esterno, in luogo del verde e di opere di mitigazione dell’impatto.

Ma la prima di queste, formulata in via apodittica, appare smentita dal verbale di sopralluogo congiunto, dove è messo in chiaro che la quota di posa del manufatto è di molto inferiore a quella dello stesso rilevato ferroviario, mentre la seconda non è senz’altro da sola sufficiente a giustificare il provvedimento negativo adottato.

In conclusione, per quanto sinora illustrato, il ricorso va accolto ed il provvedimento impugnato annullato.

Non di meno, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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