TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-05-24, n. 202105996

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-05-24, n. 202105996
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202105996
Data del deposito : 24 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2021

N. 05996/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05396/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5396 del 2014, proposto da NE UL, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristina Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per

il risarcimento dei danni da “comportamento urbanistico illecito ex provvedimento del 13 febbraio 2014”;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le memorie difensive;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2021 la dott.ssa Brunella Bruno in collegamento da remoto in videoconferenza come indicato nel verbale di udienza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Sig.ra NE UL ha agito per il risarcimento dei danni correlati all’adozione da parte dell’amministrazione intimata del provvedimento di acquisizione n. 884 del 23.5.1997, conseguente all’accertamento dell’inottemperanza alle sanzioni demolitorie irrogate con riferimento ad abusi edilizi riscontrati nell’area in proprietà, sita in località Capocotta, via di Pratica, con il quale ha costituito oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente tutto il lotto e non soltanto una più circoscritta porzione della consistenza di mq. 540.

La ricorrente ha premesso che l’area era stata da lei acquistata per realizzarvi un’azienda agricola e che soltanto a distanza di molti anni, con provvedimento del 23 gennaio 2014, l’ente ha adottato la determinazione di revoca in autotutela del provvedimento acquisitivo riducendo l’area oggetto di acquisizione a quella effettivamente corretta.

Su tali basi, dunque, la ricorrente ha avanzato la domanda risarcitoria per i danni correlati alla commissione da parte dell’amministrazione di un illecito penalmente rilevante commesso dal Comune di Roma (ora Roma Capitale) produttivo di danni in quanto, privandola, per effetto dell’acquisizione, della titolarità della proprietà dell’area, ha precluso lo svolgimento dell’attività di coltivazione a titolo di piccolo imprenditore agricolo professionale. L’usurpazione determinata dalla condotta gravemente negligente dell’ente, secondo quanto articolatamente argomentato dalla difesa della ricorrente, avrebbe determinato danni patrimoniali e non patrimoniali, dovendosi considerare, per quanto attiene ai danni conseguenza, sia i pregiudizi a lei personalmente riferibili in relazione allo svolgimento dell’attività di imprenditore agricolo sia quelli prodotti al nucleo familiare e, segnatamente, ai figli sotto il profilo professionale e lavorativo, correlati all’illecita acquisizione. La difesa della ricorrente ha dunque quantificato danno il danno evento da reato in euro € 100.000,00, con la specificazione degli ulteriori danni distintamente indicati in ricorso.

Roma Capitale si è costituita in giudizio con atto di mera forma producendo documentazione.

Successivamente la difesa della ricorrente ha prodotto memorie e documenti insistendo per l’accoglimento delle pretese azionate, anche alla luce dei successivi sviluppi della vicenda, giacché solo a seguito della proposizione da parte della Sig.ra UL del ricorso avverso l’inerzia dell’ente in relazione alla trascrizione nei registri immobiliari del provvedimento di revoca, definito con sentenza di accoglimento di questa Sezione n. 9691 del 2020, l’amministrazione ha provveduto ai dovuti adempimenti, con conseguente protrazione degli allegati danni sino a tale esecuzione; in considerazione della descritta evoluzione, la ricorrente ha quantificato i danni da mancata produttività in € 127.352 annui avanzando pretese per circa due milioni di euro (euro 1.957.000,00), sulla base di perizia di parte prodotta in atti.

All’udienza pubblica del 5 maggio 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.



DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Nella fattispecie viene in rilievo la pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente in relazione ai danni scaturiti dall’acquisizione gratuita al proprio patrimonio disposta da Roma Capitale con provvedimento n. 884 del 23.5.97.

2.1. Come esposto nella narrativa in fatto, in conseguenza dell’accertamento da parte dell’amministrazione dell’inottemperanza della ricorrente ai provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi riscontrati sull’area in argomento, erroneamente l’ente ha proceduto all’acquisizione, con la sopra indicata determinazione, dell’intero lotto, avente consistenza di 27.299 mq in luogo di 540 mq, come sarebbe stato, invece, legittimo in base alla disciplina di riferimento ed alla procedura espletata.

2.2. Nel 2014 e, segnatamente, in data 21 gennaio 2014, l’amministrazione ha proceduto al frazionamento dell’area, provvedendo, altresì, in data 23 gennaio 2014, ad adottare la determinazione in autotutela di revoca del provvedimento n. 884 del 23 maggio 1997.

2.3. Solo a seguito delle attività amministrative sopra indicate la ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, avanzando pretese risarcitorie per “ comportamento urbanistico illecito ”.

3. Deve in primo luogo evidenziarsi che nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, non viene in rilievo un comportamento mero dell’amministrazione correlandosi semmai gli allegati danni a fondamento della pretesa azionata all’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, avendo l’ente proceduto all’acquisizione dell’integralità del lotto e non di una porzione e, poi, provveduto, solo nel 2014, all’adozione

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