TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-10-29, n. 201512246

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-10-29, n. 201512246
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201512246
Data del deposito : 29 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 16433/2014 REG.RIC.

N. 12246/2015 REG.PROV.COLL.

N. 16433/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16433 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A M, M G, R C S M, C G, O A M, M L Rucio, Scalamandre' Maria Carmela, L F, R A, B M L, G M, C P, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti A L, M M e C P, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via delle Quattro Fontane n.20;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi D'Ottavi, con domicilio in Roma, Via Tempio di Giove, 21;
Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Feloreto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via A. Caroncini, 2;

per l'annullamento

a) della deliberazione della Giunta Capitolina n. 300 in data 8 ottobre 2014, successivamente pubblicata sull’Albo Pretorio, fino al 30 ottobre 2014, recante “ampliamento ZTL A1”;

- nonché, ove occorrer possa,

b) del “Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale”, adottato con deliberazione della Giunta Capitolina del 28 marzo 2014, n. 14 (il nuovo “PGTU”);

c) del “Progetto di riorganizzazione della viabilità interna all’area del Tridente”, redatto dagli uffici dell’amministrazione (richiamato a pag. 2, 3° alinea, della delibera 300), i cui estremi e contenuto si ignorano, ove interpretabili nel senso inteso con la delibera 300 di istituire la ZTL Tridente;

- di ogni atto connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 7 ottobre 2015 il Cons. S M;

Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. I ricorrenti rappresentano di essere persone fisiche, residenti all’interno del perimetro della ZTL Centro Storico e, come tali, aventi diritto ad un permesso a circolare con un proprio autoveicolo.

Essi si ritengono estremamente penalizzati dalla delibera impugnata, oltre che per la intrinseca compressione del proprio interesse alla più ampia circolazione all’interno del centro storico, anche per la palese disparità di trattamento con i residenti all’interno della nuova ZTL.

Stigmatizzano, altresì, gli effetti di impoverimento e desertificazione che tale delibera è idonea a determinare sul tessuto urbanistico, produttivo e residenziale esistente.

Nello specifico, ricordano che il Comune di Roma ha istituito, sin dal 1995, una zona a traffico limitato nell’area centrale della città.

Nel 1996 ha quindi proceduto all’approvazione degli obiettivi e dei criteri per il rilascio dei permessi nelle ZTL, subordinando al pagamento di una tariffa l’accesso con veicoli a motore, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del d.lgs. n. 285 del 1992.

Gli obiettivi dell’istituzione della ZTL Centro Storico sono stati organicamente definiti con la delibera del Consiglio comunale n. 84 del 28 giugno 1999, con cui è stato approvato il primo Piano Generale del Traffico Urbano della Città (“PGTU”), alla luce delle indicazioni contenute sia nelle direttive del Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del 21 luglio 1997, n. 3816 (la “Direttiva ZTL”), sia nelle direttive del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 aprile 2005 per la redazione, adozione e attuazione dei piani urbani del traffico, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Direttive PUT”).

In tempi più recenti, Roma Capitale è poi intervenuta in termini ancora più restrittivi sulla disciplina della ZTL, innalzando a dismisura gli importi per l’accesso alla ZTL Centro Storico, con determinazione che, peraltro, al momento della proposizione del ricorso, era sub iudice e, successivamente, è stata annullata dal TAR.

I ricorrenti ritengono che, anche la delibera in esame, abbia inciso illegittimamente sulla mobilità nella ZTL del Centro storico.

Ricordano che la chiusura al traffico di alcune zone del Tridente Mediceo, per ragioni di natura contingente, legate al periodo natalizio, risale alla deliberazione della Giunta Comunale n. 725 del 3.12.2002.

La stessa delibera, per un “periodo sperimentale”, decorrente dal 7 gennaio 2003, ha poi individuato un’area con ulteriori limitazioni del traffico (“interna al perimetro costituito dalle seguenti strade esclusive: Via di Ripetta – da Piazza del Popolo a Via Canova, Via Canova – da Via di Ripetta a Via delle Colonnette, Via della Frezza – da Via delle Colonnette a Via di Ripetta, Piazza Augusto Imperatore, Vicolo del Grottino, Via del Corso – da Largo Goldoni a Via delle Convertite, Via della Mercede, Via di Propaganda, Piazza Mignanelli, Rampa Mignanelli, Viale della Trinità dei Monti, Via Gabriele d’Annunzio e Piazza del Popolo”), e ha previsto un massiccio rafforzamento del servizio di trasporto pubblico, con l’istituzione di nuove linee e l’intensificazione di quelle esistenti.

