TAR Firenze, sez. II, ordinanza collegiale 2010-06-05, n. 201000120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, ordinanza collegiale 2010-06-05, n. 201000120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201000120
Data del deposito : 5 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00278/2010 REG.RIC.

N. 00120/2010 REG.ORD.COLL.

N. 00278/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 278 del 2010, proposto da:


V F, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via dei Rododendri 1;


contro

U.T.G. - Prefettura di Firenze, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

Questura di Firenze;

per l’esecuzione


dell’ordinanza incidentale di sospensione n. 173/2010 del 04.03.2010;


Vista l’istanza di esecuzione depositata dal ricorrente l’11 maggio 2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


- rilevato che, con istanza depositata l’11 maggio 2010, il ricorrente Ferrunaj chiede ordinarsi nei confronti dell’amministrazione resistente l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 173, pronunciata dal collegio in data 4 marzo 2010;

- considerato che l’effetto conformativo della menzionata ordinanza n. 173/10, la quale lascia espressamente impregiudicato il merito della controversia, non può eccedere l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza di rilascio di nulla osta presentata dal ricorrente in favore del lavoratore Veshaj Niko;

- ritenuto, pertanto, che solo in tali limiti può trovare accoglimento la domanda di esecuzione oggi in esame, salva, evidentemente, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza dell’amministrazione. Le spese della presente fase saranno regolate al definitivo;

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