TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-02-20, n. 201500146

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-02-20, n. 201500146
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500146
Data del deposito : 20 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00603/2014 REG.RIC.

N. 00146/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00603/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 603 del 2014, proposto da:
Soc. Edica Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. M D, M G, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, Via Matteotti, 99;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per

l’ottemperanza al Decreto della Corte di Appello di Ancona RG. n. 441/2012 Rep. 287/2013, depositato in Cancelleria il 6.5.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., la ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona RG. n. 441/2012 Rep. 287/2013, depositato in Cancelleria il 6.5.2013.

Il ricorso è corredato del certificato della Corte di Appello delle Marche del 24.9.2014, che attesta la mancata proposizione di ricorso per Cassazione o istanza di revocazione di cui all’art. 395 n.

4-5 Cpc.

Con la suddetta decisione, lo Stato italiano, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 8.083,33 (oltre a spese ed accessori) a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (L. n. 89/2001).

Il decreto è stato notificato presso la sede del Ministero intimato in data 30.5.2013, ma ciononostante la ricorrente allega di non avere ancora ottenuto il pagamento della somma di cui è creditrice essendo intervenuta la decorrenza del termine di cui all’art. 14 della L. n. 30/1997.

Con ordinanza n. 1048/2014 questo Tribunale disponeva istruttoria per acquisire, dall’Amministrazione intimata, relazione sui fatti di causa e copia di tutti gli atti e documenti di cui all’art. 46 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010, al fine di conoscere l’effettivo stato della procedura di pagamento.

Detta istruttoria è rimasta tuttavia inadempiuta.

Il ricorso è fondato e va accolto.

In tema di prova dell'inadempimento dell’Amministrazione, può trovare applicazione il principio generale secondo cui il creditore, che agisca per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Nel caso in esame l’Amministrazione debitrice, sollecitata anche attraverso ordinanza interlocutoria, non si è costituita e non ha fornito elementi istruttori, per cui la decisione può essere adottata sulla scorta delle sole allegazioni di parte ricorrente.

Sussistono quindi i presupposti per l’accoglimento del ricorso e per la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle seguenti somme qualora non già corrisposte nelle more del giudizio:

a) sorte capitale recata dal decreto in oggetto;

b) interessi legali su tale somma, dalla data di pubblicazione del predetto decreto e fino al saldo;

c) spese, diritti, onorari (oltre ad accessori di legge) liquidati nel decreto in oggetto;

d) spese del presente giudizio, che il Tribunale ritiene equo liquidare in complessive € 600,00 (seicento), a titolo di onorario, oltre ad IVA e CPA.

Viene di conseguenza assegnato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il termine di giorni sessanta dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché provveda al pagamento delle somme di cui sopra. In caso di insufficiente disponibilità di risorse sul corrispondente capitolo di spesa, dovrà immediatamente essere avviato il procedimento di variazione di bilancio per l’assegnazione di un ulteriore somme, da concludersi entro sessanta giorni. Tutti gli uffici coinvolti in tale procedimento dovranno fornire la necessaria collaborazione.

Nel caso di inutile decorso del predetto termine, è nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio X (Equa Riparazione per i processi davanti ai TAR), presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale - Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro, il quale provvederà, nei successivi sessanta giorni, ad adottare in luogo dell’Amministrazione intimata i provvedimenti necessari per provvedere al pagamento dei crediti sopra indicati.

Non può invece farsi luogo all’applicazione dell’art. 114 comma 4 lett. e) del D.Lgs. n. 104/2010 invocato dalla ricorrente, atteso che non emergono elementi per dubitare che l’amministrazione rimanga ulteriormente inerte anche dopo l’odierna pronuncia.

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