Con il provvedimento in esame, invece, l’amministrazione capitolina ha introdotto, “ex abrupto e, in via definitiva” all’interno della esistente ZTL Centro Storico, una vera e propria nuova ZTL, la c.d. ZTL Tridente, con varchi e permessi di accesso ad hoc.

Di tale progetto, però, non vi è traccia nel PGTU vigente.

In particolare la delibera ha disposto:

(i) l’ampliamento della ZTL A1 (“fino a ricomprendere l’ambito delimitato da via dell’Oca, via della Penna e Passeggiata di Ripetta, che include via di Ripetta, e l’ambito delimitato da via Gregoriana, parte di via due Macelli e via del Tritone, che include piazza San Silvestro, via della Mercede e Largo del Nazareno”);

(ii) la variazione degli orari di vigenza dalle ore 6,30 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 10,00 alle ore 19,00 delle giornata di sabato;

(iii) la modifica delle “categorie veicolari cui è consentito l’accesso alla ZTL A1”, la quale sarebbe avvenuta alla luce delle esigenze manifestate in occasione di incontri con la cittadinanza (in ordine ai quali, però, evidenziano i ricorrenti, non vi è alcun preciso riferimento nella delibera 300);

(iv) l’individuazione di “spazi sostitutivi per la sosta dei residenti” nelle vie c.d. “perimetrali” della nuova ZTL Tridente.

Si tratterebbe di una vera e propria “enclave” nell’ambito della ZTL Centro Storico, la cui finalità è quella di “riqualificare gli ambiti di valore storico – monumentale e garantire maggiore vivibilità e fruibilità degli stessi”, al fine di attuare “un processo di progressiva riduzione della circolazione dei veicoli privati motorizzati, anche nel centro storico, e contestualmente procedere alla realizzazione di isole ambientali”.

Per effetto della delibera è stata realizzata una sorta di quasi – pedonalizzazione, di tutta l’area del Tridente Mediceo, in quanto l’accesso è stato precluso anche a ciclomotori e motocicli.

Avverso siffatte determinazioni, i ricorrenti deducono:

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7,

COMMA

9, DEL D.LGS. N. 285/92. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI N. 3816 DEL 21.7.1997. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 16, 23, 41, 53 COST.;
E DELL’ART. 191,

COMMA

2, TFUE. INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA ED INTRINSECA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO.

Il PGTU vigente nulla prevede sull’istituzione della ZTL laddove la “direttiva ZTL” stabilisce che i presupposti dell’istituzione di una nuova ZTL sono di “avere adottato il Piano Urbano del Traffico ai sensi dell’art. 36 del NCDS;
avere introdotto la tariffazione degli accessi alla ZTL all’interno del Piano Urbano del Traffico, avendo verificato che tale provvedimento (che costituisce una ulteriore misura di selezione rispetto alla limitazione dell’accesso ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli a motore) si rende effettivamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano urbano del traffico”.

La delibera sarebbe altresì affetta da incompetenza, non potendo la Giunta deliberare in siffatta materia in assenza di un Piano, di competenza del Consiglio.

La delibera 300 preclude l’accesso (o il transito) anche solo a ciclomotori e motocicli e a quanti non risiedono o non svolgono una bene precisa tipologia di attività nel Tridente.

Essa costituisce una ulteriore limitazione della mobilità dei cittadini del centro storico.

La direttiva ZTL, peraltro, ammette l’istituzione di una ZTL, anche senza apposita previsione nel PGTU, unicamente in via sperimentale e per un periodo non superiore ad un anno “a condizione che nella relazione tecnica che dovrà accompagnare il progetto di tariffazione siano precisati gli obiettivi ed i relativi criteri di verifica”.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7,

COMMA

9, DEL D.LGS. N. 285 DEL 1992. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI N. 3816 DEL 21.7.1997. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 16, 23, 41, 53 COST;
DELL’ART. 191,

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