TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-09-20, n. 202400607
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Testo completo
Pubblicato il 20/09/2024
N. 00607/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Barani, Giuseppe Seidenari e Giovanni Pennica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto Area 1 -Protocollo uscita -OMISSIS-del -OMISSIS-, del Prefetto della Provincia di Modena di diniego del rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Modena e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.3.2023 e munito di istanza cautelare, -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Modena ha negato al medesimo il rinnovo della licenza di porto d’armi (pistola) per difesa personale.
La Prefettura, dopo aver esposto le ragioni a supporto della richiesta di rinnovo indicate dal richiedente, ha sostanzialmente rilevato, richiamando il parere della Questura di Modena, l’assenza del “dimostrato bisogno” dell’arma in capo al richiedente, non potendo tale requisito dipendere dalla tipologia di attività o professione svolta (nel caso in esame, la professione di avvocato), ma dovendo fondarsi su specifiche e attuali circostanze, non ritenute sussistenti nel caso di specie, non potendo essere ritenuti tali gli unici elementi allegati all’istanza e consistenti in un episodio di minacce ad un consuocero e la partecipazione ad una decisione collegiale dell’Ordine degli Avvocati che aveva portato alla radiazione di un iscritto, associatosi con soggetti criminali.
Il ricorrente, in punto di fatto, ha premesso quanto segue:
-di essere titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale fin dal 1977 e di aver chiesto il rinnovo con domanda del 28.2.2022, ribadendo le circostanze che in passato ne avevano giustificato il rilascio e i rinnovi periodici;
-tali circostanze erano rappresentate da: (i) la titolarità ininterrotta della licenza di porto di pistola per difesa personale a far tempo dal 1977; (ii) la permanenza dei motivi fondanti la iniziale richiesta e l’iniziale rilascio della licenza in quanto lo studio legale (di cui il ricorrente è contitolare) svolge funzione di fiduciario di tre distinti istituti di credito ed è abitualmente impegnato nel recupero di crediti mediante procedimenti di espropriazione, con necessità di movimentazione e trasferimento, senza limiti di orario, di danaro e di titoli o documenti, nonché di interloquire con debitori esecutati della più varia estrazione; (iii) lo studio legale è fiduciario e mandatario di un gruppo assicurativo finanziario di rilevanza europea, con conseguenti incarichi di custodia di documenti di terzi e incarichi nel delicato settore dei danni da incendio in siti industriali; (iv) la trattazione e gestione, da parte dello studio legale, di crisi aziendali, con promozione di procedure concorsuali di grande rilevanza, comportanti tensioni, criticità e conflittualità con creditori, sindacati, lavoratori; (v) l’assegnazione a componenti dello studio legale da parte del Tribunale locale, della funzione di “professionista delegato” alle vendite immobiliari a carico di debitori, della funzione di curatore fallimentare, della funzione di liquidatore nei procedimenti di concordato preventivo; (vi) l’investitura, dal 1983 al 2014, della funzione di giudice Tributario; (vii) l’elezione alla carica di consigliere dell’Ordine Forense di Modena a far tempo dal febbraio 1992 al maggio 2019, funzione implicante espressione di giustizia disciplinare nei confronti degli iscritti all’ordine e svolta alle spettanze del Ministero di Giustizia;
-tali circostanze, per 44 anni, hanno consentito il rilascio e il rinnovo al ricorrente non solo dell’autorizzazione ma anche del “libretto personale per licenze di porto d’armi” (costituente documento ufficiale di identità valido per un quinquennio);
-in data 18.8.2022 l’Amministrazione notificava il preavviso di rigetto della domanda di rinnovo a cui faceva seguito una memoria difensiva da parte del ricorrente, nonché l’audizione del medesimo;
-la Prefettura notificava, però, il provvedimento di rigetto in questa sede impugnato.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato, in estrema sintesi, le seguenti censure: “ A) violazione di legge / eccesso di potere: carenza di motivazione ”; l’atto gravato e lo stesso preavviso di rigetto sarebbero inficiati da difetto motivazione, non essendo indicato alcun effettivo elemento (oggettivo o soggettivo) costituente motivo ostativo al rinnovo del permesso; le circostanze fattuali poste a base della richiesta di rinnovo non sarebbero state smentite dall’Amministrazione; i due episodi indicati, al contrario di quanto affermato nel provvedimento, sarebbero di estrema gravita; trattandosi di rinnovo del permesso, la motivazione di rigetto avrebbe dovuto