TAR Firenze, sez. II, sentenza 2013-11-11, n. 201301525
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Testo completo
N. 01525/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01999/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1999 del 2012, proposto da:
Wwf Italia - Associazione Italiana per il World Wild Fund For Nature Onlus, Associazione Forum Ambientalista, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti - Coldiretti, Comitato per Il No all'Inceneritore di Scarlino, rappresentati e difesi dall'avv. F Z, con domicilio eletto presso Lucia Aglietti in Firenze, via Gino Capponi, 30;
contro
Provincia di Grosseto in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. C C, S S, con domicilio eletto presso E P in Firenze, c/o Ufficio Legale Provincia;
nei confronti di
Scarlino Energia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Pilade Chiti, Giuseppe Le Pera, con domicilio eletto presso Mario Pilade Chiti in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 83;
per l'annullamento
della determinazione n. 2988 del 24 ottobre 2012 emessa dal Dirigente dell’area ambiente e conservazione della natura del dipartimento Sviluppo Sostenibile della Provincia di Grosseto, concernente la pronuncia di compatibilità ambientale ed il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale all’impianto denominato Termovalorizzatore ed impianto di trattamento rifiuti liquidi di Scarlino, conosciuta a seguito di pubblicazione nell’Albo Pretorio on line dopo il 3 novembre 2012, e di ogni altro atto, anche non conosciuto dai ricorrenti, presupposto, connesso o conseguente, in particolare della deliberazione della Giunta provinciale di Grosseto n.179 dell’11 ottobre 2012 avente ad oggetto l’approvazione del rapporto istruttorio interdisciplinare del 10 ottobre 2012 relativo al procedimento di valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione integrata ambientale relativo al progetto denominato termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi di Scarlino e giudizio positivo di compatibilità ambientale, conosciuto a seguito di pubblicazione sull’albo pretorio on line dopo il 16 ottobre 2012 e della determinazione dirigenziale n.3348 del 3 dicembre 2012, avente ad oggetto il nulla osta all’esercizio in relazione alla fase “A” dell’impianto denominato Termovalorizzatore ed impianto di trattamento rifiuti liquidi di Scarlino, pubblicato nell’albo pretorio on line il 3 dicembre 2012 o in data posteriore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Grosseto e di Scarlino Energia s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 25 gennaio 2008, la Scarlino Energia S.r.l., presentava al Comune di Follonica e, contestualmente, alla Provincia di Grosseto, al Comune di Scarlino, all’ARPAT Grosseto, all’ASL n. 8, all’ATO n. 9 e all’Ufficio regionale per la tutela delle acque e del territorio, una domanda di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di <<ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q)>>, depositando il progetto definitivo degli interventi previsti e lo studio di impatto ambientale (SIA).
Dopo varie vicende (comprensive anche di una fase di riesame dei provvedimenti autorizzatori in precedenza emanati e di un’inchiesta pubblica), la Provincia di Grosseto, con la determinazione dirigenziale n. 2378 del 27 luglio 2010, rilasciava l’autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di incenerimento alimentato a biomasse, CDR e CDRQ; la determina di autorizzazione ambientale era però annullata dalla Sezione, unitamente agli atti presupposti, su ricorsi proposti da alcune associazioni ambientalistiche e da alcuni cittadini residenti nel Comune di Follonica (T.A.R. Toscana, sez. II, 18 novembre 2011 n. 1765) e dall’Amministrazione comunale di Follonica (T.A.R. Toscana, sez. II, 18 novembre 2011 n. 1766); con sentenze 17 ottobre 2012, n. 5292 e 5299, le due decisioni di annullamento della Sezione erano poi definitivamente confermate dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato.
In data 27 aprile 2012, la Scarlino Energia s.r.l. si adeguava sostanzialmente ai rilievi delle due decisioni di annullamento della Sezione e presentava alla Provincia di Grosseto, pur in pendenza di appello, una nuova domanda congiunta di A.I.A. e valutazione di impatto ambientale relativa all’impianto in questione, riqualificato in termini di <<termovalorizzatore ed impianto di trattamento di rifiuti liquidi>>.
All’esito di una complessa istruttoria, la Giunta Provinciale di Grosseto provvedeva, con deliberazione 11 ottobre 2012 n. 179, ad approvare il Rapporto Istruttorio Interdisciplinare relativo all’impianto e ad esprimere un giudizio positivo di compatibilità ambientale in ordine al progetto; con determinazione 24 ottobre 2012 n. 2988, il Dirigente dell’area ambiente e conservazione della natura della Provincia di Grosseto rilasciava l’Autorizzazione integrata ambientale relativa all’impianto (apponendo all’atto autorizzativo una serie di prescrizioni tendenti a regolamentare una serie di possibili criticità) e, con la successiva determinazione 3 dicembre 2012 n. 3348, rilasciava il nulla osta relativo alla fase “A” del progetto di gestione dell’impianto.
Gli atti sopra richiamati erano impugnati, unitamente agli atti presupposti, dalle associazioni ambientalistiche a carattere nazionale WWF Italia e Associazione Forum Ambientalista, dalla Federazione Provinciale coltivatori diretti-Coldiretti (in qualità di ente esponenziale degli associati esercitanti l’agricoltura nella piana di Scarlino) e dal Comitato