TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-02-20, n. 201500146
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Testo completo
N. 00146/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00603/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2014, proposto da:
Soc. Edica Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Discepolo, Maura Goletto, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, Via Matteotti, 99;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per
l’ottemperanza al Decreto della Corte di Appello di Ancona RG. n. 441/2012 Rep. 287/2013, depositato in Cancelleria il 6.5.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., la ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona RG. n. 441/2012 Rep. 287/2013, depositato in Cancelleria il 6.5.2013.
Il ricorso è corredato del certificato della Corte di Appello delle Marche del 24.9.2014, che attesta la mancata proposizione di ricorso per Cassazione o istanza di revocazione di cui all’art. 395 n. 4-5 Cpc.
Con la suddetta decisione, lo Stato italiano, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 8.083,33 (oltre a spese ed accessori) a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (L. n.