TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-11-24, n. 202303518

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-11-24, n. 202303518
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303518
Data del deposito : 24 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2023

N. 03518/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02731/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2731 del 2017, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Mariano Equizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, in via Catania n. 14;



contro

l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia, Tiziana Giovanna Norrito e Gianfranco Raia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso l’Avvocatura INPS in Palermo, via Maggiore Toselli n. 5;



per l’annullamento

- della nota datata 27.4.2017 pervenuta a mezzo pec il giorno 10.5.2017 (rif. 0106433878 / 01010002 / 10000005), con la quale l’INPS Sede di Agrigento ha comunicato alla -OMISSIS-. per il periodo dal 10.10.2016 al 12.11.2016 che “Il Direttore di questa sede INPS ha disposto di respingere le integrazioni salariali”.

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso, ivi compresa, ove occorra, la deliberazione della Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni che non è stata portata a conoscenza della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e viste le relative deduzioni difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, co. 4 bis , cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere Maria Cappellano all’udienza del giorno 14 novembre 2023 di smaltimento dell’arretrato ex art. 87, co. 4 bis , cod. proc. amm., e uditi i difensori delle parti, presenti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

A. – Con il ricorso in esame, notificato in data 24 ottobre 2017 e depositato il 21 novembre successivo, la società -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, della nota datata 27 aprile 2017, con la quale l’INPS, Sede di Agrigento, le ha comunicato, per il periodo dal 10 ottobre 2016 al 12 novembre 2016, che l’istanza è stata respinta in quanto “ Non risponde ai requisiti di cui al decreto 15/04/2016-g.u. n. 137/2016 art. 1 c. 1 lett. a /b e all’art. 1 comma 2. in aggiunta si evidenzia che il fatturato del 2016 palesato negli ind. ec-fin. non ravvede al 30/06/2016 una significativa riduzione rispetto al 2015 ”.

Si duole di tale provvedimento deducendo l’articolata censura di VIOLAZIONE ART. 10 BIS LEGGE 7 AGOSTO 1990 N° 241. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A..

B. – Si è costituito in giudizio l’INPS -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il quale con memoria ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

C. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 14 novembre 2023, presenti i difensori delle parti come specificato nel verbale, la causa è stata posta in decisione.



DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso promosso dalla società -OMISSIS- avverso la nota datata 27 aprile 2017, con la quale l’INPS, Sede di Agrigento, ha respinto la domanda di integrazioni salariali per il periodo dal 10 ottobre 2016 al 12 novembre 2016.

B. – Deve in via preliminare essere esaminata l’eccezione, sollevata dalla difesa dell’INPS,

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